Plusvalenze: dal 2026 addio alla possibilità di rateizzare

Sandra Pennacini - Imposte

La Legge di Bilancio 2026 modifica radicalmente le modalità di tassazione delle plusvalenze da cessione di beni strumentali, eliminando definitivamente la facoltà di rateizzare il carico fiscale. Le novità nel testo definitivo

Plusvalenze: dal 2026 addio alla possibilità di rateizzare

Il comma 42, articolo 1 della Legge di Bilancio 2026 modifica il regime di tassazione delle plusvalenze da cessione di beni strumentali.

La misura è profondamente cambiata nel corso dell’iter parlamentare: se in prima battuta era prevista una stretta sulla possibilità di rateizzare le plusvalenze, il testo definitivo elimina del tutto tale possibilità, segnando un netto punto di rottura rispetto alle disposizioni normative previgenti.

Cronistoria e novità in materia di rateizzazione delle plusvalenze

Per inquadrare correttamente la novità, è utile osservare la sequenza dei cambiamenti che hanno portato alla versione definitiva:

  • Regime previgente (fino al 2025): la formulazione ante modifiche apportate dalla legge di bilancio 2026, (art. 86, comma 4, TUIR) consentiva di “spalmare” la plusvalenza, dilazionando così la tassazione, in cinque quote annuali costanti, a condizione che il bene fosse stato posseduto per almeno tre anni.
  • Proposta iniziale del Governo: il DDL Bilancio 2026, nella sua prima versione approvata dal Governo, prevedeva una riduzione del periodo di rateizzazione da cinque a tre esercizi, inasprendo però il requisito del possesso minimo, che veniva elevato da tre a cinque anni.
  • Versione definitiva come approvata dalle Commissioni parlamentari: il testo finale ha eliminato ogni forma di dilazione per le plusvalenze da cessione di beni strumentali. Dal 2026, la plusvalenza deve concorrere interamente alla formazione del reddito nell’esercizio di realizzo, senza alcuna distinzione legata al periodo di possesso del bene.

Le nuove disposizioni si applicheranno alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (dal primo gennaio 2026 per i soggetti solari).

Medesime regole si applicano alle plusvalenze realizzate in caso di cessioni di immobilizzazioni finanziarie, no PEX.

Plusvalenze non rateizzabili: le conseguenze

Il venir meno della possibilità di rateizzare le plusvalenze da cessione di beni strumentali comporta aspetti negativi per i contribuenti, sotto più profili:

  • Liquidità: il componente positivo concorre alla formazione del reddito nell’esercizio di realizzo. Ciò comporta che il carico fiscale, che prima (nel rispetto dei requisiti richiesti) poteva essere “spalmato” su cinque esercizi, maturerà e dovrà essere versato in soluzione unica. Questo meccanismo sottrae liquidità alle imprese, e di ciò si dovrà tener conto al fine di pianificare correttamente le esigenze di cassa.
  • Progressività dell’imposta: per le ditte individuali e le società di persone e le società di capitali in regime di trasparenza, entra in gioco anche il potenziale effetto negativo in termini di progressività dell’imposta. La concentrazione del componente positivo plusvalenza in un unico esercizio potrebbe infatti generare un picco reddituale, dal quale potrebbe discendere l’applicazione di uno scaglione IRPEF più elevato. Di fatto, la tassazione non solo viene anticipata, ma può risultare anche complessivamente più gravosa rispetto a quanto sarebbe accaduto con la ripartizione della plusvalenza in cinque anni.

Le regole in caso di cessione d’azienda

Se per le cessioni dei singoli beni la stretta operata sulle plusvalenze è di particolare rilievo, il legislatore ha inteso comunque preservare la facoltà di rateizzazione in presenza di operazioni straordinarie.

Più precisamente, nel caso di cessione d’azienda o di rami di essa, restano ferme le regole pregresse:

  • Se l’azienda è stata posseduta per almeno tre anni, resta ferma la possibilità di optare per la rateizzazione della plusvalenza realizzata in cinque quote costanti (l’esercizio di realizzo e i quattro successivi).

La scelta deve essere espressamente indicata nella dichiarazione dei redditi; in mancanza di opzione o di presentazione della dichiarazione, la plusvalenza viene tassata per intero nell’anno di realizzo.

Atleti professionisti: regole ad hoc per le società sportive

Un ulteriore binario specifico è previsto per le società sportive professionistiche in relazione ai diritti all’utilizzo esclusivo delle prestazioni degli atleti.

Le regole per le società sportive prevedono:

  • Un requisito di possesso minimo ridotto a due anni per poter accedere alla dilazione fiscale.
  • La possibilità di rateizzare in cinque esercizi, ma con una limitazione specifica: il beneficio si applica esclusivamente alla quota di plusvalenza proporzionalmente corrispondente al corrispettivo conseguito in denaro (e quindi non all’eventuale quota parte riferibile a permuta).

Sintesi facoltà di rateizzazione plusvalenze dal 2026

Tipologia di operazionePossesso minimo richiestoModalità di tassazione
Cessione beni strumentali (mobili/immobili) e immobilizzazioni finanziarie (no PEX) Irrilevante 100% nell’esercizio di realizzo
Cessione d’azienda o ramo d’azienda 3 anni Opzione per 5 quote annuali costanti
Diritti atleti (società professionistiche) 2 anni Opzione per 5 quote (limitatamente alla parte cash)

Le plusvalenze 2025 influenzano gli acconti d’imposta 2026 già secondo le nuove regole

A complicare ulteriormente il quadro, e a pesare in termini di liquidità sulle imprese, vi è l’ulteriore previsione che introduce una modifica alle modalità di calcolo degli acconti.

Per il primo periodo di applicazione delle nuove norme - ovvero il 2026 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare - il criterio storico per la determinazione degli acconti d’imposta subisce infatti una variazione sostanziale: il calcolo con criterio storico non si baserà, come di consueto, sull’imposta dovuta per l’anno precedente, ma richiederà un ricalcolo.

Il contribuente, infatti, dovrà assumere come base sulla quale calcolare l’acconto dovuto l’imposta che si sarebbe determinata nel 2025 applicando già le nuove e più restrittive disposizioni.

Di fatto, le plusvalenze realizzate nel 2025, pur potendo ancora beneficiare della facoltà di rateizzazione sotto il profilo della determinazione del reddito e, quindi, delle imposte dovute, rileveranno integralmente nella determinazione della base di calcolo per gli acconti dell’anno successivo.

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