Dichiarazione dei redditi in scadenza: pensione e lavoro autonomo, le istruzioni INPS

Francesco Rodorigo - Pensioni

L'INPS, nel messaggio n. 4101 del 14 novembre 2022, fornisce le istruzioni per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi da pensione e lavoro autonomo, non cumulabili tra loro. I pensionati devono dichiarare eventuali entrate da lavoro autonomo, relative allo scorso anno, entro la scadenza del 30 novembre 2022. Si invia dal sito dell'INPS accedendo con SPID, CIE o CNS.

Dichiarazione dei redditi in scadenza: pensione e lavoro autonomo, le istruzioni INPS

La dichiarazione dei redditi da pensione e lavoro autonomo va trasmessa entro la scadenza del 30 novembre 2022.

L’adempimento riguarda i pensionati che nel 2021 hanno percepito redditi da lavoro autonomo, i quali non sono cumulabili con la prestazione.

L’INPS tramite il messaggio n. 4101 del 14 novembre 2022 fornisce le istruzioni operative per procedere all’invio della dichiarazione.

Questa va trasmessa direttamente dal sito dell’INPS a cui si accede utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS.

Dichiarazione dei redditi in scadenza: pensione e lavoro autonomo, le istruzioni INPS

L’INPS con il messaggio n. 4101 del 14 novembre 2022 fa il punto sulla dichiarazione dei redditi da pensione e lavoro autonomo, da presentare entro la scadenza del 30 novembre.

Si tratta di un adempimento a cui sono tenuti i pensionati soggetti al divieto di cumulo parziale che nel 2021 hanno percepito redditi da lavoro autonomo.

Il divieto di cumulare la pensione con le entrate derivanti da lavoro autonomo è stato introdotto dall’art. 10 del D.lgs n. 503/1992.

Come stabilito dalla norma, dunque, i beneficiari di trattamenti di pensione sono tenuti a presentare all’ente che fornisce la prestazione la dichiarazione dei redditi riferiti all’anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell’IRPEF, che per il 2022 è fissato al 30 novembre.

In particolare, devono presentare la dichiarazione tutti i pensionati che non beneficiano di uno dei seguenti trattamenti, esclusi dal divieto:

  • pensione e assegno di invalidità da prima del 31 dicembre 1994;
  • pensione di vecchiaia;
  • pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;
  • pensione di anzianità e trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa;
  • pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della stessa, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

L’Istituto, inoltre, fornisce chiarimenti in merito ad alcuni casi specifici:

  • i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità successiva al 1994 non sono assoggettati a tale divieto nel caso in cui durante il 2021 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 6.702,54 euro.
  • nel caso in cui i redditi provengano da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali e altre istituzioni pubbliche e private, sono totalmente cumulabili con la pensione;
  • i trattamenti pensionistici sono cumulabili anche con le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace, i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali, con indennità legate a cariche pubbliche elettive, con i redditi legati alle funzioni di giudice onorario aggregato e giudice tributario e quelli dei sacerdoti in qualità di ex-insegnanti di religione.

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Quelli derivanti da attività d’impresa, invece, devono essere dichiarati anche al netto di eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento.

Dichiarazione dei redditi: pensione e lavoro autonomo, modalità di presentazione

Nel messaggio n. 4101, l’INPS illustra anche le modalità di trasmissione della dichiarazione dei redditi da pensione e lavoro autonomo.

Il documento può essere presentato utilizzando i servizi disponibili sul sito dell’Istituto, a cui si accede tramite SPID, CIE o CNS.

Una volta effettuato l’accesso, il pensionato dovrà selezionare la voceDichiarazione Reddituale – RED Semplificato dall’elenco “Prestazioni e servizi”.

Nel pannello successivo, poi, dovrà scegliere la campagna di riferimento, quella 2022 per la dichiarazione redditi per l’anno 2021.

In alternativa, la dichiarazione dei redditi potrà essere trasmessa anche attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero:

  • 803 164, gratuito da rete fissa;
  • 06 164 164, da rete mobile con costi variabili in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico.

Questo servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.

I pensionati tenuti all’adempimento che non trasmettono la dichiarazione nei tempi previsti, cioè entro il 30 novembre 2022, incorreranno in pesanti sanzioni.

Questi, infatti, dovranno versare all’Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all’importo della pensione percepita nel 2021, la quale sarà prelevata sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale del messaggio n. 4101.

INPS - Messaggio n. 4101 del 14 novembre 2022
Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Dichiarazione reddituale

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