Cessione del credito: quando si può ancora fare? Le deroghe spiegate dall’Agenzia delle Entrate

Cessione del credito in caso di accesso al bonus barriere architettoniche e, a specifiche condizioni, anche per i lavori ammessi al superbonus e ai bonus edilizi diversi. Le indicazioni sui casi in cui è ancora possibile l'esercizio delle opzioni in alternativa all'utilizzo in detrazione arrivano dall'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27 del 7 settembre 2023

Cessione del credito: quando si può ancora fare? Le deroghe spiegate dall'Agenzia delle Entrate

Cessione del credito, porte sbarrate non per tutti.

In alcuni casi è ancora possibile esercitare le due opzioni alternative all’utilizzo dei bonus edilizi in detrazione fiscale.

Rientra tra le deroghe previste il bonus del 75 per cento per la rimozione delle barriere architettoniche, ma non solo.

Lo spartiacque è rappresentato dalla data del 16 febbraio 2023: per il superbonus è possibile optare per la cessione del credito se entro questo termine, ossia prima dell’entrata in vigore del Decreto 11/2023, risultano effettuati gli adempimenti preliminari all’esecuzione dei lavori in materia di CILAS, CILA e delibere assembleari.

Stessa data da monitorare anche per i bonus casa ordinari, per i quali sarà necessario aver presentato la richiesta del titolo abilitativo o, se non necessario, aver avviati i lavori. Sarà possibile optare per la cessione del credito anche per i lavori per i quali prima del 17 febbraio sia stato stipulato un accordo vincolante con l’impresa.

Cessione del credito: quando si può ancora fare? Il bonus barriere architettoniche del 75 per cento

È la circolare n. 27 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 7 settembre a illustrare le deroghe al divieto di cessione del credito entrato previsto dal Decreto Legge n. 11/2023.

La possibilità di esercitare l’opzione, secondo le modalità ordinarie, si applica in primis in caso di esecuzione di lavori volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Il bonus del 75 per cento rientra quindi tra i casi in cui è ancora possibile optare per la cessione del credito e, in particolare, per le spese sostenute in relazione alla realizzazione degli interventi:

  • finalizzati al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti;
  • di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
  • finalizzati allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito, in caso di sostituzione dell’impianto.

Si ricorda che nel bonus del 75 per centro rientra un’ampia categoria di interventi, dalla sostituzione degli infissi al rifacimento di bagni e cucine. Il tutto a patto di rispettare i requisiti specifici previsti in materia di rimozione delle barriere architettoniche.

Cessione del credito: quando si può fare in caso di lavori ammessi al superbonus

Una seconda deroga è prevista per i lavori rientranti nell’ambito del superbonus e per i quali alla data del 16 febbraio, ossia prima dell’entrata in vigore del Decreto Cessioni, risulti perfezionato l’iter burocratico per l’avvio degli interventi.

In particolare, la cessione del credito per il superbonus spetta per gli interventi per i quali alla data del 16 febbraio 2023 risulti:

  • presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del Decreto Rilancio, nei casi di interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;
  • adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA, ai sensi dell’articolo 119, comma 13- ter, del Decreto Rilancio, nei casi d’interventi effettuati dai condomìni;
  • presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Nella circolare 27, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che in riferimento alla CILA, ai fini dell’esercizio dell’opzione per la cessione del credito, è sufficiente che risulti presentata a prescindere dalla circostanza che i lavori richiedano un diverso titolo edilizio.

Per gli interventi iniziati prima dell’introduzione dell’obbligo di CILA la deroga si applicherà tenendo presente la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa vigente all’epoca di avvio dei lavori.

Via libera alla cessione del credito e allo sconto in fattura anche per i lavori nelle aree a rischio sismico 1, 2 e 3, senza limiti anche nel caso di interventi ammessi al superbonus.

In caso di piani di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione urbana resta possibile optare per la cessione del credito se, al 17 febbraio 2023, risultino approvati dalle amministrazioni comunali e siano funzionali al risparmio energetico e all’adeguamento antisismico degli edifici.

Cessione del credito per i bonus casa ordinari

Terza deroga prevista nell’ambito dei bonus diversi dal superbonus. In tal caso l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura è ammesso qualora alla data del 16 febbraio:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • in assenza dell’obbligo di presentazione di un titolo abilitativo, sarà necessario che siano già iniziati i lavori;
  • in caso di lavori non avviati, è invece necessario che sia stato stipulato un accordo vincolante con l’impresa per la fornitura di beni e servizi oggetto degli interventi.

In assenza di acconti versati al 17 febbraio, è necessario che ai fini di provare l’avvio dei lavori o la stipula dell’accordo vincolante venga fornita una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del cedente o committente e dal cessionario o prestatore.

Sempre alla data del 16 febbraio risulterà inoltre necessario aver presentato un titolo abilitativo per l’esecuzione dei seguenti lavori:

  • realizzazione di box auto;
  • restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile;
  • interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile ubicato in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro trenta mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita.

Queste quindi le casistiche residuali per le quali resta ancora in vita la cessione del credito, in attesa di ulteriori possibili novità con la Legge di Bilancio 2024.

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