IVA pet therapy: esenzione per la fattura della prestazione di ippoterapia

Diego Denora - IVA

IVA pet therapy, alle prestazioni di ippoterapia erogate da personale sanitario qualificato si applica l'esenzione. Lo spiega la risposta all'interpello 560 del 27 novembre 2020 dell'Agenzia delle Entrate: in base alle linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali, i soggetti devono avere la prescrizione medica.

IVA pet therapy: esenzione per la fattura della prestazione di ippoterapia

IVA pet therapy, alle prestazioni di ippoterapia erogate da personale sanitario qualificato di un’associazione si applica l’esenzione.

Lo chiarisce la risposta all’interpello 560 del 27 novembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Il documento ripercorre le indicazioni delle linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali e specifica i requisiti oggettivi e soggettivi per avere diritto all’esenzione prevista dall’articolo 10 del decreto IVA.

Tra i requisiti oggettivi ci sono la natura della prestazione e il luogo: assistenza domiciliare o ambulatoriale rese in comunità e simili.

Il documento di prassi riepiloga inoltre quali sono i requisiti soggettivi da parte del soggetto che eroga le prestazioni e di quello che le riceve: quest’ultimo deve avere una prescrizione medica dalla quale risulti la necessità della prestazione sanitaria funzionale alla tutela della salute.

IVA pet therapy: esenzione per la fattura della prestazione di ippoterapia

La risposta all’interpello 560 del 27 novembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla tassazione IVA da applicare alla pet therapy.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 560 del 27 novembre 2020
Terapia assistita con Animali - Esenzione IVA articolo 10, comma 1, n. 27-ter del d.PR n. 633 del 1972.

Il documento di prassi spiega che, se soddisfatti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal quadro normativo, per la prestazione di ippoterapia erogata da un’associazione con personale qualificato si applica l’esenzione IVA.

Lo spunto per il chiarimento arriva da un caso concreto: un’associazione, struttura sanitaria privata semplice, autorizzata all’erogazione delle attività di Ippoterapia per disabilità fisiche e psichiche.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che le prestazioni di terapia assistita con animali, rese da un’associazione autorizzata, rientrano tra le attività socio-sanitarie svolte nei confronti di determinati soggetti disagiati.

L’associazione tuttavia deve essere qualificata come ente con finalità di assistenza sociale e che possiede i requisiti fissati dalle linee guida stabilite in materia, per caratteristiche e statuto.

Le attività sono regolate a livello nazionale da un un accordo, tra il Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che fissa le “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”.

Tale accordo è stato adottato dalla Conferenza permanente Governo-Regioni, il 25 marzo 2015.

In tale accordo è inoltre definita la terapia assistita con gli animali (TAA) come:

“intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura dei disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva emotiva e relazionale, rivolta a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine. L’intervento è personalizzato sul paziente e richiede apposita prescrizione medica. La riabilitazione equestre è una TAA che prevede l’impiego del cavallo.”

Il documento definisce anche quali sono le figure professionali di deve dotarsi un’equipe per esercitare la pet therapy.

In base a quanto stabilito dal ministero della Salute le figure professionali interessate, sanitarie e non, dovevano acquisire la specifica idoneità richiesta entro il 25 marzo 2018.

Dal momento che l’istante rispetta i requisiti previsti dalla norma, per le prestazioni di terapia assistita con gli animali, erogate con personale sanitario qualificato e quindi una prestazione socio-sanitaria, si può applicare la disposizione contenuta nel numero 27-ter, comma 1 dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero il decreto IVA.

IVA pet therapy, esenzione: i requisiti della prestazione di ippoterapia

Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate riepiloga anche quali sono i requisiti da rispettare per aver diritto all’esenzione IVA.

Le prestazioni di pet therapy devono soddisfare le seguenti condizioni:

  • deve trattarsi di prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili;
  • le predette prestazioni devono essere rese in favore di soggetti, in condizioni di disagio, espressamente indicati dalla norma: anziani ed inabili adulti, tossico dipendenti e malati di Aids, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo;
  • le medesime prestazioni devono essere rese da organismo di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall’art.41 della L. n. 833 del 23 dicembre 1978, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere.

Per l’applicabilità dell’esenzione IVA devono quindi essere rispettati i requisiti oggettivi relativi alla natura della prestazione e il luogo, ed i requisiti soggettivi, sia del soggetto che eroga la prestazione, sia di colui che la riceve.

Quest’ultimo deve essere munito di prescrizione medica dalla quale risulti la necessità della prestazione sanitaria, funzionale alla tutela della salute.

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