Agevolazione prima casa salva se il ritardo è imputabile al Comune

Emiliano Marvulli - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Agevolazione prima casa: si mantengono i benefici se il trasferimento della residenza non risulta tempestivo a causa dell'inerzia dell'amministrazione comunale al rilascio delle certificazioni necessarie. Costituisce causa di forza maggiore. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 4843 del 15 febbraio 2022.

Agevolazione prima casa salva se il ritardo è imputabile al Comune

In tema di agevolazione prima casa è consentito il mantenimento del beneficio fiscale in capo all’acquirente qualora il trasferimento della residenza nel Comune nel quale è ubicato l’immobile acquistato non sia tempestivo a causa dell’inerzia dell’amministrazione comunale al rilascio delle certificazioni per il conseguimento della residenza, che a tal fine costituisce causa sopravvenuta di forza maggiore.

Così ha sancito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 4843 del 15 febbraio 2022 in tema di agevolazioni “prima casa”.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 4843 del 15 febbraio 2022
Il testo dell’Ordinanza nella Corte di Cassazione numero 4843 del 15 febbraio 2022

La sentenza – La vicenda prende le mosse dal ricorso proposto dai contribuenti avverso un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle entrate ha disconosciuto i benefici fiscali legati all’acquisto della “prima casa”.

La CTP ha accolto il ricorso, ritenendo dovuto il beneficio fiscale della prima casa ai contribuenti che, pur avendone fatto formale richiesta, non avevano al momento dell’acquisto dell’immobile ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune dove l’immobile era localizzato.

La CTR ha riformato la sentenza di primo grado e ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che i contribuenti, pur avendo dimostrato di avere inoltrato la relativa richiesta, non avevano poi dato la prova della realizzazione dell’impegno di trasferire la propria residenza che, in ogni caso, costituisce elemento costitutivo per la spettanza del beneficio richiesto.

Il contribuente ha impugnato la decisione d’appello, lamentando l’errore in cui sarebbe incorsa la CTR quando ha ritenuto che i contribuenti non avessero dato la prova della realizzazione dell’impegno di trasferire la propria residenza nel Comune dove l’immobile era situato a causa dell’inerzia dell’amministrazione comunale al rilascio della certificazione per l’ottenimento della residenza.

Nell’accogliere il ricorso degli acquirenti il collegio di legittimità ha confermato quanto già affermato con precedenti pronunce in tema di benefici prima casa.

A tal riguardo è consentito il mantenimento dell’agevolazione qualora il trasferimento della residenza nel Comune nel quale è ubicato l’immobile non sia tempestivo “per causa sopravvenuta di forza maggiore, assumendo rilevanza, a tal fine, i soli impedimenti non imputabili alla parte obbligata, inevitabili e imprevedibili”.

Con la sentenza impugnata i giudici d’appello non hanno correttamente applicato tale principio perché avrebbero dovuto accertare la eventuale ricorrenza della denunciata inevitabilità e imprevedibilità del ritardo, dovuto nel caso di specie all’inerzia dell’amministrazione pubblica al rilascio delle certificazioni per il conseguimento della residenza, tenendo conto delle prove offerte dal contribuente.

Per tali motivi il ricorso è stato accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR per un nuovo esame.

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