Sul portale INPS non è più possibile inserire deleghe per la gestione del lavoro domestico dopo il decesso del datore di lavoro. A renderlo noto è il messaggio n. 1972 dell'11 giugno 2026
L’INPS interviene nuovamente sulla gestione dei rapporti di lavoro domestico.
Con il messaggio n. 1972 dell’11 giugno, l’Istituto chiarisce che non sarà più possibile conferire una delega per la gestione del lavoro domestico successivamente al decesso del datore di lavoro.
Le indicazioni si inseriscono nel quadro delle procedure telematiche già disciplinate dai precedenti messaggi n. 465 del 31 gennaio 2017 e n. 3025 del 13 settembre 2024, che avevano fornito le istruzioni per l’utilizzo del servizio online dedicato alla gestione delle deleghe per questa tipologia di rapporti di lavoro.
Lavoro domestico: stop alle nuove deleghe dopo il decesso del datore di lavoro
Fino a oggi il servizio consentiva ai consulenti del lavoro, agli altri professionisti abilitati, alle associazioni sindacali dei datori di lavoro domestico e, più recentemente, alle agenzie per il lavoro autorizzate all’attività di intermediazione, di operare per conto dei datori di lavoro attraverso specifiche deleghe.
Con il nuovo messaggio, l’INPS stabilisce che, dopo il decesso del datore di lavoro, non è più consentito inserire una nuova delega.
Eventuali intermediari potranno continuare a operare solo se la delega risulta già attiva oppure è nello stato “In attivazione”, cioè già conferita dal datore di lavoro ma non ancora attivata dal delegato.
In presenza di una delega, gli intermediari autorizzati potranno procedere alla cessazione del rapporto di lavoro domestico entro 60 giorni dal decesso del datore di lavoro. Decorso tale termine, sarà l’INPS a disporre la cessazione d’ufficio del rapporto.
Nel caso non sia presente una delega attiva, la comunicazione di cessazione dovrà essere effettuata da un erede entro lo stesso termine di 60 giorni.
Cessazione del rapporto di lavoro domestico: le modalità previste per gli eredi
Gli eredi possono comunicare la cessazione del rapporto di lavoro in due modi:
- attraverso l’utilizzo di un apposito PIN telefonico per accedere ai servizi del Contact Center Multicanale.
Il PIN può essere generato accedendo al sito INPS con l’identità digitale (SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o CNS) e utilizzando il link presente nell’area personale “MyINPS”. Una volta generato il PIN, è possibile contattare il Contact Center Multicanale e procedere con l’inserimento della cessazione.
- tramite posta elettronica certificata (PEC) alla sede territoriale INPS competente.
Il messaggio chiarisce, inoltre, che l’erede può avvalersi di un intermediario autorizzato.
Il professionista, munito di delega rilasciata dall’erede, può richiedere la chiusura del rapporto di lavoro domestico inviando una PEC alla struttura competente.
La richiesta può essere effettuata utilizzando il modulo “AP17” oppure allegando una dichiarazione firmata dall’erede accompagnata da un documento di identità valido.
Per procedere alla cessazione del rapporto di lavoro è sufficiente la richiesta presentata anche da uno solo degli eredi.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Lavoro domestico: dall’INPS novità sulla gestione delle deleghe