Fattura elettronica: dal 2019 «mini spesometro» e comunicazione operazioni estero mensili

L'introduzione dell'obbligo di fattura elettronica dal 1° gennaio 2019 porterà a ben 12 nuove comunicazioni IVA relative alle operazioni transfrontaliere: un nuovo mini spesometro mensile.

Fattura elettronica: dal 2019 «mini spesometro» e comunicazione operazioni estero mensili

La fattura elettronica dal 1° gennaio 2019 porterà all’introduzione di nuovi obblighi di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Lo spesometro, tutt’altro che abolito dall’obbligo di e-fattura per le operazioni B2B, torna a cadenza mensile: per le operazioni da e verso l’estero sarà obbligatorio l’invio di una comunicazione al mese.

L’introduzione del “mini spesometro”, novità contenuta nel provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 30 aprile 2018, vanifica la promessa di semplificazione annunciata con l’introduzione della fattura elettronica dal 1° gennaio 2019.

Oltre all’obbligo generalizzato di emissione della fattura in formato elettronico, saranno obbligatorie ben dodici comunicazioni all’anno relative alle fatture per le operazioni transfrontaliere da e verso soggetti esteri non stabiliti; a queste si aggiunge, ricordiamo, l’invio delle quattro comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA.

Fattura elettronica: dal 1° gennaio 2019 obbligo comunicazione mensile dati operazioni transfrontaliere

Spesometro tutt’altro che abolito: sebbene in una forma ridotta che somiglia molto al vecchio Intra acquisti, con l’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica a partire dal 1° gennaio 2019 sarà necessario effettuare l’invio della comunicazione a cadenza mensile dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti passivi IVA residenti dovranno effettuare 12 invii (uno al mese) dei seguenti dati:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore,
  • i dati identificativi del cessionario/committente,
  • la data del documento comprovante l’operazione,
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione)
  • il numero del documento,
  • la base imponibile,
  • l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Un nuovo adempimento che sta sollevando polemiche e malcontento: oltre a dover gestire l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche, obbligatorie dal 1° gennaio 2019, i contribuenti titolari di partita IVA dovranno farsi carico di ben 12 spesometri.

Invio che, seppur contenente soltanto i dati delle operazioni transfrontaliere, contribuirà ad appesantire il calendario degli ormai incessanti appuntamenti con il Fisco.

Comunicazione operazioni transfrontaliere dal 1° gennaio 2019

L’introduzione del nuovo mini spesometro mensile è prevista all’interno del punto 9 del provvedimento sulla fattura elettronica pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 30 aprile 2018.

Cerchiamo di capire come funzionerà la nuova comunicazione con la quale dovranno fare i conti contribuenti e loro intermediari a partire dal 1° gennaio 2019.

L’obbligo di invio della comunicazione delle operazioni transfrontaliere non riguarderà quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale o per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

In tutti gli altri casi, la trasmissione telematica delle operazioni da e verso l’estero dovrà essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o dalla data di ricezione del documento comprovane l’operazione effettuata.

La data di ricezione dovrà essere individuata avendo riguardo a quella di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione IVA.

Inoltre, per le sole fatture emesse, il mini spesometro mensile potrà essere inviato trasmettendo all’Agenzia delle Entrate l’intera fattura emessa, compilando soltanto il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento.

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