Contributi INPS: le istruzioni per il conguaglio di fine anno 2021

Giulia Zaccardelli - Leggi e prassi

La circolare INPS n. 198 del 28 dicembre 2021 fornisce le istruzioni per effettuare il conguaglio di fine anno dei contributi per il 2021. L'Istituto evidenzia scadenze e fattispecie da considerare, tra cui gli elementi variabili della retribuzione, il massimale contributivo e pensionabile e il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria.

Contributi INPS: le istruzioni per il conguaglio di fine anno 2021

Contributi INPS: sono online le istruzioni per determinare il conguaglio di fine anno 2021.

Con la circolare n. 198 del 28 dicembre 2021, l’Istituto comunica i criteri per effettuare le operazioni di conguaglio, prendendo in considerazione tutti gli elementi che possono generare variazioni in aumento o in diminuzione della base contributiva.

Tra questi, incidono sull’importo dei contributi dovuti l’imputazione per competenza degli elementi variabili della retribuzioni, l’applicazione del massimale contributivo e pensionabile o il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria e la relativa rivalutazione.

I datori di lavoro hanno a disposizione due scadenze per l’effettuazione dei conguagli di fine anno: con la denuncia di competenza di dicembre 2021 o con quella di gennaio 2022.

Contributi INPS: le istruzioni per il conguaglio di fine anno 2021

Con la circolare numero 198 del 28 dicembre 2021 l’INPS fornisce le istruzioni per il conguaglio dei contributi INPS di fine anno 2021, individuando le fattispecie che incidono sulla base contributiva.

Circolare INPS numero 198 del 28 dicembre 2021
Conguaglio di fine anno 2021 dei contributi previdenziali e assistenziali

Prima di analizzare le diverse casistiche, soffermiamoci sulle scadenze.

Come indicato nella circolare, i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio con la denuncia UNIEMENS di competenza del mese di dicembre 2021, il cui termine di pagamento è in scadenza il 16 gennaio 2022, o con il flusso di gennaio 2022, in scadenza il 16 febbraio 2022.

I datori di lavoro che dovranno effettuare i versamenti del TFR al Fondo di Tesoreria potranno usufruire di un ulteriore mese, e inserire i conguagli nella denuncia di febbraio 2022, con scadenza dei pagamenti il 16 marzo.

Conguaglio contributi INPS di fine anno 2021: gli elementi variabili della retribuzione

Analizziamo quindi le istruzioni specifiche fornite dall’INPS in merito alle operazioni di conguaglio riferite al 2021.

La prima fattispecie descritta dall’INPS è l’imputazione degli elementi variabili della retribuzione, ossia:

  • compensi per lavoro straordinario;
  • indennità di trasferta o missione;
  • indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
  • indennità riposi per allattamento;
  • giornate retribuite per donatori sangue;
  • riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
  • permessi non retribuiti;
  • astensioni dal lavoro;
  • indennità per ferie non godute;
  • congedi matrimoniali;
  • integrazioni salariali (non a zero ore);
  • prestiti ai dipendenti;
  • indennità di cassa;
  • congedi parentali.

Se il datore di lavoro assume un dipendente nel mese di dicembre 2021 e i ratei si corrispondono con la retribuzione di gennaio 2022, egli dovrà evidenziare questa operazione nel flusso UNIEMENS nella sezione VarRetributive di DenunciaIndividuale.

Questi elementi variabili sono imputati alla posizione assicurativa e contributiva di dicembre 2021; per quanto riguarda il regime contributivo, essi sono considerati come retribuzione di gennaio 2022.

Contributi INPS: applicazione del massimale

L’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 ha stabilito un massimale per la base contributiva e pensionabile, che per il 2021 è di 103.055 euro. Oltre questa soglia, la retribuzione non è soggetta al prelievo contributivo.

Se il lavoratore supera il massimale, il datore di lavoro dovrà evidenziarlo nel flusso UNIEMENS nel mese in cui questo valore è stato sforato.

In particolare, dovrà inserire la quota che rientra nel massimale nella sezione Imponibile di Denuncia Individuale/Dati Retributivi, e la parte eccedente la indicherà in Eccedenza Massimale in Dati Particolari, indicando la contribuzione minore relativa.

Nei mesi successivi, la base contributiva sarà pari a 0, mentre rimarrà in evidenza la quota eccedente il massimale.

Il valore del massimale rimane quello stabilito per legge anche quando l’anno è retribuito solo in parte.

Nel caso in cui il lavoratore, in un anno, abbia intrattenuto diversi rapporti lavorativi con differenti datori di lavoro, o nel caso di rapporti simultanei, le retribuzioni percepite si cumulano tra di loro.

Se il lavoratore ha avuto rapporti di lavoro subordinati e collaborazioni coordinate e collaborative, con iscrizione alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995, queste ultime non si sommano fini del massimale. Valgono pertanto solo le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro dipendente.

Conguaglio INPS di fine anno 2021: contributo aggiuntivo IVS all’1 per cento

Per i regimi pensionistici con aliquote a carico dei lavoratori inferiori al 10 per cento, è stato istituito un contributo dell’1 per cento, a carico del lavoratore, eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Tale limite, per il 2021, è 47.379 euro, ossia 3.948 euro rapportato ai dodici mesi.

