La tassazione del trading online

Francesco Oliva - Dichiarazione dei redditi

Trading online, Forex, IVAFE, quadro RW ed obblighi di monitoraggio fiscale: una panoramica generale sullo stato dell'arte tra aspetti definitori, riferimenti normativi ed esempi pratici.

La tassazione del trading online

Come si pagano le tasse sul trading? E quali sono i regimi fiscali a disposizione dei trader per pagare le tasse sui guadagni derivanti dalle piattaforme di trading online?

Innanzitutto partiamo da alcune precisazioni terminologiche: parlare di tasse sul trading è improprio, considerando che ciò che paghiamo sulle transazioni online - o, in linea più generale, sulla compravendita di strumenti finanziari - sono imposte, non tasse.

Tuttavia nel gergo comune si utilizza (in modo impreciso) il termine “tasse sul trading”.

Ma di cosa parliamo esattamente?

Le tasse sul trading sono tutte quelle imposte che gravano sul trading online, ovvero sulle transazioni finanziarie di acquisto e vendita di strumenti finanziari tramite piattaforme o programmi online.

Cosa sono le tasse sul trading? Definizione e precisazioni terminologiche

Le tasse sul trading rappresentano quindi tutte quelle imposte - la differenza tra imposte e tasse è sostanziale, non solo nominale - che colpiscono i guadagni derivanti dalle transazione finanziarie online.

Spesso la stampa specializzata tende ad utilizzare come sinonimi i termini tasse sul trading e tasse sulle rendite finanziarie, anche se spesso e volentieri non si tratta di vere e proprie rendite.

Le tasse sul trading, infatti, vengono ad essere applicate sulla differenza positiva tra quanto investito inizialmente dal trader rispetto a quanto guadagnato. Con il secondo valore che, ovviamente, risulta maggiore del primo. Tale differenza positiva prende il nome di capital gain, guadagno in conto capitale o plusvalenza finanziaria. Tale valore costituisce la base imponibile su cui calcolare le tasse sul trading.

Come si pagano le tasse sul trading? Regime dichiarativo e regime amministrato

A questo punto occorre rispondere alla domanda iniziale da cui siamo partiti: come si pagano le tasse sul trading?

La normativa fiscale prevede due differenti regimi fiscali per pagare le tasse sui guadagni derivanti dalle piattaforme di trading online:

  • il regime amministrato;
  • il regime dichiarativo.

Come pagare le tasse sul trading con il regime dichiarativo

Nel regime fiscale dichiarativo il contribuente/trader calcola, dichiara e versa autonomamente le imposte attraverso la dichiarazione Modello Redditi Persone Fisiche.

Nella dichiarazione dei redditi, le plusvalenze o capital gain su cui pagare le tasse sul trading devono essere dichiarate nel quadro RT rigo 41, alla voce “altri redditi diversi di natura finanziaria”.

L’inquadramento fiscale di questa particolare tipologia di reddito è quindi quello dei redditi diversi di cui agli articoli 67 e seguenti del TUIR.

Come pagare le tasse sul trading con il regime amministrato

Nel regime amministrato, invece, opera un meccanismo di tassazione sostitutiva, nel senso che le tasse sul trading - da applicare sempre sulla plusvalenza o capital gain realizzata - vengono dichiarate e versate direttamente dall’intermediario finanziario/broker attraverso l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo di imposta definitiva.

Il regime del risparmio amministrato in tema di tassazione capital gain può riguardare esclusivamente:

  • le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate;
  • le plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli finanziari indicati dalle lettere c-ter) e c-quarter) dell’articolo 67 del TUIR (tra cui le valute estere e i titoli non rappresentativi di merci).

La tassazione sul mercato Forex

In ordine al mercato Forex, l’Agenzia delle Entrate si è espressa con le risoluzioni 25 ottobre del 2011, n. 102/E e 1° settembre del 2016, n.71/E, rispettivamente in merito ai contratti di acquisto e vendita di valuta e alle opzioni binarie.

Come noto, la compravendita di valute sul FOREX avviene mediante la conclusione dei cd. contratti spot e rolling spot.

L’operatività sul mercato FOREX prevede il regolamento delle transazioni mediante l’utilizzo di un margine. Pertanto, è espressamente esclusa la possibilità di consegna fisica dei controvalori della valuta intermediata.

Nel caso di contratti spot, la compravendita di valute è regolata giornalmente attraverso una piattaforma elettronica di trading on line per cui le posizioni dei singoli clienti sono aperte e chiuse nella stessa giornata.

Nel caso di contratti rolling spot, le operazioni chiuse al termine della giornata vengono riaperte nella giornata successiva, qualora il cliente abbia convenienza a mantenere in essere, oltre la giornata lavorativa, le posizioni di mercato assunte.

In tale ipotesi, l’intermediario applica un meccanismo di rollover, consistente nella chiusura e nella successiva riapertura della posizione, in modo che al termine della giornata lavorativa il cliente non potrà mai avere una giacenza di valuta estera.

Nella risoluzione citata n. 102/E del 2011 è stato chiarito che i contratti di compravendita di valute sul Forex devono essere ricondotti tra i rapporti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera cquater), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), i cui redditi, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica, non esercente attività d’impresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento ai sensi dell’articolo 5 del D. Lgs. 461/1997.

Ai medesimi rapporti, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-quater), devono essere ricondotti anche i contratti in opzioni binarie, secondo quanto chiarito con risoluzione n. 71/E del 2016.

Ai sensi della lettera c-quater) costituiscono plusvalenze, i redditi diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir:

comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l’obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria

Ai sensi dell’articolo 68, comma 8, del TUIR, i suddetti redditi sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica dei differenziali positivi o negativi nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti.

Pertanto, il contribuente deve indicare tali redditi nel quadro RT del Modello Redditi PF e autoliquidare l’imposta sostitutiva, eventualmente, dovuta.

L’eventuale eccedenza delle minusvalenze risultante nel medesimo quadro RT potrà essere portata in deduzione delle plusvalenze realizzate nei quattro periodi d’imposta successivi.

Monitoraggio fiscale e compilazione quadro RW

Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del DL 167/1990 le persone fisiche residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute agli obblighi di monitoraggio fiscale, attraverso l’indicazione dei relativi valori nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.

A decorrere dal periodo di imposta 2013, la compilazione del quadro RW del modello di dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, da parte di tali soggetti, assolve sia agli obblighi di monitoraggio fiscale sia alla liquidazione dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

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