Indicatori di anomalia e riciclaggio

Saranno in vigore dal 1° gennaio 2024 i nuovi 34 indicatori di anomalia pubblicati dalla UIF per individuare operazioni sospette di riciclaggio. Tra gli aspetti di interesse i rischi legati alle criptovalute e ai money transfer

Indicatori di anomalia e riciclaggio

La UIF, Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia, ha pubblicato il provvedimento del 12 maggio 2023, indicando 34 nuovi indicatori di anomalia per intercettare le operazioni sospette di riciclaggio. Tali indicatori entreranno in vigore il 1° gennaio 2024.

L’elencazione degli indicatori e dei relativi sub-indici non è comunque esaustiva né vincolante.

Senza entrare nel dettaglio dei singoli indicatori, in questa sede preme evidenziare alcuni profili di particolare interesse, anche (ma non solo) fiscale.

Per ricevere via email gli aggiornamenti gratuiti di Informazione Fiscale in materia di ultime novità su fisco e lavoro lettrici e lettori interessati possono iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter, un aggiornamento gratuito al giorno via email dal lunedì alla domenica alle 13.00

Iscriviti alla nostra newsletter


Indicatori di anomalia e riciclaggio

Tra gli indicatori di anomalia per intercettare le operazioni sospette di riciclaggio, si segnalano ad esempio i seguenti:

Indicatore 4.1
Il soggetto è caratterizzato da strutture opache ovvero si avvale di società con catene partecipative o assetti che rendono difficile l’identificazione o la verifica dell’identità del titolare effettivo, nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company, specie se costituite in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.

Indicatore 6.3
Il soggetto residente in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ha importanti connessioni con il territorio italiano (ad es. la disponibilità di abitazione permanente, lo stabilimento del proprio centro d’interessi personali o economici o il soggiorno abituale nel territorio italiano) tali da far ritenere dubbia l’effettività della residenza stessa.

Indicatore 11.4
Acquisti o vendite di diritti o beni (ad es. immobili, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore, inclusi crypto-assets, strumenti finanziari, partecipazioni, contratti, diritti di proprietà intellettuale, licenze o autorizzazioni all’esercizio di attività) a un prezzo significativamente sproporzionato rispetto al valore o alle quotazioni di mercato o al prevedibile valore di stima, specie se il soggetto mostra di non avere considerato la qualità o le caratteristiche del bene.

Indicatore 13
Operazioni ripetute, artificiosamente frazionate o di importo complessivo rilevante, effettuate con strumenti (ad es. contante, valuta estera, oro, gioielli, crypto-assets o altri beni di rilevante valore) che appaiono inusuali, non coerenti con l’attività svolta o con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza.

Indicatore 16
Utilizzo dei servizi di trasferimento di denaro nella forma dell’incasso o dell’invio di rimesse (c.d. money transfer) che, per caratteristiche o importi, risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario o con l’operatività del soggetto.

Indicatore 26
Operatività in crypto-assets che per ammontare, intensità o modalità di esecuzione delle operazioni ovvero per l’origine o la destinazione dei flussi risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica, specie quando nella movimentazione effettuata manchi la convenienza economica.

Indicatore 30.5
Atto istitutivo del trust che consente al disponente di rivestire più ruoli (ad es. il disponente compare fra i beneficiari di capitale o è indicato quale unico beneficiario; il disponente coincide con il trustee - c.d. trust auto-dichiarato - o assume la qualità di “co-trustee” o di guardiano) o in cui, fatta eccezione per i trust familiari, il disponente risulta collegato con o avere gli stessi interessi economici degli altri soggetti coinvolti nel medesimo trust in modo da generare profili di opacità sul titolare effettivo e forme di interposizione fittizia.

Indicatore 30.12
Costituzione di un fondo patrimoniale da parte di soggetti in difficoltà economica o finanziaria o gravati da ingenti debiti tributari o in pendenza di procedimenti amministrativi o giurisdizionali o di procedure stragiudiziali volte al soddisfacimento delle pretese creditorie o tributarie, specie se con conferimento di beni in quantità eccessiva o comunque non funzionali al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Indicatore 33.11
Concentrazione di trasferimenti di disponibilità in capo a soggetti che paiono fungere da collettori di fondi per conto terzi, anche nell’ambito di sistemi di trasferimento informale (ad es. hawala).

Gli indicatori di anomalia UIF e il riciclaggio mediante valute virtuali

Su ognuno dei temi trattati dai suddetti indicatori si potrebbe scrivere un trattato.
Volendo però concentrarsi solo su alcuni, per esempio, quanto a quelli relativi ai crypto-assets, giova evidenziare che l’UIF aveva già pubblicato, il 28 maggio 2019, le istruzioni per la compilazione delle operazioni sospette in caso di utilizzo anomalo di valute virtuali, ricordando che, per effetto della riforma realizzata con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale sono inclusi tra i soggetti agli obblighi antiriciclaggio “limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso”; soggetti destinati poi ad ampliarsi col recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva (UE) 2018/843 (cd. quinta direttiva), che individua tra i soggetti obbligati anche i prestatori di servizi di portafoglio digitale, ovvero di servizi di “salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”.

