Concordato preventivo biennale: come funziona e vantaggi

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazione dei redditi

Concordato preventivo biennale 2025-2026, come funziona? Con la riproposizione del ravvedimento speciale sale l'interesse sul patto tra Fisco e partite IVA. Regole, scadenze e vantaggi da conoscere

Concordato preventivo biennale: come funziona e vantaggi

Il concordato preventivo biennale 2025-2026 si appresta ad entrare nel vivo.

Dopo l’ok al ravvedimento speciale anche per la seconda edizione del patto tra Fisco e partite IVA, è destinato a salire l’interesse su uno degli strumenti introdotti nell’ambito della riforma fiscale.

Per il biennio precedente sono state circa 600.000 le partite IVA che vi hanno aderito, accettando la proposta di reddito elaborata dall’Agenzia delle Entrate e potendo quindi accedere ai benefici previsti.

La scadenza per l’adesione è fissata al 30 settembre ed è quindi tempo di capire se e a chi conviene il concordato preventivo biennale.

Un focus su regole, novità e impatto sul fronte della tassazione.

Concordato preventivo biennale 2025-2026: come funziona e vantaggi

Il concordato preventivo biennale è parte delle misure previste dalla legge delega sulla riforma fiscale.

Il testo del decreto n. 13/2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio fornisce il quadro chiaro delle regole alla base del nuovo strumento di compliance tra partite IVA e Fisco.

Partendo dalle definizioni, il concordato preventivo biennale consiste in una proposta che l’Agenzia delle Entrate farà ai titolari di partita IVA, sulla base dei dati in proprio possesso, al fine di stabilire preventivamente le imposte dovute.

Se si guadagna più del previsto, sulla parte di reddito eccedente quella proposta non si paga nulla!

Per il biennio 2025-2026 ad esserne coinvolte sono le partite IVA che applicano gli ISA, e la misura rientra tra gli interventi volti a potenziare gli istituti per l’adempimento spontaneo.

L’Agenzia delle Entrate sviluppa la proposta sulla base dell’incrocio delle banche dati a propria disposizione, tra cui quelle relative agli ISA. Il piano preventivo consentirà quindi di stimare in anticipo le imposte sui redditi dovute e l’IRAP.

Debutta un limite all’aumento del reddito da parte del Fisco

Nel lavoro di costante revisione al concordato, con il decreto legislativo n. 81/2025 sono state approvate importanti novità, che impattano sul calcolo delle proposte da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Per il biennio 2025-2026 il valore del reddito concordato sarà stabilito tenuto conto di specifici limiti, calibrati in base al voto ISA conseguito nell’anno precedente.

La novità interesserà i contribuenti con punteggio di affidabilità dall’8 in su, secondo tre scaglioni:

  • in caso di ISA pari a 10, viene fissata una soglia massima di incremento pari al 10 per cento;
  • in caso di ISA tra 9 e 10, il limite sarà del 15 per cento;
  • in caso di ISA tra 8 e 9, il limite sale al 25 per cento.

Nessun limite si applicherà qualora la proposta risulti inferiore rispetto ai valori di riferimento settoriali individuati nella metodologia di calcolo predisposta dal Ministero dell’Economia.

Il testo del decreto correttivo, approvato in via definitiva il 4 giugno, ha accolto quindi una delle osservazioni avanzate dalla Commissione Finanze del Senato, che già lo scorso anno proponeva di fissare una soglia (pari al 10 per cento per tutti), con il fine di evitare grosse discrepanze tra i redditi effettivi dichiarati nell’annualità precedente e quelli concordati.

La soluzione individuata dal MEF è quindi un compromesso, con il fine di ridurre l’impatto del concordato preventivo biennale in termini di redditi (e quindi imposte) extra.

Decreto legislativo n. 13/2024
Scarica il testo del decreto legislativo in materia di accertamento e concordato preventivo biennale pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2024

Le scadenze del concordato preventivo biennale

Entro il 15 aprile di ogni anno l’Agenzia delle Entrate è chiamata a mettere a disposizione dei contribuenti specifici programmi per l’acquisizione dei dati utili all’elaborazione della proposta di concordato, termine che per il 2025 è stato fissato al 30 aprile.

Questo il primo passo per la definizione del concordato biennale per le partite IVA, la cui proposta sarà messa a punto dall’Agenzia delle Entrate sia tenuto conto dei dati dichiarati dal contribuente che di una specifica metodologia predisposta per le diverse attività economiche, anche tenuto conto degli andamenti economici e dei mercati, così come degli ulteriori dati a propria disposizione.

La scadenza per l’adesione al concordato è fissata al 30 settembre.

L’adesione potrà essere effettuata compilando il modello CPB messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, da trasmettere online assieme al modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA, da utilizzare per il periodo di imposta 2024, in fase di trasmissione dei modelli Redditi 2025.

