Acconto imposte, riduzione anche per minimi e forfettari: risoluzione AdE

Acconto imposte ridotto anche per minimi e forfettari: è l'Agenzia delle Entrate a fornire chiarimenti, con la risoluzione n. 93/E pubblicata il 12 novembre 2019 sulle novità per i soggetti ISA introdotte dal Decreto Fiscale 2020.

Acconto imposte, riduzione anche per minimi e forfettari: risoluzione AdE

Acconto imposte ridotto anche per minimi e forfettari: per i titolari di partita IVA ai quali si applicano gli ISA arriva la risoluzione esplicativa dell’Agenzia delle Entrate, la n. 93/E pubblicata il 12 novembre 2019.

La riduzione prevista dal Decreto Fiscale 2020 si applica ai soggetti che svolgono attività per le quali sono stati approvati modelli ISA, anche nel caso di determinazione del reddito con criteri forfettari.

Il ricalcolo dell’imposta dovuta in acconto entro la scadenza del 30 novembre (rinviata al 2 dicembre cadendo di sabato) sarà a 360 gradi: non solo le imposte sui redditi Irpef, Ires o Ires, ma anche quelle collegate, come IVIE, IVAFE e cedolare secca.

Per effetto delle novità introdotte con il Decreto Legge n. 124/2019, all’articolo 58, le due rate di acconto delle imposte sui redditi sono adesso di importo identico (entrambe del 50%), mentre precedentemente erano del 40% e del 60%.

Acconto imposte, riduzione anche per minimi e forfettari: risoluzione AdE

Era particolarmente attesa la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate con i chiarimenti sul ricalcolo degli acconti delle imposte sui redditi per i soggetti interessati dagli ISA.

Il documento n. 93/E, pubblicato il 12 novembre 2019, conferma quanto già anticipato dagli addetti ai lavori: la rideterminazione delle quote di acconto dovute dai titolari di partita IVA è onnicomprensivo.

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 93 del 12 novembre 2019
Articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 - Versamenti in acconto - Chiarimenti

Anche i titolari di partita IVA in regime dei minimi, i forfettari, così come l’acconto delle altre imposte sostitutive (cedolare secca, IVIE, IVAFE) rientrano nel perimetro delle nuove regole introdotte dall’articolo 58 del Decreto Fiscale 2020 (DL n. 124/2019).

La novità, specifichiamo, riguarda esclusivamente i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA, ma a prescindere dalla loro effettiva applicazione. Si tratta in sostanza dei soggetti già interessati dalla proroga dei versamenti al 30 settembre 2019.

Nello specifico, la risoluzione n. 93/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, chiarisce che si tratta dei contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Ricorrendo tali condizioni, le nuove regole per il calcolo dell’acconto delle imposte sui redditi coinvolgono i soggetti che:

  • applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

La modifica riguarda la percentuale dei versamenti della prima e della seconda rata degli acconti dovuti ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, rimodulati in due rate di pari importo, vale a dire entrambe del 50 per cento, anziché 40 e 60 per cento.

Acconto imposte ridotto a 360 gradi: Irpef, Ires, Irap ma anche cedolare secca, IVIE e IVAFE e imposta sostitutiva minimi e forfettari

Per quel che riguarda l’ambito oggettivo di applicazione delle nuove regole per il calcolo dell’acconto delle imposte sui redditi, nella risoluzione n. 93/E/2019 l’Agenzia delle Entrate specifica che vi rientrano anche:

  • l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari. E ciò in considerazione di quanto chiarito, in relazione all’ambito soggettivo, con la citata risoluzione n. 64/E del 2019;
  • la cedolare secca sul canone di locazione,
  • l’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE);
  • l’imposta dovuta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

Calcolo acconto imposte 2019, le regole per le partite IVA su seconda rata o unico versamento

In chiusura, l’Agenzia delle Entrate riepiloga le regole previste per il calcolo degli acconti delle imposte in scadenza il 2 dicembre 2019 per i soggetti tenuti a pagare la seconda rata, ovvero per chi effettua un unico versamento.

Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è fatto salvo il versamento dell’eventuale prima rata di acconto.

I soggetti che pagano la seconda rata dell’acconto a novembre, e che già hanno pagato la prima rata del 40%, dovranno quindi pagare il 50 per cento dell’importo dovuto.

Coloro che invece effettuano l’unico versamento in acconto a novembre, dovranno pagare il 90 per cento dell’acconto delle imposte.

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