ISA e concordato preventivo biennale: individuati gli ulteriori dati da fornire

Diego Denora - Irpef

Approvate le modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati per l'applicazione degli ISA 2023 e l'elaborazione della proposta del concordato preventivo biennale per gli anni 2024 e 2025. Nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate le procedure per contribuenti e intermediari

ISA e concordato preventivo biennale: individuati gli ulteriori dati da fornire

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari per l’applicazione degli ISA relativi al periodo 2023 e per l’elaborazione della proposta del concordato preventivo biennale per gli anni 2024 e 2025.

Le modalità e le istruzioni che contribuenti o intermediari devono seguire sono state stabilite con il provvedimento del 12 aprile 2024.

Gli ulteriori dati richiesti potranno essere prelevati direttamente dal proprio cassetto fiscale, all’interno dell’area privata del portale dell’Agenzia delle Entrate.

Per gli intermediari abilitati sono previste due diverse procedure, in presenza e in assenza di delega.

ISA e concordato preventivo biennale: come ottenere gli ulteriori dati

Con il provvedimento del 12 aprile 2024, l’Agenzia delle Entrate stabilisce gli ulteriori dati necessari per l’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2023 e per la determinazione del punteggio di affidabilità fiscale, che è a sua volta necessario per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 12 aprile 2024
Individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari per l’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023 e l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

I dati necessari sono indicati nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento.

Le informazioni richieste potranno essere utilizzate direttamente, dai contribuenti o dagli intermediari abilitati, oppure essere modificati nel caso in cui non siano ritenuti corretti.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate stabilisce le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati, per le quali sono previste due procedure:

  • con accesso puntuale;
  • con accesso massivo.

Nel primo caso il contribuente, o il proprio intermediario abilitato, dovranno accedere al cassetto fiscale per scaricare il file con i dati richiesti.

Il contribuente potrà accedere utilizzando le seguenti modalità di autenticazione:

Gli intermediari finanziari dovranno invece accedere al Cassetto Fiscale Delegato del soggetto dal quale hanno acquisito la delega.

L’Amministrazione finanziaria, prima di fornire tali dati, verifica preliminarmente la sussistenza e la validità della delega.

Nel secondo caso, invece, devono trasmettere attraverso il servizio Entratel un file con l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati.

La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste verrà indicata dalla stessa Agenzia delle Entrate attraverso il proprio portale web.

ISA e concordato preventivo biennale: la procedura da seguire in assenza di delega

La procedura da seguire, per gli intermediari che non sono già provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale, è più complessa.

Dovranno, infatti, essere forniti degli elementi di riscontro per garantire l’effettivo conferimento della delega.

Come sottolineato nelle motivazioni del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate:

“la procedura ricalca, sostanzialmente, il meccanismo di accesso alla dichiarazione precompilata da parte degli intermediari delegati, per il quale il Garante per la protezione dei dati personali si è già espresso favorevolmente.”

In questo secondo caso gli intermediari dovranno acquisire le deleghe, oltre alla copia di un documento di identità in corso di validità:

  • in formato cartaceo;
  • in formato elettronico (nel rispetto delle regole previste dall’articolo 71 del CAD.

La delega deve contenere le seguenti informazioni:

  • codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
  • codice fiscale e dati anagrafici dell’eventuale rappresentante legale/negoziale, o tutore del delegante;
  • periodo di imposta a cui si riferisce il modello ISA;
  • data di conferimento della delega.

I soggetti dovranno poi inviare, tramite il servizio Entratel, l’elenco dei contribuenti per cui sono stati delegati alla richiesta dei dati.

Il file da inviare dovrà contenere i seguenti dati:

  • codice fiscale del contribuente;
  • codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale/negoziale, o tutore del delegante;
  • numero e data della delega;
  • tipologia e numero del documento di identità di chi ha sottoscritto la delega;
  • gli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione IVA 2023 – anno d’imposta 2022 o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale 2023 - Periodo d’imposta 2022, presentata da ciascun soggetto delegante. Per l’ultimo punto si deve fare riferimento all’allegato 3 al provvedimento.

Nel file deve essere riportata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui l’intermediario dichiara:

  • di aver ricevuto la specifica delega per l’acquisizione dei dati;
  • la conservazione delle deleghe originali per 10 anni presso il proprio ufficio;
  • la corrispondenza tra i dati del file e quelli delle deleghe originali.

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono state approvate anche le specifiche tecniche allegate, scaricabili dall’apposita pagina del portale dell’Amministrazione finanziaria.

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