Il modello CPB 2025/2026 quindi anche essere trasmesso autonomamente per via telematica insieme al frontespizio dei modelli Redditi 2025.

Istruzioni concordato preventivo biennale 2025 2026
Istruzioni Agenzia delle Entrate per la compilazione del modello CPB 2025 2026
Il modello per l’adesione al concordato preventivo biennale 2025 2026
Modello CPB 2025 2026

Come funziona la flat tax sui redditi concordati

Il decreto legislativo n. 108/2024 ha introdotto una flat tax a tre aliquote al fine di ridurre l’impatto del maggior reddito che verrà proposto dal Fisco.

Per i soggetti ISA la flat tax è determinata nella seguente misura:

  • nel caso di punteggio tra 8 e 10 è del 10 per cento;
  • nel caso di punteggio tra 6 e 8 è del 12 per cento;
  • nel caso di punteggio inferiore a 6 è del 15 per cento.

Il decreto correttivo n. 81/2025 ha introdotto una limitazione all’applicazione della tassazione ridotta.

In caso di superamento della soglia di 85.000 euro di reddito incrementale, si applicherà un’imposta sostitutiva IRPEF del 43 per cento, pari al 24 per cento per i soggetti IRES.

I requisiti d’accesso

Sul fronte dei requisiti, anche per il biennio 2025-2026 resta la condizione di regolarità fiscale.

In particolare l’adesione al concordato preventivo biennale sarà riservata ai titolari di partita IVA che non hanno debiti tributari ovvero hanno estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

I debiti tributari o contributivi da considerare sono quelli definitivamente accertati o che derivano da atti impositivi non più impugnabili, comunque, inferiori a 5.000 euro.

Non si considerano i debiti oggetto di provvedimento di sospensione o di rateazione fino a decadenza dei relativi benefici.

Saranno esclusi dall’accesso alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che presentino una delle seguenti cause di esclusione:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo ad effettuare tale adempimento;
  • condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi 5 tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Questi alcuni dei punti specifici contenuti nel decreto legislativo n. 13/2024.

Resteranno fuori dal patto con il Fisco le partite IVA che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile superiori al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni.

Esclusi inoltre società ed enti interessati nel 2025 da operazioni di fusione, scissione, conferimento e società di persone e associazioni interessate da modifiche alla compagine sociale.

Effetti e benefici chi accetta la proposta del Fisco

Chi accetterà la proposta elaborata dall’Agenzia delle Entrate sarà tenuto a dichiarare gli importi concordati in dichiarazione dei redditi e IRAP dei due periodi d’imposta.

Le eventuali somme non versate relative ad imposte dovute a seguito dell’adesione al concordato saranno iscritte a ruolo.

Nulla cambia sul fronte degli ordinari adempimenti contabili e dichiarativi e in materia di IVA e sarà in ogni caso necessaria la comunicazione dei dati ai fini degli ISA.

Passando alle conseguenze in termini di vantaggi ed eventuali effetti negativi dell’accettazione della proposta di concordato, il testo del decreto legislativo n. 13/2024 prevede che in caso di “maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato”, non saranno previste modifiche sul fronte del calcolo delle imposte e dei contributi dovuti.

In sostanza, in caso di aumento o diminuzione del reddito effettivo rispetto a quanto concordato preventivamente con l’Agenzia delle Entrate, non subiranno modifiche i calcoli già effettuati in sede di adesione alla proposta.

Ecco quindi che emerge chiaro il principale vantaggio del concordato preventivo biennale: per le partite IVA che incasseranno più di quando dichiarato, le somme eccedenti non saranno tassate. Di contro, nessuna modifica in diminuzione anche in caso di reddito effettivo inferiore.

Su quest’ultimo punto si prevede che:

“in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.”

Così come disposto dal decreto attuativo del MEF, gli effetti del concordato verranno meno in caso di minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi in presenza delle seguenti circostanze eccezionali:

  • eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e altri eventi straordinari;
  • liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
  • cessione in affitto dell’unica azienda;
  • sospensione dell’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
  • sospensione dell’esercizio della professione dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

Non cambiano le regole su adempimenti IVA, contabilità e obblighi dichiarativi.

I titolari di partita IVA che accetteranno la proposta elaborata dall’Agenzia delle Entrate entreranno automaticamente tra i destinatari dei benefici premiali ISA, tra cui l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per le compensazioni IVA fino a 70.000 euro e fino a 50.000 euro in relazione ai crediti IRPEF, IRAP e IRES.

Stop inoltre agli accertamenti basati su presunzioni semplici e anticipo dei termini di decadenza per le attività di accertamento.

L’adesione al concordato preventivo biennale limiterà i poteri di controllo del Fisco, che per i periodi d’imposta accordati non potrà effettuare gli accertamenti previsti dall’articolo 39 del DPR n. 600/1973 in relazione al reddito di impresa, di lavoro autonomo e ai fini Irap.

