Tamponi Covid fai da te e in farmacia, le regole per la detrazione nel modello 730

Anna Maria D’Andrea - Modello 730

I tamponi Covid rientrano tra i dispositivi medici ammessi in detrazione con il modello 730/2022, secondo regole differenziate per i test fai da te e per quelli eseguiti in farmacia o strutture sanitarie. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E/2022 illustra i casi in cui è riconosciuto il rimborso IRPEF.

Tamponi Covid fai da te e in farmacia, le regole per la detrazione nel modello 730

Tamponi Covid con possibilità di detrazione nel modello 730/2022, sia per quelli eseguiti in farmacia o strutture sanitarie che per i test fai da te.

A fornire le istruzioni è l’Agenzia delle Entrate, che nella circolare n. 24/E del 7 luglio riepiloga le regole di riferimento per ottenere il rimborso IRPEF.

I tamponi rientrano nell’ampia categoria delle prestazioni diagnostiche detraibili a titolo di spese sanitarie.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate specifica un aspetto importante: la detrazione nel modello 730 di quelli eseguiti in farmacia spetta anche in caso di pagamento in contanti.

Per i tamponi fai da te non comunicati tra i dispositivi medici, sarà invece necessario avere a disposizione la documentazione che attesti la marcatura CE del prodotto.

Tamponi Covid fai da te e in farmacia, le regole per la detrazione nel modello 730

Tamponi e test Covid-19, sia se eseguiti da laboratori pubblici che privati, rientrano tra le prestazioni sanitarie diagnostiche ammesse in detrazione fiscale.

Questo uno dei primi punti fermi contenuti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E, guida alla dichiarazione dei redditi 2022.

Il documento specifica un aspetto importante, primo lasciapassare per la richiesta del rimborso IRPEF: sia che i tamponi siano stati effettuati presso strutture pubbliche che private accreditate, la detrazione è riconosciuta anche in caso di pagamento in contanti.

L’obbligo di tracciabilità sussiste solo per le prestazioni rese da strutture private non accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.

La prima verifica da fare quindi è quella relativa alla struttura presso la quale sono stati eseguiti i tamponi Covid-19. Nessun ostacolo per le spese sostenute in farmacia, considerando che le stesse, sia se pubbliche che qualora private, operano in regime di convenzionamento con il SSN.

Una seconda verifica sarà in ogni caso necessaria per quel che riguarda i documenti giustificativi di spesa, che dovranno indicare la prestazione effettuata secondo specifiche diciture.

Detrazione tamponi Covid in farmacia: i documenti necessari per il modello 730/2022

Per la detrazione IRPEF della spesa sostenuta per i tamponi Covid, è necessario che il documento che attesta il sostenimento del costo rilasciato dalla farmacia riporti la qualità della prestazione effettuata, ossia ad esempio “esecuzione prestazione di servizio tampone antigenico per la diagnosi Covid-19”.

Via libera alla detrazione anche se il documento di spesa riporta i seguenti codici univoci:

  • 983172483 (esecuzione tampone rapido 18+);
  • 983172420 (esecuzione tampone rapido 12-18).

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, si tratta dei codici validi su tutto il territorio nazionale, riferiti all’esecuzione di tamponi rapidi per Covid-19 approvati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

Tamponi fai da te, detrazione solo con marcatura CE

Indicazioni specifiche invece per quel che riguarda i tamponi fai da te, ossia i test di autodiagnosi eseguiti dal paziente in ambito domestico.

Questi non rientrano tra i dispositivi medici detraibili elencati dal Ministero della Salute, e ai fini della detrazione IRPEF nel modello 730 sarà necessario osservare alcune regole particolari.

L’Agenzia delle Entrate evidenzia infatti che se il documento di spesa non riporta il codice AD, che attesta la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria della spesa per dispositivi medici, sarà il contribuente a dover conservare la documentazione dalla quale risulti che il prodotto è conforme alle regole comunitarie e che è marcato CE.

Due condizioni che, se rispettate, consentono di beneficiare della detrazione fiscale della spesa per i tamponi, anche quelli eseguiti presso il proprio domicilio.

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