Partite IVA, concordato preventivo biennale dal 2024: come funziona e vantaggi

Partite IVA, al via il concordato preventivo biennale dal 2024. Le novità nel testo dello schema di decreto legislativo in materia sul tavolo del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023. Requisiti, regole e vantaggi per chi aderisce alla proposta dell'Agenzia delle Entrate

Partite IVA, concordato preventivo biennale dal 2024: come funziona e vantaggi

Partite IVA, parte il concordato preventivo biennale dal 1° gennaio 2024.

Le novità sono contenute nello schema di decreto legislativo in materia sul tavolo del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, che attua il quinto tassello della riforma fiscale in materia di accertamenti e controlli.

Come funziona, chi potrà aderire al concordato biennale e quali sono i vantaggi previsti per chi accetterà il piano predisposto dal Fisco?

Sulla base dei dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate verranno concordate le imposte dovute nei due anni dal titolare di partita IVA, con possibilità di ulteriore rinnovo.

Il reddito aggiuntivo incassato non sarà soggetto a tassazione e, in caso di minori introiti superiori al 60 per cento, il MEF potrà prevedere ipotesi straordinarie di revoca del piano concordato.

Partite IVA, concordato preventivo biennale dal 2024: come funziona e vantaggi

È parte delle misure previste dalla legge delega sulla riforma fiscale il concordato preventivo biennale, novità in fase di avvio.

Il decreto legislativo di attuazione è sul tavolo del Consiglio dei Ministri e dalle bozze in circolazione emergono i primi dettagli su come funzionerà lo strumento, dal quale si stima di incassare ben 760,5 milioni di euro.

Il concordato preventivo biennale consisterà in una proposta che l’Agenzia delle Entrate farà ai titolari di partita IVA, sulla base dei dati in proprio possesso, al fine di stabilire preventivamente le imposte dovute.

Ad esserne coinvolte saranno le partite IVA che applicano gli ISA e i forfettari, e la misura rientra tra gli interventi volti a potenziare gli istituti per l’adempimento spontaneo.

Come funzionerà quindi il concordato per il “blocco” delle imposte dovute per due anni?

L’Agenzia delle Entrate svilupperà la proposta sulla base dell’incrocio delle banche dati a propria disposizione, tra cui quelle relative agli ISA. Il piano preventivo consentirà quindi di stimare in anticipo le imposte sui redditi dovute e l’IRAP.

Partite IVA, come funziona il concordato preventivo biennale 2024: requisiti e regole nel decreto accertamenti

Entro il 15 marzo di ogni anno l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti specifici programmi per l’acquisizione dei dati utili all’elaborazione della proposta di concordato, termine che per il 2024 sarà fissato ad aprile.

Questo il primo passo per la definizione del concordato biennale per le partite IVA, la cui proposta sarà messa a punto dall’Agenzia delle Entrate sia tenuto conto dei dati dichiarati dal contribuente che di una specifica metodologia predisposta per le diverse attività economiche, anche tenuto conto degli andamenti economici e dei mercati, così come degli ulteriori dati a propria disposizione.

Il contribuente potrà aderire alla proposta entro la scadenza per il versamento di saldo e primo acconto delle imposte sui redditi. Il termine è fissato al 31 luglio per il 2024.

Sul fronte dei requisiti previsti, per i soggetti ISA l’accesso al concordato preventivo biennale sarà ammesso se, nel periodo d’imposta precedente:

  • è ottenuto un punteggio ISA pari almeno a 8 (perfezionabile anche mediante l’indicazione di ulteriori componenti positivi);
  • non hanno debiti tributari ovvero hanno estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Saranno esclusi dall’accesso alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che presentino una delle seguenti cause di esclusione:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo ad effettuare tale adempimento;
  • condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi 5 tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Questi alcuni dei punti specifici contenuti nel decreto legislativo.