Il concordato è anche retroattivo: torna il ravvedimento speciale

L’ultimo dei ritocchi al concordato preventivo per il biennaio 2025-2026 è stato introdotto nel corso dei lavori per la conversione in legge del DL Fiscale n. 84/2025.

Con l’articolo 12-ter inserito per effetto dell’emendamento approvato in Commissione Finanze della Camera, torna in campo il ravvedimento speciale.

Un vero e proprio “concordato retroattivo” con una flat tax dal 10 al 15 per cento, applicata sulla base del punteggio ISA conseguito nelle annualità dal 2019 al 2023.

La logica è chiara: agevolare le partite IVA che scelgono di accettare il patto biennale per il calcolo di redditi e relative imposte sulla base della proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate, con uno sconto sulle irregolarità pregresse.

Il ravvedimento speciale potrà essere applicato dal 2019 al 2023, su una o più annualità, e sarà decisivo il punteggio di affidabilità fiscale conseguito nei singoli periodi d’imposta.

Il meccanismo disegnato per il biennio 2025-2026 è identico a quello già previsto lo scorso anno e sono due in particolare i fronti sui quali sarà rilevante il grado di affidabilità fiscale del contribuente.

Il primo consiste nel calcolo della base imponibile, ossia il reddito forfettario “ravvedibile”.

L’importo ammesso alla procedura di regolarizzazione è infatti calcolato sulla base della differenza tra il reddito già dichiarato nelle singole annualità e il valore dello stesso aumentato secondo sei scaglioni:

  • 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
  • 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
  • 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
  • 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
  • 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
  • 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

Sull’importo determinato secondo i criteri di cui sopra sarà possibile pagare un’imposta sostitutiva (flat tax) pari al:

  • 10 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
  • 12 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • 15 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
    Le partite IVA che aderiranno al patto con il Fisco potranno regolarizzare omissioni dichiarativi su una base imponibile ridotta, determinata forfettariamente.

Alle regole di cui sopra si aggiunge il vantaggio aggiuntivo previsto per gli anni caratterizzati dalla pandemia Covid-19 e alla conseguente crisi economica.

L’emendamento prevede infatti una riduzione dell’imposta sostitutiva del 30 per cento per gli anni 2020 e 2021.

In ogni caso, per ravvedere le singole annualità è previsto un versamento pari almeno a 1.000 euro.

La prima o unica rata andrà versata entro il 15 marzo 2026 e il conto complessivamente dovuto potrà essere saldato in un massimo di 10 rate mensili di pari importo.

Cause di cessazione e decadenza

Il concordato non è per sempre.

Sarà immediata la cessazione se, nel periodo d’imposta, si verifica una delle seguenti condizioni:

  • il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale;
  • il contribuente cessa l’attività.

Da annotare anche le ipotesi di decadenza.

La prima riguarda i casi in cui a seguito di accertamento, risultano “attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate”, di valore superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati. Una soglia di tolleranza non indifferente sarà quindi prevista in caso di scostamenti.

Decadenza anche a seguito di modifiche integrazioni della dichiarazione dei redditi che comportano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato.

Piano di pagamento anticipato cancellato anche in caso di omesso versamento delle imposte.

Concordato solo per il 2024 per i forfettari

Per quel che riguarda i titolari di partita IVA che applicano il regime forfettario, l’accesso al concordato preventivo è stato previsto solo in via sperimentale per l’annualità 2024.

Il decreto legislativo n. 81/2025 ha previsto lo stop della misura per le partite IVA minori, che quindi non potranno più rientrare tra i beneficiari del concordato.

Imposte bloccate per chi aderisce al concordato preventivo biennale

I titolari di partita IVA che aderiranno al concordato preventivo biennale sapranno quindi in anticipo le imposte dovute per il 2025 e per il 2026.

Saranno considerati irrilevanti gli eventuali maggiori (o minori) redditi incassati rispetto a quelli oggetto di concordato, mentre resterà obbligatorio rispettare gli adempimenti contabili e dichiarativi.

Così come previsto dalla legge delega sulla riforma fiscale, per le partite IVA minori quindi il concordato preventivo biennale prevederà:

  • l’impegno del contribuente, previo contradditorio con modalità semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP formulata dall’Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero, secondo una norma introdotta al Senato, anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili;
  • l’irrilevanza ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi;
  • l’applicazione dell’IVA secondo le regole ordinarie, comprese quelle riguardanti la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica.

Per i periodi d’imposta oggetto di concordato verranno sospese le ordinarie attività di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Rilevante inoltre la specifica relativa al reddito da considerare per l’accesso ad agevolazioni e bonus fiscali: non si terrà conto di quanto concordato ma del reddito effettivo, che sarà considerato anche ai fini ISEE.

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