Sanzioni scontrino elettronico, tra le novità nella bozza della legge di bilancio 2021 del 16 novembre 2020, giornata in cui è stata approvata dal Consiglio dei Ministri, sono contenute modifiche per rendere il quadro di riferimento più coerente con l'evoluzione delle procedure e degli strumenti tecnologici per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati. Le novità devono essere confermate nel testo definitivo.

Sanzioni scontrino elettronico, la bozza della legge di bilancio 2021 del 16 novembre 2020 prevede diverse novità.
Per prima cosa viene fissato il termine per la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi e la consegna dei documenti che attestano l’operazione stessa, qualora il cliente richieda il documento commerciale o la fattura, nell’ultimazione dell’operazione.
Viene inoltre introdotta una sanzione pari al 90% dell’imposta, qualora i dati non vengano correttamente memorizzati e trasmessi.
Il caso in questione ricomprende anche omessa, tardiva e infedele memorizzazione o trasmissione.
Quando la violazione consiste nella sola omessa, tardiva o infedele trasmissione, e non incide sulla liquidazione del tributo, la sanzione è attenuata ed in misura fissa.
Sanzioni scontrino elettronico: le novità nella legge di bilancio 2021
La legge di bilancio 2021 prevedrebbe novità nelle sanzioni relative allo scontrino elettronico.
Ad anticiparle è la bozza del 16 novembre 2020, anche se tali disposizioni devono essere confermate nel testo definitivo che approderà in Gazzetta Ufficiale.
A prevedere le modifiche per rendere il quadro di riferimento delle sanzioni più coerente con l’evoluzione delle procedure e degli strumenti tecnologici per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati è l’articolo numero 198 con tema “Disposizioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi”.
Le modifiche principali sono spiegate nella relazione illustrativa e necessitano dell’approvazione del testo ufficiale, prima di essere operative.
I principali cambiamenti legati alla digitalizzazione delle precedenti modalità di certificazione fiscale sono i seguenti:
- il termine per la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi e la consegna dei documenti che attestano l’operazione stessa, se il documento commerciale o la fattura sono richiesti dal cliente, viene fissata nell’ultimazione dell’operazione;
- se i dati non vengono correttamente memorizzati e trasmessi, viene prevista una sanzione pari al 90% dell’imposta: in tale ipotesi rientrano l’omessa, la tardiva e l’infedele memorizzazione o trasmissione;
- viene prevista una sanzione attenuata e fissa se la violazione consiste unicamente nell’omessa, tardiva o infedele trasmissione, ma non incide sulla liquidazione del tributo.
Sanzioni scontrino elettronico: slitta la semplificazione per i sistemi evoluti di incasso
I dettagli sulle novità previste dalla legge di bilancio 2021 per le sanzioni relative allo scontrino elettronico, che devono trovare conferma nel testo ufficiale, sono riportati nella relazione illustrativa dell’articolo 198.
In tale relazione si legge, tra le altre modifiche, che le novità:
“prevedono una sanzione, pari al 90 per cento dell’imposta, qualora i dati dei corrispettivi dell’operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi, ricomprendendo in tale locuzione tutte le ipotesi che si possono verificare (ossia omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione), tanto singolarmente, quanto cumulativamente. La mancata o tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti o non veritieri (“infedele”) sono dunque violazioni sanzionate nella medesima misura, ferma restando l’applicazione di un’unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) dell’adempimento individuato dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 come unitario. La sanzione prevista dall’articolo 6, comma 2- bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicherà quindi una sola volta, qualora, ad esempio, la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione”
Per quanto riguarda il ravvedimento operoso, inoltre, non si può applicare quanto viene già constatata la violazione, nel caso di sanzione per omessa memorizzazione dei corrispettivi o memorizzazione con dati incompleti o inesatti.
Per quanto riguarda l’operatività delle disposizioni relative all’utilizzo di sistemi evoluti di incasso, viene rinviata dal 1° gennaio al 1° luglio 2021.
La proroga deriva da:
- i tempi tecnici necessari all’evoluzione degli strumenti che consentono i pagamenti elettronici per essere utilizzati anche per il rispetto dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ai fini fiscali;
- dalla necessità di emanare il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che stabilisce le regole tecniche solo dopo l’attuazione della procedura d’informazione prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535.
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