Esenzione IVA prestazioni sanitarie: il fisico medico ne ha diritto?

Tommaso Gavi - IVA

Esenzione IVA prestazioni sanitarie, chi svolge la professione di fisico medico ne ha diritto? L'Agenzia delle Entrate dice di no, con la risposta all'interpello 208 del 9 luglio 2020: manca il presupposto soggettivo. I professionisti non sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell Salute né indicati nell'apposito decreto interministeriale.

Esenzione IVA prestazioni sanitarie: il fisico medico ne ha diritto?

Esenzione IVA prestazioni sanitarie, un contribuente interroga l’Agenzia delle Entrate sulla possibilità di avere diritto all’agevolazione per i soggetti che svolgono al professione di fisico-medico.

Con la risposta all’interpello 208 del 9 luglio 2020, l’Amministrazione finanziaria nega tale possibilità.

Il documento di prassi sottolinea che manca il requisito soggettivo previsto nel decreto IVA.

I fisici medici non sono né sottoposti alla vigilanza del Ministero dell Salute, né indicati nell’apposito decreto interministeriale del 17 maggio 2002.

Esenzione IVA prestazioni sanitarie: il fisico medico ne ha diritto?

Esenzione IVA prestazioni sanitarie, all’Agenzia delle Entrate vengono richiesti chiarimenti sulla possibilità di usufruire dell’agevolazione per coloro i quali svolgono la professione di fisico-medico.

Nella risposta all’interpello numero 208 del 9 luglio 2020 l’Amministrazione finanziaria nega tale possibilità e motiva quanto affermato.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 208 del 9 luglio 2020
Esenzione art. 10 n. 18 del d.P.R n. 633 del 1972 -Attività del fisico medico.

La prima norma richiamata dal documento di prassi è proprio il decreto IVA: articolo 10, comma 1, numero 18) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Nella disposizione si legge che:

“le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona (presupposto oggettivo) nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (presupposto soggettivo), ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze”.

L’Agenzia delle Entrate esamina quindi quali sono i presupposti soggettivi per avere diritto all’esenzione dell’IVA per prestazioni sanitarie.

Il presupposto soggettivo è specificato dall’articolo 99, comma 1, del testo unico delle leggi sanitarie, che prevede che il professionista:

“è soggetto a vigilanza l’esercizio della medicina e chirurgia, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata.”

In base a quanto stabilito dall’articolo 1 del decreto interministeriale del 17 maggio 2002, rientrano nell’esenzione anche le attività professionali previste dall’elenco del decreto ministeriale del 29 marzo 2001.

Esenzione IVA prestazioni sanitarie: la mancanza del presupposto soggettivo

In merito all’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie, i cui presupposti per averne diritto sono contenuti nel decreto IVA, l’Agenzia delle Entrate specifica che il presupposto soggettivo deve sussistere a prescindere dalla forma giuridica del professionista.

Deve dunque essere soddisfatto almeno uno dei due requisiti elencati:

  • il professionista deve essere sottoposto alla vigilanza del Ministero della Salute, ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie;
  • la professione deve essere elencata nel D.M. del 17 maggio 2002.

In base a quanto previsto dall’articolo 8 della legge 11 gennaio 2018 numero 3, viene istituita la Federazione nazionale dei fisici e dei chimici.

Il Ministero della Salute, con il decreto del 23 marzo 2018, ha poi istituito l’ordinamento di tale professione.

Agli iscritti si applicano le disposizioni del decreto legislativo numero 233 del 13 settembre 1946, sulla ricostruzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina delle stesse.

Il documento di prassi specifica però che tali disposizioni non sono sufficienti a soddisfare il requisito soggettivo:

“Dall’analisi della normativa di riferimento si evince, tuttavia, che le prestazioni professionali in questione sono rese da soggetti non sottoposti a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie né individuati dal decreto interministeriale del 17 maggio 2002”.

La professione del fisico-medico non rientra quindi tra quelle per cui è prevista l’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie.

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