Partite IVA, novità e semplificazioni fiscali nella Legge di Bilancio 2021

Partite IVA, quali sono le novità previste dal 2021? Nella bozza della Legge di Bilancio emergono le prime misure in cantiere, con un focus sulla semplificazione fiscale e la razionalizzazione degli adempimenti.

Partite IVA, novità e semplificazioni fiscali nella Legge di Bilancio 2021

Partite IVA: tra le novità previste dalla Legge di Bilancio 2021 sono le semplificazioni fiscali il punto centrale.

Accanto alle nuove misure di sostegno economico, il capitolo fiscale della Legge di Bilancio 2021 punta sulla razionalizzazione degli adempimenti.

Sono le partite IVA minori le destinatarie delle semplificazioni fiscali previste dalla bozza della Manovra.

I tempi delle liquidazioni IVA e dell’annotazione delle fatture nei registri si allineano. La novità si applica alle imprese con volume d’affari fino a 400.000 euro e 700.000 euro, in base all’attività esercitata.

A cambiare è anche la disciplina relativa alle sanzioni sullo scontrino elettronico e, a partire dal 1° gennaio 2022, cambiano gli adempimenti fiscali previsti per le fatture da e verso l’estero.

Nell’ambito della fattura elettronica, è confermato il divieto di fatturazione al SdI delle prestazioni in ambito medico e sanitario nei confronti delle persone fisiche. Per l’accesso alle bozze di LIPE, registri e dichiarazioni IVA precompilate, agli intermediari servirà una delega.

Partite IVA, novità e semplificazioni fiscali nella Legge di Bilancio 2021

Si presenta ricco di novità il capitolo fiscale della Legge di Bilancio 2021. Una prima bozza del testo della Manovra è stata diffusa nella serata del 13 novembre 2020; si attende ora l’approdo in Aula, per l’avvio dell’iter di approvazione.

Sebbene il testo della bozza sia ancora in fase di definizione, proponiamo di seguito una prima analisi delle novità fiscali previste per le partite IVA.

L’articolo 182 del testo attualmente disponibile introduce alcune misure di semplificazione fiscale per le imprese minori, modificando quanto previsto dall’articolo 7, comma 1 del DPR n. 542/1999.

Per le partite IVA con volume d’affari fino a 400.000 euro in caso di prestazioni di servizi e fino a 700.000 euro in caso di altre attività, vengono allineati i termini per le liquidazioni IVA e l’annotazione delle fatture nei registri IVA.

La Legge di Bilancio 2021 stabilisce, nel dettaglio che per tali contribuenti l’obbligo di annotare le fatture nei registri IVA possa essere effettuato entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Sempre in materia di adempimenti IVA, misure di semplificazione sono previste anche per quanto riguarda le fatture elettroniche. L’esterometro è destinato a sparire a partire dal 1° gennaio 2022.

Partite IVA, tra le novità fiscali della Legge di Bilancio 2021 l’addio all’esterometro

Per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, la trasmissione dei dati avverrà non più con l’esterometro, bensì utilizzando il Sistema di Interscambio.

Per i titolari di partita IVA viene quindi cancellata la comunicazione delle operazioni transfrontaliere, con una duplice novità. Per le operazioni da e verso l’estero, la Legge di Bilancio 2021 stabilisce che, a partire dal 2022:

  • la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  • la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

A cambiare è anche la disciplina sanzionatoria in caso di omessa o errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontalieri. La bozza della Manovra 2021 modifica l’articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, prevedendo che:

“Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall’articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati”.

Alla volontà di semplificare gli adempimenti fiscali per le partite IVA, la bozza della Legge di Bilancio 2021 affianca la necessità di rendere più accurati i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate per la messa a punto delle bozze di Lipe, registri e dichiarazione IVA precompilate.

Partite IVA, tra le novità la proroga del divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie

La bozza della Manovra proroga al 2021 il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie.

