Saldo IVA 2023: scadenza, rateizzazione e codici tributo F24

In scadenza il saldo IVA 2023: la data da segnare in calendario è il 18 marzo 2024, ma come di consueto è possibile pagare entro i termini di versamento delle imposte sui redditi e beneficiare della rateizzazione. Istruzioni e codici tributo F24

Saldo IVA 2023: scadenza, rateizzazione e codici tributo F24

Saldo IVA 2023, prima scadenza il 18 marzo 2024 per il versamento dell’imposta emersa dalla dichiarazione annuale.

Arrivati a ridosso del termine ultimo, è bene ricordare le istruzioni da seguire e le regole sul fronte della possibilità di differimento ovvero rateizzazione del saldo emerso dalla dichiarazione IVA 2024.

Il saldo IVA può essere versato entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi e, parimenti, è ammessa la rateizzazione delle somme dovute previa maggiorazione dello 0,33 per cento mensile sulle quote successive alla prima.

In caso di differimento si applica invece la maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo.

Un focus sulle istruzioni da seguire e delle novità che caratterizzano la scadenza del saldo emerso dalla dichiarazione IVA 2024.

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Saldo IVA 2023: scadenza, istruzioni e codice tributo F24

Il versamento del saldo IVA è uno degli adempimenti caratterizzanti dello scadenzario del mese di marzo 2024.

La scadenza ordinaria del 16 marzo slitta di due giorni, cadendo di sabato, e porta a lunedì 18 il termine ultimo per pagare le somme dovute.

L’adempimento ricade sui contribuenti soggetti ad IVA che presentano la dichiarazione annuale, qualora l’importo indicato nel rigo VL38 superi i 10,33 euro.

Il saldo dell’imposta dovuta può essere versato in un’unica soluzione o mediante rateizzazione a decorrere dal 18 marzo 2024 e, in quest’ultimo caso, l’importo delle rate successive alla prima dovrà essere maggiorato dello 0,33 per cento al mese.

L’ammontare complessivo dovuto dovrà essere versato entro il 16 dicembre e non più entro novembre, per effetto delle novità previste dal decreto legislativo n. 1/2024 che hanno esteso i termini per i versamenti rateali delle imposte.

Non cambiano in ogni caso le regole generali: le rate del saldo IVA successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese (quindi 16 aprile, 16 maggio, e via discorrendo). Sulla rata di agosto si applica la sospensione feriale, e quindi il versamento può essere effettuato entro il giorno 20.

Per il calcolo degli interessi di rateizzazione sarà necessario sommare lo 0,33 per cento mensile e quindi sulla terza rata sarà necessario aggiungere lo 0,66 per cento, sulla quarta lo 0,99 per cento e così via.

Saldo IVA 2023, rateizzazione o differimento con maggiorazione dello 0,40 per cento anche nel 2024

Accanto alla rateizzazione è bene conoscere poi le regole per il differimento del saldo IVA 2023, che può essere pagato entro il termine di scadenza delle imposte sui redditi 2024.

Il saldo IVA potrà essere differito:

  • al 30 giugno, con maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese tra il 16 marzo ed il 30 giugno;
  • al 30 luglio, sfruttando l’ulteriore differimento di 30 giorni e con un ulteriore 0,40 per cento di maggiorazione da applicare sulla somma dovuta al 30 giugno. Si evidenzia che cadendo di sabato, anche il termine del 30 luglio per il versamento del saldo IVA beneficia della sospensione feriale delle scadenze fiscali che cadono dal 1° al 20 agosto, che possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese senza alcuna maggiorazione.

Il differimento del versamento IVA si applica anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi.

Inoltre, anche nel caso di differimento del saldo IVA al termine di versamento delle imposte sui redditi si potrà optare per la rateizzazione, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo e quindi aumentando dello 0,33 per cento mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, la maggiorazione dello 0,40 per cento prevista per ogni mese o frazione di mese si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.

Alle regole previste in via generale si affiancano le novità introdotte con l’avvio del concordato preventivo biennale.

Il decreto legislativo n. 13/2024, in vigore dal 22 febbraio, prevede all’articolo 37 che per i soggetti che applicano gli ISA, compresi i forfettari, le imposte in scadenza il 30 giugno 2024 sono prorogate al 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.

Un rinvio che, per espressa previsione normativa, si applica non solo ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP, ma anche alle somme dovute sulla base della dichiarazione IVA 2024.

Dalla lettura della norma sembrerebbe quindi ammessa la possibilità di “sfruttare” la scadenza lunga del 31 luglio per pagare il saldo IVA applicando esclusivamente la maggiorazione dello 0,40 per cento mensile.

Si attendono in ogni caso chiarimenti specifici da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Versamento saldo IVA con modello F24: codice tributo e istruzioni

Per il versamento del saldo IVA sarà necessario presentare il modello F24 esclusivamente in modalità telematica.

All’interno del modello F24 bisognerà indicare nella sezione “Erario” il codice tributo 6099 e riportare come anno di riferimento il 2023 (anno d’imposta di competenza dell’IVA a debito).

Nel caso di rateizzazione del saldo IVA, il versamento dovrà essere effettuato indicando nel modello F24 il codice tributo 1668 (interessi rateali), il numero della rata che si sta pagando ed il numero complessivo delle rate previste.

Ad esempio, quindi, il contribuente che intende effettuare il versamento del saldo IVA nelle nove rate massime previste, dovrà compilare il modello F24 indicando la dicitura “0109” in sede di pagamento della prima rata, “0209” nel caso di pagamento della seconda e via di seguito.

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