Dichiarazione IVA integrativa, il differimento dell’accertamento non proroga la scadenza

Dichiarazione IVA integrativa, il differimento dell'accertamento non incide sui termini di invio e non è prevista l'automatica proroga della scadenza per la presentazione della dichiarazione a favore. A chiarirlo l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 328 del 9 giugno 2022.

Dichiarazione IVA integrativa, il differimento dell'accertamento non proroga la scadenza

Dichiarazione IVA integrativa senza proroga in caso di differimento dei termini di accertamento.

In caso di richiesta di rimborso del credito IVA, il differimento dei termini delle attività di accertamento, previsto nelle ipotesi di ritardo superiore a 15 giorni nella presentazione di documenti agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, non porta al parallelo allungamento dei tempi per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore.

L’applicazione della condotta scorretta o omissiva da parte del contribuente non può portare all’applicazione di un beneficio.

A evidenziarlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 328 del 9 giugno 2022. Due pesi e due misure nel rapporto tra Fisco e contribuenti.

Dichiarazione IVA integrativa, il differimento dell’accertamento non proroga la scadenza

A presentare istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate è un’impresa che, in relazione alla domanda di rimborso del credito IVA maturato nell’anno d’imposta 2013 ha fornito riscontro alla richiesta di documentazione integrativa in ritardo: alla “missiva” delle Entrate inoltrata il 1° aprile 2016 è stato dato riscontro solo il 3 luglio 2020.

Un ritardo causato da diverse problematiche, ora risolte, e alla luce di nuove esigenze la società ha intenzione di variare la scelta formulata in dichiarazione IVA 2014 sulle modalità di utilizzo del credito d’imposta: non più a rimborso bensì in detrazione e\o compensazione.

La variazione di utilizzo del credito spettante può essere effettuata presentando una dichiarazione IVA integrativa, da trasmettere non oltre i termini per le attività di accertamento indicati all’articolo 57 del DPR n. 633/72.

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 328 del 9 giugno 2022, la scadenza da rispettare è quindi quella del 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, e non conta quando disposto dal comma 3 del medesimo articolo, il quale prevede che:

“Nel caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.”

Secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate, l’allungamento dei termini di accertamento in caso di ritardo nella presentazione dei documenti richiesti non incide quindi anche sulla scadenza relativa alla dichiarazione IVA integrativa.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 328 del 9 giugno 2022
Differimento dei termini di accertamento IVA - effetti sul termine di presentazione della dichiarazione integrativa - Art. 57, c. 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633

Termini di accertamento e scadenza dichiarazione IVA integrativa non sempre coincidono

Resta quindi ferma la scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione IVA integrativa, che come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate può essere inviata anche per rettificare la scelta in merito all’utilizzo del credito IVA:

  • sempreché il rimborso non sia stato ancora eseguito;
  • presentando una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
  • indicando il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa.

Il termine da rispettare è quindi fissato al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello dell’anno d’imposta di riferimento, e non sono previste deroghe collegate al differimento dei termini per l’accertamento dell’IVA.

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, il rinvio previsto in caso di ritardo nel presentare la documentazione richiesta dagli Uffici è legato alla funzione cautelativa di evitare frodi da parte di contribuenti che puntano a far decorrere i termini di decadenza per le attività di accertamento.

Il differimento è quindi uno strumento di controllo e una misura posta a presidio dei poteri dell’Ufficio:

“la cui applicazione discende dall’adozione di una condotta del contribuente scorretta o omissiva, da cui pertanto non può derivare un beneficio a suo favore, qual è l’allungamento dei termini di presentazione della dichiarazione integrativa.”

L’allungamento dei termini per l’Erario non ha quindi effetti per il contribuente.

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