I dati delle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche continuano ad essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate dal sistema TS, che trasmetterà i dati fiscali (ad esclusione della descrizione dell’operazione e del codice fiscale del cliente) delle fatture ricevute dagli operatori sanitari.

Partite IVA, nelle bozze delle dichiarazioni precompilate anche i dati già presenti in Anagrafe Tributaria

Le bozze delle precompilate IVA si arricchiscono di ulteriori dati. Per la messa a punto delle LIPE, dei registri e della dichiarazione annuale, l’Agenzia delle Entrate potrà utilizzare anche i dati presenti in Anagrafe Tributaria.

Nello specifico, la Legge di Bilancio 2021 stabilisce che, oltre ai dati provenienti dai flussi telematici delle fatture elettroniche, delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e delle comunicazioni dei corrispettivi giornalieri, l’Agenzia delle Entrate potrà utilizzare anche le informazioni presenti nell’Anagrafe Tributaria.

A titolo esemplificativo, la relazione di accompagnamento cita i dati della dichiarazione IVA dell’anno precedente o delle LIPE dei trimestri precedenti.

Dichiarazioni IVA precompilate, accesso agli intermediari delegati alla fatturazione elettronica

La possibilità di accesso alle bozze delle dichiarazioni precompilate da parte degli intermediari viene subordinata all’acquisizione della delega per la fruizione dei servizi di fatturazione elettronica.

È questa una delle tante novità fiscali previste dalla bozza della Legge di Bilancio 2021, in considerazione del fatto che i servizi per la fruizione dei documenti IVA precompilati sono strettamente connessi con quelli previsti nella delega della fatturazione elettronica, quali ad esempio la consultazione delle fatture elettroniche e delle comunicazioni relativi alla liquidazione trimestrale dell’IVA.

Partite IVA, novità fiscali 2021: cambiano le sanzioni sullo scontrino elettronico

La bozza della manovra 2021 adegua alle evoluzioni tecnologiche le sanzioni previste per lo scontrino elettronico.

Nella relazione illustrativa contenuta nell’articolato della Legge di Bilancio 2021 si legge che le modifiche:

  • fissano nell’ultimazione dell’operazione il termine per la memorizzazione elettronica dei dati dei relativi corrispettivi e la consegna, a richiesta del cliente, dei documenti che attestano l’operazione stessa (documento commerciale e fattura);
  • prevedono una sanzione, pari al 90 per cento dell’imposta, qualora i dati dei corrispettivi dell’operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi, ricomprendendo in tale locuzione tutte le ipotesi che si possono verificare (ossia omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione), tanto singolarmente, quanto cumulativamente. La mancata o tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti o non veritieri (“infedele”) sono dunque violazioni sanzionate nella medesima misura, ferma restando l’applicazione di un’unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) dell’adempimento individuato dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 come unitario. La sanzione prevista dall’articolo 6, comma 2- bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicherà quindi una sola volta, qualora, ad esempio, la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione;
  • dispongono una sanzione attenuata ed in misura fissa per la violazione consistente nella sola omessa o tardiva ovvero infedele (con dati incompleti o non veritieri) trasmissione, quando la stessa non incide sulla liquidazione del tributo.

Viene inoltre disposto che non si applica il ravvedimento operoso nel caso di sanzione per omessa memorizzazione dei corrispettivi o memorizzazione con dati incompleti o inesatti, quando la violazione è già stata constatata.

Sempre nell’ambito dello scontrino elettronico, passa dal 1° gennaio al 1° luglio la semplificazione prevista in caso di utilizzo di sistemi evoluti di incasso. La proroga è legata ai:

“tempi tecnici necessari all’evoluzione degli strumenti che consentono i pagamenti elettronici per essere utilizzati anche per il rispetto dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ai fini fiscali, nonché dalla necessità di emanare il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che ne stabilisce le regole tecniche solo dopo l’attuazione della procedura d’informazione prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535.”

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