Per il rimborso dell’IVA basta la volontà

Emiliano Marvulli - Dichiarazione IVA

Rimborso IVA: è sufficiente che la dichiarazione di volontà risulti espressa nel rigo VX4 della dichiarazione IVA, anche se non è stato riportato nulla nel VR.

Per il rimborso dell'IVA basta la volontà

In caso di cessazione dell’attività, il rimborso dell’eccedenza IVA è legittimo con la sola manifestazione di volontà espressa con la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro RX4, anche senza presentazione del modello VR.

Inoltre, la domanda di rimborso relativa all’eccedenza di imposta è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale e non a quello di decadenza biennale, applicabile solo in via sussidiaria e residuale.

A confermare questo principio è stata la Cassazione in diversi interventi giurisprudenziali, come una datata ordinanza che qui si riporta.

Rimborso IVA per cessazione attività: è sufficiente il quadro RX4
Ordinanza della Corte di Cassazione numero 30090/2018

La controversia – La controversia vede coinvolta una società che aveva cessato l’attività, a cui l’Agenzia delle entrate aveva negato il rimborso dell’IVA perché l’istanza era stata presentata oltre il termine di decadenza biennale di cui all’articolo 21 del Decreto Legislativo numero 546 del 1992.

Il ricorso delle società era stato accolto sia dai giudici della CTP che da quelli della CTR, secondo cui l’Agenzia delle Entrate non avrebbe dovuto negare il rimborso IVA in quanto la richiesta proposta dalla società doveva ritenersi soggetta al termine prescrizionale ordinario decennale e non, come affermato dall’Ufficio, a quello di decadenza biennale di cui al citato articolo 21.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione lamentando, come motivo principale di ricorso, violazione e falsa applicazione degli articoli 30 e 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.

A parere della Parte pubblica, i giudici di merito sono incorsi in errore quando hanno negato la necessità della presentazione della richiesta ai fini del legittimo rimborso dell’IVA.

L’istanza, infatti, avrebbe dovuto essere proposta mediante apposito modello VR, in cui il contribuente avrebbe dovuto barrare la casella corrispondente alla causale del rimborso. Secondo l’Agenzia la presentazione dell’apposito modello

“costituirebbe un adempimento indispensabile, anche nel caso di cessazione di attività, e non una mera irregolarità formale (surrogabile con una mera indicazione del credito in dichiarazione)

La decisione – L’articolo 38-bis del DPR 633 del 1972 stabilisce che i rimborsi dovuti per versamento di imposta in eccedenza sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione.

Inoltre, sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.

Sul punto, i giudici della cassazione hanno ribadito un orientamento oramai consolidato secondo cui

per la domanda di rimborso dell’eccedenza d’imposta è sufficiente la manifestazione di una volontà diretta all’ottenimento del rimborso mediante la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro RX4, anche se non accompagnata dalla presentazione del modello ministeriale VR

Tale impostazione è coerente con la giurisprudenza formatasi in tema di rimborso delle imposte sui redditi in base alla quale, nell’ipotesi in cui il contribuente vanti un credito, non occorre alcun adempimento da parte sua ai fini dell’ottenimento dell’eccedenza d’imposta.

Egli, al più, dovrà attendere che l’Amministrazione finanziaria disponga i propri controlli attraverso la procedura di liquidazione delle imposte prevista dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 oppure, se dai controlli automatici dovesse emergere un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione, attraverso la rettifica della stessa.

Se ne deduce, pertanto, che

l’esposizione di un credito d’imposta in dichiarazione fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, atteggiandosi quale formale esercizio del diritto e idoneo a far decorrere l’ordinario termine prescrizionale

La tesi dell’Agenzia delle Entrate sulla legittimità della richiesta di rimborso IVA non è corretta secondo la Corte di Cassazione

I giudici di legittimità non concordano con la tesi dell’Agenzia delle entrate che ritiene la presentazione del modello VR della dichiarazione un requisito necessario ai fini della legittimità del rimborso, la cui mancanza produce l’inesigibilità di fatto del credito vantato dal contribuente. A parere dei giudici di Piazza Cavour, infatti, la presentazione del summenzionato quadro non rappresenta nient’altro che

un elemento fattuale, rimesso nella disponibilità del contribuente interessato, avente funzione sollecitatoria dell’attività di verifica dell’Amministrazione idonea a dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso

Parimenti infondato è l’assunto dell’Amministrazione finanziaria secondo cui la mancata presentazione del modello VR, traducendosi di fatto nell’assenza di una regolare istanza di rimborso da parte del contribuente, comporterebbe l’applicazione del termine di decadenza biennale previsto per la presentazione dell’istanza ai sensi dell’articolo 21, comma 2 del D.Lgs. 546/1992.

Sulla questione la Corte ha affermato che

in tema di IVA, la domanda di rimborso relativa all’eccedenza di imposta risultata alla cessazione dell’attività di impresa è regolata dall’articolo 30, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con la conseguenza che è esaustiva la manifestazione di una volontà diretta all’ottenimento del rimborso, ancorché non accompagnata dalla presentazione del modello ministeriale VR, ed è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, e non a quello di decadenza biennale, ex articolo 21, comma 2, del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, applicabile solo in via sussidiaria e residuale

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