Riduzione al 50% dei contributi INPS, F24 nel Cassetto Previdenziale senza sconti

Salvatore Cuomo - Imposte

Il 17 novembre è in scadenza la terza rata dei contributi minimi di artigiani e commercianti. Un appuntamento che fa i conti con i disservizi relativi alla riduzione del 50 per cento, non presa in considerazione negli F24 disponibili nel Cassetto Previdenziale INPS

Riduzione al 50% dei contributi INPS, F24 nel Cassetto Previdenziale senza sconti

La riduzione al 50 per cento della contribuzione INPS introdotta a favore delle nuove attività sembrava avere trovato la soluzione definitiva.

La nota emanata a inizio agosto da parte dell’Istituto ha fornito, dopo mesi di attesa, le indicazioni necessarie per l’accesso al beneficio, sbloccando un’agevolazione operativa in linea teorica dal 1° gennaio 2025.

Nei fatti però la situazione di impasse è tutt’altro che superata.

L’INPS sta fornendo i modelli F24 tarati sulla misura di contribuzione piena ai soggetti neo iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, pur in presenza di istanza di riduzione regolarmente presentata e protocollata per tempo.

Riduzione al 50 per cento dei contributi INPS, nel Cassetto Previdenziale gli F24 sono in misura piena

Il 17 novembre è in calendario la terza scadenza dell’anno per il versamento dei contributi minimi da parte di artigiani e commercianti, appuntamento che però fa i conti con le difficoltà operative legate al mancato aggancio dei calcoli rispetto alle richieste di riduzione al 50 per cento presentate negli scorsi mesi.

I soggetti interessati si sono visti mettere a disposizione dall’INPS, all’accesso nel proprio Cassetto Previdenziale, i modelli F24 con gli importi della contribuzione dovuta calcolati con formula piena, disattendendo le istanze regolarmente presentate per tempo.

Un caso riscontrato personalmente, in qualità di intermediario, ma che da un veloce riscontro tra colleghi è emerso interessare diversi soggetti sparsi in tutta Italia.

Come succede sempre in casi del genere, è il professionista a dover quindi comunicare al contribuente il disservizio dell’ente interessato, che oggi è l’INPS ma che non di rado ha caratterizzato anche le comunicazioni inviate dalle Agenzie Fiscali o ad esempio dall’INAIL.

Nel caso specifico, con la comunicazione bidirezionale si troverà una soluzione al disallineamento dei calcoli rispetto alle domande di riduzione contributiva. Il dover “mettere mano” a pratiche dove è mancato un semplice “aggancio” di carattere tecnico informatico, nel mentre si parla in ogni dove ed in qualsiasi occasione di intelligenze artificiali, resta un paradosso del quale vorremmo fare volentieri a meno.

Riduzione contributi INPS al 50%, la norma e la prassi

La Legge di Bilancio 2025 (Legge numero 207 del 30 dicembre 2024) all’articolo1 comma 186 dispone quanto segue:

“186. I lavoratori che nell’anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere una riduzione contributiva al 50 per cento. La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. La riduzione contributiva è attribuita per trentasei mesi senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle due gestioni dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.”

La riduzione dei contributi è indubbiamente un’interessante agevolazione per coloro, artigiani e commercianti, che si iscrivono per la prima volta alle relative gestioni INPS, estesa alle medesime condizioni ai loro collaboratori familiari.

Non è cumulabile con altre agevolazioni contributive, come ad esempio la riduzione concessa ai contribuenti in regime forfetario.

Va in ogni caso tenuta dovuta considerazione del fatto che i versamenti delle prime annualità di attività sono quelli che incidono maggiormente sulla maturazione del montante contributivo accumulato, da cui dipende l’entità della pensione futura.

Al netto di queste valutazioni, si ricorda che la circolare INPS numero 83 del 24 aprile 2025 ha riassunto le indicazioni operative per fruire dell’agevolazione, al punto 2 è riportata una precisazione di non poco conto:

“l’esonero può essere riconosciuto in favore dei soggetti, inclusi i coadiuvanti e coadiutori familiari, che abbiano avviato l’attività lavorativa, o siano entrati in società, tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. Per i soci di società, rileva la data di primo ingresso nella società che dà titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale nell’anno 2025.”

In sostanza il riferimento per le attività condotte in forma collettiva o societaria non è la data di inizio attività della impresa ma la data di ingresso del socio e/o coadiuvante nella compagine aziendale.

In ultimo il messaggio del 7 agosto scorso ha annunciato l’entrata in piena operatività della disposizione normativa, con la possibilità dal successivo 8 agosto di poter presentare la domanda di riduzione tramite apposita funzionalità del portale INPS.

Una partenza che fa però i conti con i disservizi, relativi al calcolo delle somme dovute, evidenziati in apertura, rendendo sempre più complesso il passaggio dalla teoria alla pratica.

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