Registratore di cassa telematico guasto, solo se “fuori servizio” non si applicano sanzioni

Registratore di cassa telematico guasto, se non è posto fuori servizio si applica la sanzione fissa di 100 euro anche in caso di corretta liquidazione IVA e utilizzo del registro di emergenza. A chiarirlo l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 247/2022.

Registratore di cassa telematico guasto, solo se “fuori servizio” non si applicano sanzioni

Registratore di cassa telematico guasto da porre “fuori servizio” per evitare l’applicazione di sanzioni.

Senza la modifica dello stato del registratore telematico, si applica infatti la sanzione fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione incompleta o non veritiera effettuata nel periodo di malfunzionamento, anche in caso di corretta liquidazione dell’IVA e utilizzo del registro di emergenza.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 247 del 6 maggio 2022.

Nessuna sanzione invece in caso di guasto del registratore telematico o del server RT se posto nello stato “fuori servizio”, che consente all’Amministrazione di avere contezza dei problemi in essere. La corretta tenuta del registro d’emergenza esonera inoltre dalla trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo di guasto mediante la procedura d’emergenza.

Registratore di cassa telematico guasto, solo se fuori servizio non si applicano sanzioni

Il guasto del registratore di cassa telematico porta alla necessità di rispettare specifiche indicazioni operative, per evitare l’applicazione di sanzioni. A fare il punto è l’Agenzia delle Entrate, che nella risposta all’interpello n. 247 del 6 maggio 2022 analizza punto per punto i passi da seguire.

In primo luogo, la prassi di riferimento è contenuta nel punto 5 del provvedimento del 28 ottobre 2016 sullo scontrino elettronico, che sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 127/2015 stabilisce che:

“In caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l’esercente richiede tempestivamente l’intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, provvede all’annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica.”

La tenuta del registro di emergenza è quindi fondamentale in caso di guasto o malfunzionamento del registratore di cassa telematico, al fine di rispettare gli obblighi in materia di corrispettivi.

Ma non è questo l’unico aspetto da considerare per evitare l’applicazione delle sanzioni. Sia in caso di guasto di una componente del registratore o del server RT (come nel caso di singole casse collegate al server), che dell’intero apparato, è fondamentale porre il registratore telematico nello stato “fuori servizio”.

Questo consente all’Agenzia delle Entrate di entrare a conoscenza dei problemi in essere, che motivano eventuali omissioni o ritardi nella memorizzazione o trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 247 del 6 maggio 2022
Malfunzionamento del server RT - Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi - Articolo 2 decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

Registratore telematico fuori servizio, con il registro di emergenza non serve trasmettere i dati

La corretta tenuta del registro di emergenza, e il rispetto delle altre indicazioni previste come ad esempio la tempestiva richiesta di intervento da parte di tecnici specializzati, non comporta l’obbligo di ritrasmettere i dati in modalità telematica.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, in tal caso la trasmissione dei corrispettivi tramite la procedura d’emergenza messa a disposizione, oppure la certificazione degli stessi con strumenti alternativi come le fatture, non è necessaria.

L’invio potrà avvenire su base volontaria, avvalendosi della procedura d’emergenza, e sarà altresì possibile utilizzare la memoria dei singoli punti cassa in luogo del registro specifico.

Solo il rispetto di queste indicazioni porta al venir meno delle sanzioni previste dagli articoli 6, comma 2-bis, 11 comma 2-quinquies e 12, comma 2 del decreto legislativo n. 471/1997.

Se manca un solo tassello, l’omissione è invece sanzionata.

Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che anche in caso di corretta liquidazione dell’IVA e utilizzo del registro di emergenza, il registratore telematico/server RT guasto che non è stato posto “fuori servizio”, avendo proceduto alla memorizzazione e all’invio di dati incompleti o non veritieri comporterà l’applicazione della sanzione fissa di 100 euro per trasmissione, di cui all’articolo 11, comma 2-quiquies del decreto legislativo n. 471/1997.

Non saranno in ogni caso sanzionati gli invii per importi inferiori frutto di arrotondamento legislativamente consentito o il corretto invio entro i 12 giorni successivi all’effettuazione dell’operazione.

In chiusura, l’interpello specifica che saranno gli Uffici competenti, esaminato il caso concreto, a valutare la presenza di cause di non punibilità relativamente a comportamenti difformi adottati prima della pubblicazione dei chiarimenti. Una valutazione ad hoc per l’eventuale non applicazione della sanzione prevista.

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