Regime forfettario e franchigia IVA, doppia verifica sulle soglie di 85.000 e 100.000 euro

I limiti d'accesso al regime forfettario e al regime di franchigia IVA transfrontaliero per le vendite UE necessitano di una doppia verifica. A fare il punto è la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 16 dicembre 2025

Regime forfettario e franchigia IVA, doppia verifica sulle soglie di 85.000 e 100.000 euro

Regime forfettario e franchigia IVA per le operazioni tra soggetti stabiliti in Unione Europea seguono due binari diversi, paralleli ma con criteri specifici sul fronte dei limiti d’accesso.

Il regime di franchigia IVA transfrontaliero, operativo da quest’anno, permette alle imprese che operano con l’estero di beneficiare di notevoli semplificazioni sul fronte degli adempimenti, ma resta centrale il monitoraggio costante della propria posizione.

Ed è anche su questi punti che si sofferma l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E pubblicata il 16 dicembre 2025, che arrivati alla fine dell’anno fornisce un’utile “bussola” sull’incrocio tra regime forfettario e nuovo regime semplificato UE.

Regime forfettario e franchigia IVA, doppia verifica sulle soglie di 85.000 e 100.000 euro

Il panorama dell’IVA per le piccole imprese è stato caratterizzato da un importante riforma nel corso del 2025. Se fino allo scorso anno il regime di franchigia, noto come regime forfettario, è stato un beneficio esclusivamente nazionale, dal 1° gennaio scorso le semplificazioni hanno oltrepassato la frontiera.

La Direttiva UE 2020/285, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 180/2024, ha esteso il perimetro temporale del regime di franchigia e l’esenzione IVA può essere oggi applicata in tutta l’Unione Europea, nel rispetto della duplice soglia di:

  • 85.000 euro di volume d’affari annuo applicabile per l’accesso al regime forfettario nazionale;
  • 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’Unione, tenuto conto della somma delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in ciascuno Stato membro.

Ed è quindi interessante soffermarsi sul “doppio livello” del regime di franchigia IVA, sulla base delle indicazioni operative fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Il documento pubblicato il 16 dicembre fornisce un focus specifico utile per le partite IVA che applicano il regime forfettario e che intendono operare in regime di franchigia per le vendite UE.

Doppio check point per il regime forfettario “interno” e UE

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, le partite IVA stabilite in Italia che adottano il regime forfettario, se intendono aderire anche al regime transfrontaliero di franchigia sono tenute a monitorare il raggiungimento dei limiti annui previsti a livello nazionale e unionale, considerando per i controlli domestici e per quelli transfrontalieri i diversi criteri di calcolo.

Sarà quindi necessario controllare in contemporanea:

  • il superamento della soglia di volume d’affari annuo fissata dallo Stato di esenzione, nonché il superamento della soglia di volume d’affari annuo di 100.000 euro a livello unionale, tenendo in considerazione l’ammontare delle operazioni effettuate;
  • il superamento della soglia annua di 85.000 euro di ricavi e compensi incassati (oltrepassata la quale il contribuente fuoriesce dal regime a partire dall’anno d’imposta successivo) e della soglia annua di 100.000 euro di ricavi e compensi incassati (oltrepassata la quale il contribuente fuoriesce immediatamente dal regime), come disposto all’articolo 1, commi 54 e 71, della legge di stabilità 2015.

Se quindi il regime forfettario si basa sul criterio di cassa, le nuove regole europee per la franchigia transfrontaliera si basano sul volume d’affari (criterio di effettività/competenza). Questa asimmetria crea due checkpoint obbligatori e simultanei, da monitorare con cura.

In aggiunta, l’Agenzia evidenzia quanto segue: considerando che anche gli importi incassati all’estero concorrono al raggiungimento della soglia nazionale posta come limite alla permanenza nel regime forfettario, è necessario monitorare non solo gli importi incassati nello Stato di stabilimento, ma anche quelli derivanti da operazioni effettuate in altri Stati (sia quelli di esenzione, sia in Stati diversi da questi ultimi)

Decadenza dalla franchigia, permanenza nel forfettario: gli esempi AdE

La circolare propone due scenari (Esempio 7 e 8), utili per inquadrare al meglio la questione:

Caso A - Forfettario all’estero, ma ordinario in Italia

Immaginiamo un incasso di 94.000 euro totali nel 2025 (superando gli 85.000 euro di soglia incassi), ma un volume d’affari complessivo (operazioni effettuate) pari a 89.000 euro. Dal 2026 per le operazioni interne si applicherà il regime ordinario, ma resterà possibile continuare ad applicare la franchigia IVA all’estero perché il tuo volume d’affari UE è rimasto sotto i 100.000 euro.

Caso B - Decadenza immediata solo dall’estero

Se il 20 settembre è stata superata la soglia di 100.000 euro di volume d’affari UE a causa di una grossa fornitura non ancora incassata, si perde immediatamente il diritto alla franchigia transfrontaliera per quell’operazione e le successive. Resta però ammessa la permanenza nel regime forfettario in Italia fino alla fine dell’anno, in caso di incassi inferiori al limite di 85.000 euro.

In chiusura quindi è bene sottolineare che se l’esonero dall’applicazione dell’IVA rappresenta un vantaggio competitivo, sia dentro che fuori dai confini, resta necessario tenere una contabilità attenta, una tabella di marcia che incroci incassi e operazioni, per evitare di commettere errori di valutazione che possono portate all’applicazione di sanzioni.

Agenzia delle Entrate - circolare n. 13/E del 16 dicembre 2025
Regime transfrontaliero di franchigia - i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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