Superbonus, via libera alla compensazione dei crediti con i contributi previdenziali

Superbonus, possibile la compensazione dei crediti nel modello F24 con i contributi previdenziali. I chiarimenti sulle regole per l'utilizzo delle somme nella risposta all'interpello n. 478 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 18 dicembre 2023

Superbonus, via libera alla compensazione dei crediti con i contributi previdenziali

Superbonus, i crediti acquisiti possono essere compensati con il modello F24 per il pagamento dei contributi previdenziali.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 478 pubblicata il 18 dicembre 2023.

Le regole per l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi ai bonus edilizi, tra cui quelli derivanti dalla cessione del superbonus, seguono le disposizioni previste in via generale dall’articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241.

Su queste è intervenuto il Legislatore con la norma di interpretazione autentica introdotta dalla legge di conversione del DL n. 11/2023, che ha aperto alla possibilità di compensazione tra debiti e crediti di enti impositori diversi.

Superbonus, via libera alla compensazione dei crediti con i contributi previdenziali

A disciplinare l’istituto della compensazione è l’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, ed è nello specifico il comma 1 ad occuparsi della compensazione orizzontale.

La disposizione normativa di cui sopra è stata oggetto di interpretazione autentica ad opera dell’articolo 2 quater della legge di conversione del decreto n. 11/2023, con il quale è stato evidenziato che:

“la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all’articolo 121 del decreto ­legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi”

Anche i crediti relativi al superbonus e ai bonus casa per i quali è stata possibile la cessione seguono quindi le regole ordinarie di compensazione e l’utilizzo è ammesso anche in relazione a debiti e crediti di enti impositori diversi.

Via libera quindi all’utilizzo in compensazione dei crediti maturati a seguito dell’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura per il pagamento dei contributi previdenziali, nel rispetto delle regole previste in via generale per l’utilizzo delle somme nel modello F24.

Superbonus, come funziona la compensazione dei crediti nel modello F24: le regole da seguire

La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate traccia quindi il quadro delle regole previste, che seguono in linea generale le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, norma che nell’ambito della compensazione orizzontale, prevede quanto segue:

“i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Regole alle quali, nel caso specifico dei crediti relativi ai bonus edilizi, si affianca la norma di interpretazione autentica introdotta dalla legge di conversione del decreto blocca crediti n. 11/2023, i cui contenuti sono stati oggetto di specifici chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La circolare n. 27/E/2023 ha infatti evidenziato che la norma di interpretazione autentica, avente valenza anche per il passato, nel rispetto delle regole previste in via ordinaria consente l’utilizzo in compensazione tra crediti e debiti di enti impositori diversi e quindi, a titolo esemplificativo, tra debiti previdenziali e contribuitivi e crediti derivanti dai bonus edilizi.

In linea generale, la compensazione è quindi ammessa per tutte le somme che possono essere riscosse mediante il modello F24, salvo divieti specifici.

Sul fronte dei crediti edilizi bisognerà in ogni caso tener presenti le regole contenute nell’articolo 121, comma 3 del decreto legge n. 34/2020, che ammette l’utuilizzo in compensazione delle somme sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, con la stessa ripartizione in quote annuali.

La somma non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata nei periodi d’imposta successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 478 del 18 dicembre 2023
Compensazione dei debiti previdenziali e contributivi con i crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all’articolo 121 del decreto–legge n. 34 del 2020 – Articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network