Concordato preventivo biennale: gli effetti per chi accetta la proposta del Fisco

Chi accetterà la proposta elaborata dall’Agenzia delle Entrate sarà tenuto a dichiarare gli importi concordati in dichiarazione dei redditi e IRAP dei due periodi d’imposta.

Le eventuali somme non versate relative ad imposte dovute a seguito dell’adesione al concordato saranno iscritte a ruolo.

Nulla cambia sul fronte degli ordinari adempimenti contabili e dichiarativi e in materia di IVA e sarà in ogni caso necessaria la comunicazione dei dati ai fini degli ISA.

Passando alle conseguenze in termini di vantaggi ed eventuali effetti negativi dell’accettazione della proposta di concordato, il testo del decreto legislativo prevede che in caso di “maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato”, non saranno previste modifiche sul fronte del calcolo delle imposte e dei contributi dovuti.

In sostanza, in caso di aumento o diminuzione del reddito effettivo rispetto a quanto concordato preventivamente con l’Agenzia delle Entrate, non subiranno modifiche i calcoli già effettuati in sede di adesione alla proposta.

Ecco quindi che emerge chiaro il principale vantaggio del concordato preventivo biennale: per le partite IVA che incasseranno più di quando dichiarato, le somme eccedenti non saranno tassate. Di contro, nessuna modifica in diminuzione anche in caso di reddito effettivo inferiore.

Su quest’ultimo punto si prevede che:

“in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 60 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.”

Da definire quindi le casistiche eccezionali in cui, se il concordato diventa particolarmente svantaggioso, verrà di fatto meno la proposta del Fisco e si potrà versare quanto effettivamente dovuto sulla base dei redditi incassati.

Quando cessa o decade il concordato preventivo biennale per le partite IVA

Sarà immediata la cessazione del concordato preventivo se, nel periodo d’imposta, si verifica una delle seguenti condizioni:

  • il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale;
  • il contribuente cessa l’attività.

Da annotare anche le ipotesi di decadenza.

La prima riguarda i casi in cui a seguito di accertamento, risultano “attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate”, di valore superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati. Una soglia di tolleranza non indifferente sarà quindi prevista in caso di scostamenti.

Decadenza anche a seguito di modifiche integrazioni della dichiarazione dei redditi che comportano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato.

Piano di pagamento anticipato cancellato anche in caso di omesso versamento delle imposte.

Partite IVA, forfettari ammessi al concordato preventivo biennale dal 2024

Per quel che riguarda i titolari di partita IVA che applicano il regime forfettario, l’accesso al concordato preventivo non sarà possibile per i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente.

Non cambiano gli effetti dell’accettazione della proposta elaborata dall’Agenzia delle Entrate, la non rilevanza di eventuali maggiori o minori redditi effettivamente incassati rispetto a quelli oggetto di concordato, così come non mutano gli adempimenti fiscali previsti.

Partite IVA, imposte bloccate fino al 2025 per chi aderisce al concordato preventivo biennale

I titolari di partita IVA che aderiranno al concordato preventivo biennale sapranno quindi in anticipo le imposte dovute per il 2024 e per il 2025.

Saranno considerati irrilevanti gli eventuali maggiori (o minori) redditi incassati rispetto a quelli oggetto di concordato, mentre resterà obbligatorio rispettare gli adempimenti contabili e dichiarativi.

Così come previsto dalla legge delega sulla riforma fiscale, per le partite IVA minori quindi il concordato preventivo biennale prevederà:

  • l’impegno del contribuente, previo contradditorio con modalità semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP formulata dall’Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero, secondo una norma introdotta al Senato, anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili;
  • l’irrilevanza ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi;
  • l’applicazione dell’IVA secondo le regole ordinarie, comprese quelle riguardanti la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica.

Per i periodi d’imposta oggetto di concordato verranno sospese le ordinarie attività di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Rilevante inoltre la specifica relativa al reddito da considerare per l’accesso ad agevolazioni e bonus fiscali: non si terrà conto di quanto concordato ma del reddito effettivo, che sarà considerato anche ai fini ISEE.

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