Scadenza a fine settembre per il modello 730/2025. Dopo il periodo feriale è corsa all'invio. Attiva la precompilata, così come la possibilità di trasmettere la dichiarazione annuale tramite CAF e intermediari

Il modello 730/2025 è all’ultimo giro di boa.
La scadenza per l’invio della dichiarazione di dipendenti e pensionati si avvicina e, per chi non vi ha già provveduto, è necessario procedere con la compilazione e la trasmissione all’Agenzia delle Entrate.
Partita dai primi giorni del mese di maggio, la stagione del modello 730 per il periodo d’imposta 2024 si avvicina alla chiusura. Ci sarà tempo fino al 30 settembre, data centrale per chi intende beneficiare dei bonus fiscali che “viaggiano” in dichiarazione dei redditi.
La scadenza del modello 730 è il 30 settembre 2025
Quella del 30 settembre resta una delle date cardine della stagione dichiarativa.
Nonostante il termine ultimo per l’invio della dichiarazione dei redditi resti fissato alla fine di ottobre, i contribuenti che possono usare il modello 730 sono chiamati a muoversi per tempo.
La platea dei soggetti interessati dal modello 730, nella versione precompilata o ordinaria, include tipicamente lavoratori dipendenti e pensionati.
Per effetto dei lavori di attuazione della riforma fiscale, il novero dei contribuenti che possono usare la dichiarazione semplificata si è ampliato e comprende, per il 2025, anche coloro che dichiarano redditi tassati separatamente con imposta sostitutiva o redditi di natura finanziaria, così come i contribuenti chiamati ad adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale.
Perché il modello 730 conviene: rimborsi più veloci e IRPEF a debito pagata in automatico
L’invio del modello 730/2025 rappresenta una via preferenziale, alternativa al modello Redditi, con alcuni importanti vantaggi pratici.
Permette in particolare di gestire in maniera semplificata le operazioni di conguaglio fiscale, a credito così come a debito. Chi vanta un rimborso IRPEF, potrà percepire le somme spettanti sullo stipendio o sulla pensione, o ricevere le somme direttamente dall’Agenzia delle Entrate entro pochi mesi in assenza di un sostituto d’imposta.
Anche in caso di conguaglio a debito (e quindi quando è necessario pagare più imposte rispetto a quelle già trattenute mensilmente), le somme sono scalate automaticamente in busta paga o sulla pensione, ad eccezione dei contribuenti privi di sostituto d’imposta chiamati a versare le somme mediante modello F24.
Si evidenzia che, in ogni caso, anche chi può avvalersi del 730 ha la possibilità di optare per l’invio del modello Redditi, sfruttando quindi la scadenza ultima del 31 ottobre senza incorrere in sanzioni.
Invio con il modello 730 precompilato fai da te o tramite CAF e intermediari
Per chi intende inviare il modello 730 entro il 30 settembre sono due le vie a disposizione.
Resta aperto il canale del 730 precompilato, che permette ai contribuenti di fare in autonomia la dichiarazione dei redditi. Nella precompilata sono già indicati numerosi dati, da quelli reddituali estrapolati dalla Certificazione Unica fino a quelli relativi alle spese detraibili o deducibili comunicate da soggetti terzi.
Il set di informazioni utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per predisporre il 730 pronto all’uso include anche quelle che derivano dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, come ad esempio i dati dei terreni e dei fabbricati o gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, e altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria, quali a titolo esemplificativo le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.
Chi sceglie la via del 730 precompilato è chiamato a verificare con attenzione i dati indicati e, in caso di errori o di informazioni mancanti, è necessario modificarli prima di procedere all’invio.
Per visualizzare, modificare e integrare i dati della dichiarazione dei redditi elaborata dall’Agenzia delle Entrate bisogna accedere al sito istituzionale con le seguenti credenziali:
- l’identità SPID – Sistema pubblico d’identità digitale;
- la CIE - Carta di identità elettronica;
- la Carta Nazionale dei Servizi.
La strada del fai da te si affianca alla trasmissione mediante intermediari: CAF, commercialisti e consulenti restano la “via preferenziale” in caso di situazioni reddituali più complesse, per le quali è consigliabile affidarsi a soggetti terzi per non incorrere in errori.
I vantaggi del 730 precompilato: meno controlli post invio
Per favorire l’utilizzo del modello 730 precompilato, direttamente o tramite intermediari, sono stati introdotti alcuni rilevanti vantaggi.
Quando si accettano i dati senza effettuare modifiche, non vengono effettuati i controlli documentali sulle spese detraibili e deducibili che sono state comunicate all’Agenzia delle Entrate.
Se vi sono invece modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, i controlli documentali riguarderanno solo le voci modificate.
Se si interviene sui dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale o, ad esempio, se viene modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico, la precompilata si considera accettata senza modifiche.
Se il 730 precompilato viene presentato mediante CAF o professionista, dopo aver effettuato modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, i controlli documentali vengono effettuati nei confronti del CAF o del professionista, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate.
Fanno eccezione i dati delle spese sanitarie, oggetto di controllo solo per i documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.
I controlli documentali possono, invece, in ogni caso riguardare i dati comunicati dai sostituti d’imposta tramite la Certificazione Unica. E in linea generale l’Agenzia delle Entrate potrà comunque verificare la presenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni.
Dopo l’invio partono i rimborsi: i tempi di attesa (e le eccezioni)
Inviare il modello 730 è essenziale per beneficiare di tutta la serie di bonus e agevolazioni riconosciute sull’IRPEF.
Detrazioni e deduzioni sono infatti applicate a titolo di rimborso dopo la trasmissione della dichiarazione dei redditi, secondo tempistiche che variano in base alla tempistica di invio e che di base vanno dal mese di luglio fino alla fine dell’anno.
Per quel che riguarda i dipendenti, gli importi spettanti sono erogati in busta paga con la retribuzione del mese successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il prospetto di liquidazione, ossia il calcolo del credito spettante o del debito d’imposta dovuto.
Per i pensionati invece le operazioni di conguaglio sono effettuate dal secondo mese successivo all’invio.
Il prospetto di liquidazione è messo a disposizione del sostituto d’imposta entro le seguenti date:
- 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
- 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- 30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre.
L’importo del credito emerso dal prospetto di liquidazione è quindi erogato dal datore di lavoro con la prima retribuzione utile, e dall’ente pensionistico entro il secondo mese successivo.
Chi invierà il modello 730 a ridosso della scadenza riceverà pertanto il rimborso IRPEF spettante con la busta paga di ottobre per quel che riguarda i dipendenti, o con il cedolino INPS di novembre per i pensionati. In caso di ritardo nelle operazioni di conguaglio, l’erogazione é prevista nel mese di dicembre.
Fanno eccezione alcune casistiche, per le quali l’attesa di allunga e può protrarsi fino al mese di marzo 2026. Si tratta ad esempio delle ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate effettua controlli preventivi o per i rimborsi IRPEF di importo superiore a 4.000 euro.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Modello 730/2025, un mese alla scadenza. CAF o precompilato: i canali per l’invio