Se gli adempimenti contributivi sono assolti con la denuncia di gennaio 2022, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sul tetto di 47.379 euro; ai fini contributivi, essi sono considerati retribuzione di gennaio 2022.

Su UNIEMENS bisogna compilare l’elemento ContribuzioneAggiuntiva di Datiretributivi.

Conguaglio contributi INPS 2021: versamento del TFR al Fondo di Tesoreria

Le aziende tenute a versare il TFR al Fondo di Tesoreria sono quelle che, costituitesi dopo il 31 dicembre 2006, hanno più di cinquanta dipendenti assunti.

A dicembre 2021, dopo aver versato il TFR mensilmente, dovranno effettuare i conguagli, e l’importo deve essere maggiorato secondo il tasso di rivalutazione applicato alla data dell’effettivo pagamento.

Il tasso di valutazione non può essere inferiore all’1,5 per cento.

Sulle quote così rideterminate, il datore di lavoro verserà l’imposta sostitutiva al 17 per cento; quest’ultima sarà recuperata in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.

Il datore di lavoro potrà recuperare le somme a titolo di imposta sostitutiva, conguagliate in eccedenza, compilando le sezioni Denuncia Individuale e Denuncia Aziendale, sulla base delle istruzioni fornite nel documento tecnico UNIEMENS.

Le aziende che si sono costituite durante il 2021, ed entro dicembre hanno assunto 50 dipendenti, potranno trasmettere la dichiarazione contributiva con la denuncia UNIEMENS di febbraio 2022.

Conguaglio contributi INPS 2021: fringe benefits e auto aziendale a uso promiscuo

I servizi prestati e i beni ceduti in qualità di fringe benefits, ossia forme di retribuzione non economiche ma in natura, non concorrono a formare il reddito se il loro valore complessivo non supera i 258,23 euro. Questa somma è stata aumentata dal decreto legge 104/2020 per gli anni 2020 e 2021.

Per favorire le aziende in difficoltà che, durante il periodo di pandemia da Covid-19, hanno utilizzato forme di sostegno al reddito dei propri dipendenti, l’articolo 112 comma 1 ha raddoppiato la somma, portandola a 516,46 euro.

Se in sede di conguaglio il valore dei fringe benefits supera il limite stabilito dalla legge, allora il datore di lavoro dovrà assoggettare a contribuzione la quota complessiva, non solo quella eccedente. Ciò significa che l’intero valore del benefit confluirà nella base imponibile del lavoratore.

Al riguardo, si considerano anche i fringe benefits erogati da un precedente datore di lavoro nello stesso anno; in questo caso, l’azienda che opera il conguaglio verserà i contributi solo sul valore dei beni e servizi da essa stessa corrisposto.

Tra i fringe benefits è ricompresa anche l’auto aziendale a uso promiscuo, che il dipendente può usare sia a lavoro sia al di fuori dell’orario, come suo veicolo personale.

Per stabilirne il valore economico, che contribuisce alla formazione del reddito tassabile del dipendente, si assume come parametro una percorrenza convenzionale di 15.000 km, cui l’ACI ha attribuito un prezzo.

Rispetto a quest’ultimo il valore dell’auto aziendale è calcolato in percentuale, che dipende dalla quantità di emissione di anidride carbonica.

Più sono alte le emissioni, più sarà alta la percentuale applicabile al prezzo convenzionale stabilito dall’ACI, e di conseguenza il reddito imponibile del lavoratore.

In particolare:

  • l’articolo 51, comma 4 lettera A del TUIR, modificato dalla Legge di Bilancio 2020, prevede che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi ai dipendenti assunti a partire dal 1° luglio 2020, con emissioni di anidride carbonica inferiori a 60g/km, la percentuale è pari al 25 per cento;
  • per gli altri veicoli, non di nuova immatricolazione e concessi ai dipendenti con contratti stipulati prima del 1° luglio 2020, la percentuale è del 30 per cento per emissioni comprese tra 60 e 160 g/km;
  • a partire dal 2021, la percentuale è del 50 per cento se le emissioni sono comprese tra 160 e 190 g/km;
  • è del 60 per cento per emissioni superiori a 190 g/km.

Se il veicolo è stato assegnato in uso promiscuo al dipendente con contratti stipulati prima del 30 giugno 2020, si applica la percentuale del 30 per cento dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle ACI.

Conguaglio contributi INPS 2021: monetizzazione delle ferie

Il datore di lavoro deve versare i contributi sui compensi corrisposti al dipendente in qualità di ferie non godute.

Il pagamento dei contributi, tuttavia, non preclude la possibilità al lavoratore di godere delle ferie.

Se quest’ultimo ne beneficia in un momento successivo al pagamento dei contributi, allora il datore di lavoro può recuperare il valore corrispondente già versato, riducendo in misura proporzionale la base imponibile dell’anno o del mese al quale è stato imputato.

Sul flusso UNIEMENS, il datore di lavoro può adoperare una variabile retributiva con la causale Ferie: con questa può modificare in diminuzione l’imponibile assoggettato a contribuzione, e recuperare i versamenti eseguiti.

Il diritto al rimborso decorre dal momento in cui il dipendente inizia a godere delle ferie.

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