Iva scuola guida: addio all’esenzione, novità a partire dal 2020

Iva scuola guida: a partire dal 2020 niente più esenzione, ma la novità non ha alcun effetto retroattivo, come si temeva in prima battuta. La normativa italiana si adegua alle decisioni della Corte di Giustizia UE. A fare ordine sulle regole da seguire per l'agevolazione che si applica alla formazione è il Decreto Fiscale 2020, convertito in legge il 17 dicembre.

Iva scuola guida: addio all'esenzione, novità a partire dal 2020

Iva scuola guida: dal 1° gennaio 2020 non è più possibile beneficiare dell’esenzione. La normativa italiana si adegua alle decisioni della Corte di Giustizia UE con le novità inserite nel Decreto Fiscale 2020, convertito in legge il 17 dicembre 2019.

Il testo mette ordine sulla possibilità di beneficiare dell’agevolazione IVA e rispetto alla versione originaria sul fronte della formazione in generale si è allentata leggermente la morsa.

Ma in un certo senso, la notizia che riguarda l’esenzione Iva per le scuola guida è arrivata in maniera graduale.

A inizio settembre, con la risoluzione numero 79 del 2019, l’Agenzia delle Entrate aveva annunciato la necessità di allinearsi alla posizione dell’Unione Europea sul tema e aveva stabilito l’obbligo per le autoscuole di versare l’imposta sul valore aggiunto. Il documento indicava anche le istruzioni per mettersi in regola sulle lezioni già fatturate con una nota di variazione: un cambio di rotta, con effetto retroattivo?

A distanza di circa un mese a fare ordine arrivava il testo con “disposizioni urgenti in materia fiscale”, collegato alla Legge di Bilancio: tranquillizza sul passato da un lato, infatti le novità non hanno effetto retroattivo; togliendo ogni dubbio sul futuro e stabilendo definitivamente l’obbligo di versare l’IVA dall’altro.

Iva scuola guida: addio all’esenzione, ma le novità partono dal 2020

Ad abolire l’esenzione Iva per le scuole guida arriva l’articolo 32 del DL Fiscale. Il testo modifica il Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, riferimento cardine dell’imposta sul valore aggiunto.

Obiettivo? Adeguare l’ordinamento interno a quello comunitario, a seguito della recente sentenza della Corte di giustizia UE C-449/17 del 14 marzo 2019 che ha chiarito i criteri in base ai quali gli Stati possono esentare dall’imposta sul valore aggiunto le prestazioni didattiche.

Il decreto riscrive alcuni punti della normativa di riferimento.

In primis interviene sull’articolo 10, il comma 1, numero 20. Il testo approvato in Senato il 17 dicembre 2019 propone modifiche diverse rispetto a quelle apportate dalla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2019.

In prima battuta si stabiliva l’esenzione per:

“le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù, le prestazioni d’insegnamento scolastico o universitario e quelle per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;”

L’accento passava dalla definizione generale di prestazioni didattiche a quella più specifica di insegnamento scolastico e universitario.

Con un emendamento che ha riformulato il testo dell’articolo 32 del Decreto Fiscale, si ritorna alla definizione più generica specificando solo alla fine: “Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1”.

Il secondo intervento è conseguenza del primo ed elimina dalle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole.

Nel testo si legge:

“Per le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, le autoscuole, tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 205, n. 127, possono, fino al 30 giugno 2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline”.

Le novità entrano in vigore dal 1° gennaio 2020 e non hanno effetto retroattivo.

Al comma 3 dell’articolo 32 del DL Fiscale si legge:

“Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per effetto della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 14 marzo 2019, causa C-449/17”.

Iva scuola guida, dal 2020 niente più esenzione: il DL Fiscale fa luce anche sul tema della retroattività

La questione, i dubbi e le novità sull’esenzione IVA per le scuole guida parte, quindi, dalla sentenza della Corte di Giustizia europea C-449/17 del 14 marzo 2019.

La decisione riporta un’analisi del concetto di “insegnamento scolastico o universitario” ai sensi della direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006, per cui è possibile essere esonerati dal versamento dell’imposta. Diversamente dalle regole che si applicano alla formazione specialistica.

Secondo la Corte di Giustizia la scuola guida, che pure si basa su conoscenze teoriche e pratiche, resta comunque un insegnamento specialistico.

Nella relazione illustrativa della prima bozza del DL Fiscale 2020, si legge:

A seguito di quanto chiarito dalla sentenza C-449/17, l’ordinamento interno non risulta conforme alla normativa unionale in quanto l’art 10, n. 20), del DPR n. 633 del 1972, recependo l’art. 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva n. 2006/112/CE, ha delimitato il perimetro dell’esenzione includendovi “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, ….”, comprendendo quindi anche le prestazioni didattiche di contenuto specialistico, quali, ad esempio, quelle rese da scuole guida e da scuole di sci.

Un contrasto evidenziato già dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 79 del 2019: l’amministrazione finanziaria citava come riferimento proprio la decisione della Corte di Giustizia UE.

Pur facendo un mea culpa rispetto al passato, con il documento segnava uno spartiacque e invitava le scuole guida a intervenire anche sulle lezioni già fatturate, generando dubbi e preoccupazioni su come e se aggiustare il tiro.

A stabilire regole certe, arriva il DL Fiscale che mette fine ai timori sulla retroattività della nuova disposizione ma chiude definitivamente la strada dell’esenzione Iva per le scuole guida.

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