Rimborso IVA 2022, per i controlli le Entrate chiedono copia in pdf delle fatture

Rimborso IVA 2022, quest'anno l'Agenzia delle Entrate non chiede le fatture attive riferite all'anno di imposta della dichiarazione IVA inviata. Tuttavia vengono ancora richieste le fatture passive relative agli acquisti dello scorso anno, documentazione che potrebbe essere già in possesso dell'Amministrazione finanziaria.

Rimborso IVA 2022, per i controlli le Entrate chiedono copia in pdf delle fatture

Rimborso IVA 2022, rispetto agli scorsi anni si devono segnalare differenze: per i controlli l’Agenzia delle Entrate non chiede più la copia di cortesia delle fatture elettroniche attive.

Tuttavia, rimane tra le richieste quella delle fatture elettroniche passive, di acquisti effettuati nel periodo d’imposta a cui si riferisce la dichiarazione IVA.

Tale documentazione è necessaria per dimostrare la natura e la legittimità del credito richiesto a rimborso, tuttavia si tratta di documenti già in possesso dell’Amministrazione finanziaria visto l’obbligo di fatturazione elettronica.

Rispetto agli scorsi anni, quindi, si può rilevare un piccolo passo avanti. Tuttavia c’è ancora margine per l’ottimizzazione delle banche dati al fine di una semplificazione fiscale.

Rimborso IVA 2022, per i controlli le Entrate chiedono le fatture passive degli acquisti

Sulla richiesta di rimborso IVA 2022 la storia si ripete ma con un copione a tratti diverso.

Come già per i precedenti rimborsi relativi alla dichiarazione IVA 2021 e alla dichiarazione IVA 2020, anche quest’anno si ripresenta la richiesta di documentazione da parte dell’Agenzia delle Entrate per la natura e la legittimità del credito richiesto.

Come gli scorsi anni sono arrivate segnalazioni alla redazione di Informazione Fiscale in merito a richieste alla documentazione richiesta per i controlli dell’Amministrazione finanziaria, e già in possesso della stessa.

Questa volta, però, non è stata richiesta la copia delle copia di cortesia delle fatture attive dei contribuenti.

Sono state richieste, invece, le fatture d’acquisto. Va detto che anche le fatture passive sono già in possesso dell’Agenzia delle Entrate dal momento che dal 1° gennaio 2019 ha avuto avvio l’obbligo di fatturazione elettronica.

Le stesse sono già state inviate all’SdI, Sistema di Interscambio, secondo le regole vigenti.

In sostanza non viene comunque rispettato il divieto di richiedere documenti e informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione.

Nello specifico la richiesta violerebbe il comma 4 dell’articolo 6 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000).

La norma in questione prevede quanto di seguito riportato:

“Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già’ in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità’ del soggetto interessato dalla azione amministrativa”

Tuttavia, rispetto agli anni precedenti, si evidenzia qualche passo avanti.

Il fatto che non siano apre qualche spiraglio verso una maggiore semplificazione degli adempimenti auspicata da contribuenti, imprese e professionisti.

Una semplificazione, in quest’ottica, non può che migliorare il rapporto tra Fisco e contribuente e la compliance per i cittadini.

Rimborso IVA 2022, la documentazione per i controlli dell’Agenzia delle Entrate e il nodo della privacy

A trovarsi nella situazione di dover inviare tale documentazione sono i contribuenti che hanno già provveduto all’invio della dichiarazione IVA 2022.

L’adempimento deve essere effettuato entro la canonica scadenza del 2 maggio, dal momento che il 30 aprile cade di sabato, tuttavia imprese e contribuenti possono inviare telematicamente il modello IVA 2022 a partire dal 1° febbraio scorso.

Ovviamente sono incentivati a inviare il prima possibile la dichiarazione le imprese e i contribuenti che hanno diritto a rimborsi.

Il classico esempio può essere quello di una società che opera nel settore dei servizi verso l’estero, che strutturalmente ha diritto a crediti IVA dal momento che riceve fatture passive, esenti dall’imposta sul valore aggiunto.

Resta il fatto che per nessun contribuente l’invio di file pdf può risultare un impedimento all’ottenimento dei rimborsi, più semplicemente un aggravio di adempimenti che potrebbe essere evitato.

La richiesta della documentazione è legittima al netto delle copie di cortesia delle fatture di acquisto dello scorso anno, per i motivi già evidenziati.

Tra le ragioni della richiesta potrebbe essere sollevato il nodo della privacy: la consultazione delle fatture in questione da parte dell’Agenzia delle Entrate potrebbe configurarsi come una violazione dei diritti del contribuente. Questo giustificherebbe la richiesta avanzata dall’Amministrazione finanziaria.

Tuttavia, in assenza di precise indicazioni a riguardo sia da parte dell’Agenzia delle Entrate sia da parte del Garante della Privacy la motivazione non sembra sufficiente a giustificare la richiesta.

Inoltre, la ricerca di equilibrio tra privacy e fattura elettronica non è certo un tema nuovo.

Tra le altre cose è una delle motivazioni che continua a ritardare l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie.

Non resta quindi che augurarsi una maggiore chiarezza in grado di favorire un clima di fiducia tra i contribuenti e il Fisco, nell’ottica di un sempre efficace utilizzo delle banche dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria e di una semplificazione degli adempimenti fiscali.

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