Senza dubbio, del resto, le criptovalute, sul fronte del riciclaggio, possono costituire la nuova autostrada utilizzata dalla criminalità organizzata per il reinserimento dei proventi illeciti nell’economia regolamentata, occorrendo in particolare prestare attenzione ai casi in cui l’utilizzo di virtual asset in operazioni speculative, immobiliari o societarie appaia finalizzato ad accrescerne l’opacità e, in generale, ai casi in cui l’operatività appaia illogica o incoerente rispetto al profilo del cliente o alla natura e allo scopo del rapporto.

Indicatori di anomalia e riciclaggio: il caso dei money transfer

Altro fronte “caldo” e altro indicatore è poi quello relativo ai money transfer, laddove secondo quanto emerge, ad esempio, dalle indagini della Direzione Nazionale Antimafia, la Guardia di Finanza ha individuato in questi ultimi anni centinaia di agenzie di money transfer abusive in piena attività (in prevalenza rivendite di tabacchi, ricevitorie del lotto, phone center e Internet point). Un vero e proprio “sistema bancario parallelo”, che rischia di mettere in crisi anche quello legale.

Dalle attività investigative della GdF sono ad esempio emersi, in Toscana, fatti di rilevanza penale relativi a vari soggetti, che, tramite money transfer, avevano effettuato rimesse di denaro in Cina, per miliardi di euro, in tranches di € 1.999,99.

In particolare, in un caso anche all’attenzione della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, era risultato che la contribuente aveva inviato denaro su due conti correnti in Cina, a lei riconducibili, intestati al coniuge ed alla madre, in violazione delle norme antiriciclaggio, fornendo false generalità dei soggetti trasferenti, per gli utili non dichiarati derivanti della sua attività commerciale.

Da varie indagini svolte dalla GdF è ormai stato peraltro appurato che miliardi di euro partivano ogni anno, verso la Cina, tramite agenzie di money transfer, passando spesso da anonime fiduciarie e dalla cosiddetta banca di “tramitazione”, ossia la banca attraverso la quale transita il denaro inviato dal money transfer per essere poi veicolato alla sua destinazione finale.

Tramite filiali colluse di agenzie di money transfer, venivano dunque trasferiti i frutti dell’evasione fiscale mediante migliaia di tranches sottosoglia di segnalazione, spesso a nome di persone inesistenti.

Questi canali “formali” spesso si affiancano poi e sovrappongono a quelli informali, come l’hawala, anch’esso citato nei recenti indicatori. Un circuito informale che permette di trasferire somme di denaro da un Paese all’altro, senza lasciare tracce e, soprattutto, senza trasferire effettivamente e materialmente il denaro.

Il sistema Hawala prevede la partecipazione di quattro attori: l’ordinante, cioè chi vuole trasferire il denaro; l’hawaladar, ossia il banchiere di strada, che, nel Paese di accoglienza, raccoglie dall’ordinante i fondi da trasferire; l’hawaladar nel Paese di destinazione dei fondi che liquiderà il denaro al beneficiario; il beneficiario, colui al quale il denaro è destinato, ad esempio i familiari dell’ordinante.

In sostanza, il meccanismo di funzionamento è il seguente: l’ordinante consegna il denaro all’hawaladar, cioè all’intermediario che si trova in Italia.

L’intermediario comunica all’ordinante un codice di autenticazione, che questi notificherà (per telefono, e-mail etc) al beneficiario che risiede nel Paese di destinazione dei fondi.

Il beneficiario con il codice si presenta all’altro hawaladar, cioè l’agente che risiede nel suo stesso Paese, che, una volta verificato il codice, liquiderà il denaro al beneficiario stesso.

La caratteristica peculiare di tali sistemi è che non esiste alcun trasferimento fisico di denaro, bensì un apparato di trasferimenti, prevalentemente telefonici, che, alla fine, comportano dei sistemi di compensazione.

Oltre all’Hawala, diffuso soprattutto nelle comunità asiatiche, vi sono poi anche altri sistemi informali, quali: Hundi (Pachistan, Bangladesh e India); Chop Shop, Fei ch’ien, Chiti, Ch’iao hui e Hui k’uan (Cina); Phoe kuan (Thailandia); Hui kuan (Vietnam); Stash House o Casa de cambio (America Latina). Altri sistemi sono attivi poi nell’Europa dell’Est.

Insomma, al di là degli indicatori, più o meno nuovi, il primo strumento di contrasto al riciclaggio resta sempre il motto già usato anche da Falcone: follow the money.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network