ISA 2019, incrocio tra numero di incarichi e CU per i professionisti

Giuseppe Guarasci - Studi di settore

ISA 2019, incrocio di dati tra il numero di incarichi indicati e le CU ricevute dal professionista. L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 20 del 9 settembre fornisce ulteriori elementi sugli indici di affidabilità fiscale per gli autonomi.

ISA 2019, incrocio tra numero di incarichi e CU per i professionisti

ISA 2019 con incrocio dei dati anche sul numero di incarichi e le CU ricevute dai professionisti.

Nel caso di incongruenze, si attiva l’indicatore che segnala di fatto un anomalia tra dati dichiarati e dati presenti nell’archivio dell’Agenzia delle Entrate.

La circolare n. 20 pubblicata il 9 settembre 2019 racchiude in nove punti alcuni degli ultimi chiarimenti forniti sugli ISA. Poche novità, ma molte conferme.

L’indicatore “Corrispondenza del numero totale di incarichi con il modello CU” presente negli ISA dei professionisti si attiverà qualora il numero di CU sia superiore al totale degli incarichi dichiarati.

Nel caso inverso, ovvero quando il numero certificazioni uniche presenti negli archivi dell’Agenzia delle Entrate è inferiore agli incarichi dichiarati, l’indicatore non è attivo.

Il contribuente potrà modificare eventuali incongruenze presenti nelle precalcolate ISA 2019. Una rettifica che resta in ogni caso facoltativa.

ISA 2019, incrocio tra numero di incarichi e CU per i professionisti

È al punto 6.6 della circolare n. 20 del 9 settembre 2019 che l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sugli ISA dei lavoratori autonomi e nello specifico sull’indicatore “Corrispondenza del numero totale di incarichi con il modello CU”.

L’analisi condotta dagli indici sintetici di affidabilità fiscale metterà a confronto i dati dichiarati dal professionista con quelli a disposizione negli archivi dell’Agenzia delle Entrate.

Così è anche per le certificazioni uniche degli autonomi che, qualora superiori al numero di incarichi indicati nel modello ISA, porteranno alla segnalazione di anomalie ed incongruenze.

Il caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare del 9 settembre riguarda nello specifico il modello ISA AK02U, ma i chiarimenti forniti riguardano tutti i lavoratori autonomi che hanno percepito modelli CU nei quali risultano percipienti somme imponibili.

Incarichi inferiori alle CU, incrocio di dati negli ISA dei professionisti

All’indicatore “Corrispondenza del numero totale di incarichi con il modello CU” verrà assegnato un punteggio che va da 1 a 5, calcolato come rapporto percentuale tra:

  • la differenza tra il numero totale di incarichi risultanti dai modelli CU e il numero totale di incarichi dichiarati nel modello ISA;
  • il numero totale di incarichi risultanti dai modelli CU.

Possono verificarsi due diverse situazioni:

  • se il numero di incarichi indicati nel modello ISA è superiore al numero delle CU nelle quali il contribuenti risulta percipiente somme imponibili, l’indicatore non è attivo;
  • se il numero di incarichi è invece inferiore al numero di CU, l’indicatore è attivo.

L’Agenzia delle Entrate fornisce un esempio.

Nel caso in cui un professionista svolge la propria attività con 8 incarichi nei confronti di 5 soggetti privati (nessuna CU) e 3 incarichi nei confronti di un soggetto tenuto al rilascio della CU (1 CU), il numero di incarichi da indicare nel modello ISA sarebbe pari a 11 ed essendo superiore al numero di CU (n.1), l’indicatore di anomalia non si applicherebbe.

Precalcolate ISA 2019, possibile modificare il numero di incarichi presenti nelle CU

L’indicazione di un numero di incarichi presenti nelle CU nelle precalcolate ISA 2019 inferiore a quello reale potrà essere modificato dal contribuente qualora necessario per disattivare eventuali criticità indicate negli indicatori elementari di anomalia.

L’Agenzia delle Entrate lascia liberi i contribuenti sulla scelta di apportare o meno modifiche agli ISA precompilati, qualora la presenza di dati incompleti o inesatti incida sul calcolo del proprio punteggio di affidabilità fiscale e quindi comprometta l’accesso ai benefici premiali.

Modifiche che non saranno obbligatorie. Come riportato nella stessa circolare n. 20, al punto 6.1, viene ricordato che non sussiste alcun obbligo per contribuenti ed intermediari di modificare i dati precalcolati forniti dall’Agenzia delle Entrate. La scelta è libera.

Quindi il contribuente, laddove emergano criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia, dopo aver effettuato la verifica di tali dati precalcolati, può modificarli e calcolare nuovamente il proprio ISA con i dati modificati.

Se il calcolo dell’ISA è effettuato senza modifica ai dati precompilati dall’Agenzia delle Entrate, l’esito dell’applicazione dello stesso sarà ordinariamente non soggetto a contestazioni da parte dell’Agenzia per quanto attiene ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate. Un chiarimento già fornito con la prima circolare sugli indici sintetici di affidabilità fiscale, la n. 17 dello scorso 2 agosto.

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