Tfr INPS, nessuna portabilità per le quote accantonate al Fondo Tesoreria

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Tfr INPS, nessuna portabilità per le quote accantonate presso il Fondo Tesoreria: non è possibile per i lavoratori dipendenti spostarle in un fondo di previdenza complementare. Con il messaggio numero 413 del 4 febbraio 2020, arriva un “no” secco da parte dell'Istituto.

Tfr INPS, nessuna portabilità per le quote accantonate al Fondo Tesoreria

Tfr INPS, non è ammessa la portabilità delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate presso il Fondo Tesoreria: i lavoratori dipendenti non possono spostarle nel fondo di previdenza complementare che hanno scelto.

Chi ha presentato o presenterà richiesta riceverà un “no” secco da parte dell’Istituto, come si legge nel messaggio numero 413 del 4 febbraio 2020.

Il chiarimento INPS riguarda i lavoratori dipendenti che hanno scelto di lasciare il TFR in azienda: la normativa stabilisce che i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti sono tenuti a versare un contributo per il trattamento di fine rapporto al Fondo Tesoreria, istituito proprio come garanzia.

INPS - Messaggio numero 413 del 4 febbraio 2020
Fondo di Tesoreria. Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile. Chiarimenti in ordine alla portabilità delle
quote di TFR accantonate ad altro Fondo di previdenza complementare scelto dal lavoratore.

Tfr INPS, nessuna portabilità per le quote accantonate al Fondo Tesoreria

A sostegno della sua posizione, l’INPS riporta il panorama normativo di riferimento. Nella premessa del messaggio numero 413 del 4 febbraio 2020 si legge:

“Il Fondo di Tesoreria è configurabile come una gestione di natura previdenziale. Conseguentemente, le quote di TFR versate al suddetto Fondo soggiacciono al regime della indisponibilità, ferme restando le ipotesi di pagamento anticipato del TFR versato al Fondo di Tesoreria nei casi e nei limiti normativamente previsti”.

Non è possibile applicare la portabilità delle quote di TFR pregresse nel caso in cui siano accantonate al Fondo di Tesoreria: questa è la conclusione a cui si arriva.

La chiave del chiarimento è l’articolo 14 del Decreto legislativo numero 252 del 2005 che ha istituito la portabilità.

Nel testo si legge:

In particolare, il primo ed il secondo comma del suddetto articolo delimitano il campo di applicazione alle forme pensionistiche complementari ed il successivo comma 6 precisa che “decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l’aderente ha facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. […] In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali”.

Tfr INPS, non è possibile trasferire le quote accantonate al Fondo Tesoreria ad altri fondi

Ponendo l’accento sulla normativa, l’INPS sottolinea che in nessun caso è previsto dalla legge che il lavoratore possa trasferire le quote di TFR pregresso dal Fondo di Tesoreria al fondo di previdenza complementare al quale, successivamente, ha scelto di aderire.

E anticipa già la risposta che lavoratori dipendenti e fondi pensione riceveranno nel caso in cui richiedano la portabilità delle quote del trattamento di fine rapporto accantonate presso il Fondo INPS: dall’Istituto arriverà un “no” secco.

Le quote già versate, dunque, resteranno al Fondo di Tesoreria e il Trattamento di Fine Rapporto verrà liquidato al termine del rapporto di lavoro.

In conclusione l’Istituto precisa l’unico effetto che avranno le richieste:

“Considerato che la richiesta di trasferimento presuppone l’attivazione da parte del lavoratore di una nuova adesione alla forma di previdenza complementare alla quale lo stesso intende trasferire il TFR pregresso, le Strutture territoriali avranno altresì cura di verificare che il datore di lavoro abbia correttamente adempiuto all’obbligo di comunicazione della volontà del lavoratore”.

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