IVA dispositivi medici, si applica l’aliquota del 10 per cento

Tommaso Gavi - IVA

IVA dispositivi medici, la corretta aliquota da applicare è quella del 10 per cento. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 483 del 3 ottobre 2022. I prodotti devono rientrare nella voce 3004 della Nomenclatura combinata, sulla base della classificazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

IVA dispositivi medici, si applica l'aliquota del 10 per cento

IVA dispositivi medici, si applica l’aliquota del 10 per cento.

Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 483 del 3 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate.

Lo stesso chiarimento era già stato fornito da precedenti documenti di prassi chiamati a interpretare la Legge di Bilancio 2019.

La norma non si applica a tutti i dispositivi medici ma solo a quelli che vengono classificati nella voce 3004 della Nomenclatura combinata.

Tale classificazione è competenza esclusiva dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e segue gli accertamenti tecnici sui prodotti in esame.

IVA dispositivi medici, si applica l’aliquota del 10 per cento

Quale aliquota IVA si applica ai dispositivi medici? A fornire chiarimenti è la risposta all’interpello numero 483 del 3 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 483 del 3 ottobre 2022
Aliquota IVA dispositivi medici.

Lo spunto per le delucidazioni nasce dal quesito posto dall’istante, una società che produce i prodotti in questione.

L’Agenzia delle Entrate per prima cosa spiega che si può applicare l’aliquota agevolata al 10 per cento, come già chiarito in precedenza dalla circolare 10 aprile 2019 numero 8/E.

Il richiamato documento di prassi fornisce l’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 3 della Legge di Bilancio 2019.

La norma fa rientrare nell’applicazione della tassazione agevolata:

“i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata...”

In sostanza, come di consueto, per l’applicazione dell’aliquota al numero 114) della Tabella A, parte III, allegata Decreto IVA, si deve interpellare l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che a sua volta provvede alla classificazione dei prodotti.

In base a quanto previsto dalla disposizione del Decreto IVA, l’aliquota al 10 per cento è applicabile a:

“medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale.”

IVA dispositivi medici, tassazione agevolata solo per i prodotti della voce 3004 della tariffa doganale

Nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate sono anche specificati i criteri per l’applicazione della tassazione IVA agevolata con aliquota al 10 per cento.

Innanzitutto viene chiarito che non tutti i dispositivi medici danno diritto all’applicazione della tariffa agevolata ma solo quelli rientranti nella voce 3004 della Nomenclatura combinata, sulla base di quanto previsto dal capitolo 30, di cui all’allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017.

I prodotti in questione sono quelli farmaceutici e, nello specifico:

“Medicamenti (esclusi i prodotti della voce 3002, 3005, e 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto.”

Il paragrafo 9 della circolare numero 32 del 14 giugno 2010 chiarisce che la classificazione merceologica di un prodotto è di competenza esclusiva dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Nel caso in questione, l’Agenzia ha ritenuto che tutti i prodotti:

“possano essere classificati, nel rispetto delle Regole Generali per l’Interpretazione della Nomenclatura Combinata, nell’ambito del Capitolo 30 dellaTariffa Doganale: «Prodotti farmaceutici» ed in particolare alla sottovoce 3004 90 00”

L’Agenzia delle Dogane ha inoltre sottolineato che:

“per la classificazione in questo capitolo non ha valore determinante la descrizione di un prodotto come farmaco nella legislazione dell’Unione europea(diversa dalla legislazione che si riferisce alla classificazione nella nomenclatura combinata), nella legislazione nazionale degli Stati membri oppure in qualsiasi farmacopea.”

Dopo l’esame dei prodotti in questione, l’Agenzia mette inoltre in evidenza che:

“Nei casi specifici, inoltre, gli effetti benefici delle sostanze presenti nella composizione delle merci, coadiuvanti nei processi riparativi, di guarigione e rigenerazione della cute danneggiata (ad esempio da abrasioni, escoriazioni cutanee, ustioni, ferite, ematomi, ecc.)" nonché «in grado di promuovere una efficace azione terapeutica e di profilassi», "ne giustificano la classificazione tra «le altre preparazioni medicinali» della voce 3004.”

Posto, quindi, che i prodotti rientrano nella voce 3004, si può applicare l’aliquota del 10 per cento.

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