Partite IVA, controlli anche sui conti correnti per chi non aderisce al concordato

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazione dei redditi

Partite IVA, si intensificano i controlli per chi non aderisce al concordato. All'attenzione anche i dati dei conti correnti. I dettagli nella circolare del 24 giugno 2025

Partite IVA, controlli anche sui conti correnti per chi non aderisce al concordato

Partite IVA, maggiore capacità operativa per i controlli destinati a chi non aderisce al concordato preventivo biennale e con possibilità di utilizzare le informazioni contenute in tutte le banche dati a disposizione del Fisco.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 24 giugno 2025 fornisce nuovi dettagli sull’effetto della mancata adesione al concordato preventivo biennale. Nulla cambierà nel concreto, ma è messo nero su bianco l’impiego di maggiori forze per individuare possibili casi di irregolarità.

All’attenzione anche i dati dei conti correnti, così come le informazioni contenute in archivi e registri pubblici.

Partite IVA, controlli anche sui conti correnti per chi non aderisce al concordato

Non è una novità che l’attenzione del Fisco sarà alta nei confronti dei contribuenti che sceglieranno di non siglare il patto biennale.

È l’articolo 34, comma 2 del decreto legislativo n. 13/2024 ad aver previsto infatti l’impiego di maggiore capacità operativa da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza nei confronti delle partite IVA che non aderiscono al concordato preventivo.

Nessun cambio di paradigma, ma un nuovo equilibrio dettato anche dagli effetti dell’adesione al concordato. Chi sceglie di siglare il patto fiscale resta fuori dalle ordinarie attività di accertamento per il biennio interessato e, di conseguenza, si presterà maggiore attenzione a chi non ha valutato positivamente la proposta di concordato.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 24 giugno 2025 fornisce quindi dettagli interessanti su come saranno impostati i controlli extra per le partite IVA. Sarà l’utilizzo capillare dei dati contenuti nelle banche dati a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria, e non solo, la base di partenza.

Sia l’Agenzia delle Entrate che la Guardia di Finanza potranno avvalersi delle informazioni contenute in tutte le banche dati disponibili, evidenzia il documento, e le stesse potranno essere interconnesse così come “completate” con quelle di archivi e registri pubblici. Anche i dati dei conti correnti potranno rientrare tra quelli a cui attingere per individuare i contribuenti con profilo di rischio più elevato.

Sanzioni dopo i controlli? Si dimezzano i limiti

L’impiego di maggiore capacità operativa nei confronti di chi non aderirà al concordato non è l’unica misura penalizzante. La legge n. 143/2024 di conversione del DL n. 113/2024 ha modificato le regole sanzionatorie per i soggetti non aderenti così come per i decaduti.

In particolare, sono state dimezzate le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie in materia di imposte dirette e IVA, previste dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 471/1997, che prevede:

“Quando è irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro 50.000 si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un periodo da tre a sei mesi. La durata delle sanzioni accessorie può essere elevata fino a dodici mesi, se la sanzione irrogata è superiore a euro 100.000”.

Per quel che riguarda i contribuenti che non accetteranno la proposta di concordato preventivo biennale, la soglia passa a 25.000 euro e 50.000 euro.

Si ricorda che secondo quanto previsto dall’articolo 21, comma 1 del decreto legislativo n. 472 del 1997, costituiscono sanzioni amministrative accessorie:

  • l’interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;
  • l’interdizione dalla partecipazione a gare per l’affidamento di pubblici appalti e forniture;
  • l’interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l’esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione;
  • la sospensione dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa.

Una norma che combinata alle attività di controllo - sui conti correnti e su tutti i dati a disposizione del Fisco - rappresenta il più impattante “effetto collaterale” della mancata adesione al concordato preventivo biennale.

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