La detrazione del box auto nel modello 730/2023

Giuseppe Guarasci - Modello 730

L'acquisto o la costruzione del box auto rientrano tra le detrazioni previste con il modello 730/2023. Regole e istruzioni da seguire

La detrazione del box auto nel modello 730/2023

All’atto della compilazione e del successivo invio del modello 730/2023, chi ha acquistato o costruito un box auto o garage ha diritto alla detrazione del 50 per cento della spesa sostenuta. L’importo rientra, infatti, nell’agevolazione del bonus ristrutturazioni.

I soggetti hanno diritto alla detrazione per il box pertinenziale esclusivamente nel rispetto di determinati requisiti, come spiegato nei documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Per prima cosa il box auto deve essere stato realizzato ex novo e deve essere una pertinenza dell’abitazione. Non è previsto l’accesso alla detrazione nel caso di cambio di destinazione d’uso a seguito di lavori di ristrutturazione.

Si dovranno inoltre rispettare gli ulteriori requisiti e la detrazione sarà fruibile con la presentazione del modello 730/2023, entro la scadenza del prossimo 2 ottobre.

Detrazione box auto di pertinenza: i requisiti per richiedere la detrazione con il bonus ristrutturazioni

Nel caso di realizzazione di autorimesse o posti auto, di pertinenza di immobili residenziali (anche di condomini), si ha diritto alla detrazione grazie al bonus ristrutturazioni.

Lo sconto IRPEF è del 50 per cento della spesa sostenuta entro il limite massimo di 96.000 euro.

L’agevolazione è riconosciuta anche per l’acquisto di box auto pertinenziali, per i soli costi di realizzazione.

Tali costi devono essere comprovati dall’attestazione rilasciata dal costruzione.

L’agevolazione è quindi riconosciuta esclusivamente in caso di nuove costruzioni.

A ribadirlo è stata anche la risposta all’interpello numero 6 del 19 settembre del 2018.

Come messo in evidenza dall’Amministrazione finanziaria:

“Nei vari documenti di prassi il riferimento normativo al termine “realizzazione” di autorimesse o posti auto è stato sempre inteso come esecuzione di un intervento “ex novo” (cfr. circ. n. 121 del 1998 e circ. n. 7 del 2018); si tratta dell’unica fattispecie in cui le spese sostenute per interventi di nuova costruzione assumono rilevanza ai fini dell’agevolazione”.

Agenzia delle Entrate - risposta n. 6 del 19 settembre 2018
Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212. Interventi di recupero del patrimonio edilizio: acquisto e realizzazione di box pertinenziale (art. 16-bis del DPR n. 917/1986)

La detrazione per box auto pertinenziali nel modello 730/2023: esclusivamente per nuove costruzioni

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la detrazione non spetta per l’acquisto del box auto di pertinenza da un’impresa, nell’ipotesi di ristrutturazione effettuata su un immobile ad uso abitativo, con successivo cambio di destinazione d’uso.

Se il posto auto è stato acquistato e ha come destinazione d’uso quella di abitazione, non si ha diritto alla detrazione se l’impresa modifica successivamente la destinazione d’uso con finalità di rivendita.

Il requisito da rispettare per l’accesso alla detrazione è la realizzazione o l’acquisto di box auto pertinenziale di “nuova costruzione”.

Bonus del 50 per cento per box auto o garage: le regole per l’agevolazione con il modello 730/2023

Ricapitolando, lo sconto IRPEF del 50 per cento della spesa sostenuta è riconosciuto nei seguenti casi:

  • interventi di realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), a patto che sussista un vincolo di pertinenzialità con un’unità immobiliare abitativa;
  • l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall’impresa costruttrice, per le sole spese imputabili alla realizzazione e a condizione che le stesse siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.

Con il termine “realizzazione” di autorimesse o posti auto, come già spiegato, si fa riferimento esclusivamente alle nuove costruzioni.

Per richiedere la detrazione con il modello 730/2023 è necessaria la seguente documentazione:

  • concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione;
  • bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati e, fin quando prevista, ricevuta della raccomandata al Centro operativo di Pescara che poteva essere trasmessa anche prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Acquisto box auto: la documentazione per l’accesso allo sconto IRPEF

I requisiti da rispettare per l’accesso allo sconto IRPEF del 50 per cento, per l’acquisto di un box auto pertinenziale, sono i seguenti:

  • la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione;
  • un vincolo di pertinenzialità con un’unità abitativa di proprietà del contribuente oppure, se il parcheggio è in corso di costruzione, l’obbligo di creare un vincolo di pertinenzialità con un’abitazione;
  • i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, tenuti distinti da quelli relativi ai costi accessori e non ammissibili al beneficio fiscale, documentati dall’impresa costruttrice anche se concessionaria del diritto di superficie sull’area pubblica.

I documenti da avere sono i seguenti:

  • atto di acquisto o preliminare di vendita registrato, dal quale si evinca la pertinenzialità;
  • dichiarazione del costruttore, con indicazione dei costi di costruzione;
  • bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati;
  • nei casi in cui sia prevista, la ricevuta della raccomandata al Centro operativo di Pescara che doveva essere trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui era stato effettuato il pagamento.

L’intestatario del bonifico deve essere il beneficiario della detrazione. Generalmente lo stesso è il proprietario o il titolare del diritto reale dell’unità immobiliare sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale con il box.

Tuttavia, la detrazione spetta anche al familiare convivente che abbia effettivamente sostenuto la spesa, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.

L’agevolazione edilizia è disciplinata dall’articolo 16-bis, comma 1 lettera d), che prevede la “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”.

L’agevolazione è riferita alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.

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