Box auto: la detrazione spetta se si compra da un privato?

Anna Maria D’Andrea - Domanda e risposta

È possibile portare in detrazione la spesa del box auto o garage acquistato da un privato? Informazione Fiscale risponde alla domanda posta da un lettore

Box auto: la detrazione spetta se si compra da un privato?

Acquistare un box auto è spesso una necessità per chi compra, o possiede, una casa di proprietà. Si tratta di una delle pertinenze “più ambite”, soprattutto per chi vive in grandi città dove è spesso difficile trovare parcheggi liberi gratuiti.

Il Fisco agevola questo tipo di spesa, consentendo di beneficiare di un bonus fiscale fino al 50 per cento per la spesa relativa all’acquisto del box auto. In quali casi e, soprattutto, è possibile beneficiarne anche se si compra da un privato?

La rubrica “Domanda e risposta” di Informazione Fiscale affronta il caso pratico proposto da un lettore.

Box auto: la detrazione spetta se si compra da un privato?

La detrazione fino al 50 per cento riconosciuta per le ristrutturazioni è riconosciuta anche a chi acquista o realizza posti auto di pertinenza rispetto alla propria abitazione.

Una regola messa nero su bianco dall’Agenzia delle Entrate, sulla base di quanto previsto dall’articolo 16-bis del TUIR, che lascia però fuori le spese sostenute per comprare box auto da privati.

Non spetta quindi nessuna agevolazione a chi compra un posto auto o un garage da privati, tenuto conto che il bonus fiscale è riconosciuto solo per quelli già realizzati dall’impresa costruttrice, in relazione alle spese di costruzione, così come per i lavori di realizzazione ex novo di parcheggi pertinenziali.

Bonus per il box auto solo per gli acquisti dall’impresa costruttrice

Il bonus box auto è quindi riconosciuto

  • per l’acquisto di box auto e posti auto di pertinenza già realizzati dall’impresa costruttrice, esclusivamente per le spese di realizzazione;
  • per i lavori di realizzazione di parcheggi pertinenziali con una unità immobiliare abitativa.

Per comprendere al meglio il perimetro della detrazione è inoltre bene soffermarsi sul concetto di realizzazione: si tratta delle nuove costruzioni di autorimesse, posti auto o garage. Nessuno sconto fiscale è quindi riconosciuto in caso di lavori con cambio di destinazione di immobili precedentemente ad uso abitativo.

Come detto sopra inoltre, non spetta alcuna detrazione in caso di acquisto da privati di box auto già realizzati.

Acquisto box auto o nuova costruzione, le condizioni per la detrazione

Come indicato dall’Agenzia delle Entrate, per beneficiare della detrazione è necessario che le spese di realizzazione del box auto siano dimostrate da una specifica attestazione rilasciata dall’impresa costruttrice. I costi relativi alla realizzazione devono essere distinti da quelli accessori, che non sono agevolabili.

È bene specificare che nei casi in cui il box auto è acquistato contemporaneamente alla casa, con un unico atto notarile, per beneficiare della detrazione è necessario che le spese di realizzazione del box siano specificatamente documentate.

La detrazione spetta anche se i pagamenti sono effettuati prima dell’atto notarile o del preliminare registrato, a patto che il vincolo di pertinenzialità risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si richiede il bonus fiscale.

In caso di nuova costruzione di box auto e posti auto (anche di proprietà comune) è necessario che gli stessi siano pertinenziali ad una unità immobiliare a uso abitativo.

Anche in questo caso si può fruire del bonus fiscale solo per le spese di realizzazione, che devono essere documentate dal pagamento avvenuto mediante bonifico.

Dalla pertinenzialità ai pagamenti, le regole per beneficiare del bonus

Per quel che riguarda il bonus in caso di acquisto del box auto, è necessario che sussistano le seguenti condizioni:

  • la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione;
  • un vincolo pertinenziale con l’unità abitativa di proprietà del contribuente; se il parcheggio è in corso di costruzione, occorre che vi sia l’obbligo di creare un vincolo di pertinenzialità con un’abitazione.

Dal punto di vista documentale, è quindi necessario avere a disposizione:

  • l’atto di acquisto, o preliminare di vendita registrato, dal quale risulti la pertinenzialità;
  • la dichiarazione del costruttore, nella quale siano indicati i costi di costruzione;
  • il bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.

Per chi ha pagato le spese con mezzi diversi dal bonifico, si può beneficiare della detrazione a patto che si rispettino le seguenti due condizioni:

  • nell’atto notarile siano indicate le somme ricevute dall’impresa;
  • il contribuente ottenga dal venditore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa.

Infine si evidenzia che il versamento deve essere effettuato dal beneficiario del rimborso fiscale, cioè il proprietario o titolare del diritto reale dell’unità immobiliare.

Fermo restando il vincolo di pertinenza del box rispetto all’abitazione, la detrazione spetta anche al familiare convivente e dal convivente more uxorio che ha sostenuto effettivamente la spesa, sulla base della percentuale indicata in fattura.

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