Cedolare secca: remissione in bonis anche per la tardiva comunicazione di revoca

Anna Maria D’Andrea - Cedolare secca sugli affitti

Cedolare secca con possibilità di remissione in bonis anche in caso di tardiva comunicazione della revoca. Le indicazioni operative arrivano dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 530 del 28 ottobre 2022.

Cedolare secca: remissione in bonis anche per la tardiva comunicazione di revoca

Cedolare secca: equità nel trattamento delle tardive comunicazioni.

Anche alla comunicazione tardiva della revoca del regime di tassazione agevolato sugli affitti è possibile applicare l’istituto della remissione in bonis, in caso di comportamento coerente adottato dal contribuente.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, che con la risposta all’interpello n. 530 del 28 ottobre 2022 evidenzia le regole operative per sanare l’omesso invio della comunicazione di revoca.

Nel rispetto delle condizioni previste per la remissione in bonis, sarà quindi necessario per il contribuente effettuare l’invio del modello RLI per il perfezionamento della revoca della cedolare secca entro il 30 novembre 2022.

Cedolare secca: remissione in bonis anche per la tardiva comunicazione di revoca

A presentare istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate è una società che ha omesso di inviare la comunicazione telematica per la revoca del regime della cedolare secca, pur avendo avvisato il conduttore della propria scelta.

L’interpello chiede quindi quali siano le vie per la regolarizzazione dell’omissione e se sia possibile accedere all’istituto della remissione in bonis, che consente al contribuente di accedere a benefici fiscali o regimi opzionali subordinati all’invio di apposita comunicazione, o altro adempimento formale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • effettuazione della comunicazione necessaria entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  • versamento di una sanzione pari a 250 euro.

La possibilità di sanare le omissioni relative alla cedolare secca avvalendosi della remissione in bonis è già stata confermata a più riprese dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla tardiva presentazione del modello RLI per l’esercizio dell’opzione.

La risposta all’interpello n. 530 del 28 ottobre 2022 apre quindi le porte alla regolarizzazione anche in caso di tardiva comunicazione della revoca della cedolare secca.

Una possibilità che è tuttavia subordinata al rispetto di specifiche condizioni che evidenziano come la scelta comunicata tardivamente non sia un mero ripensamento.

L’accesso alla remissione in bonis per la tardiva comunicazione di revoca della cedolare secca sarà quindi ammesso in caso di adozione di un comportamento coerente, ossia:

  • aver tempestivamente comunicato al conduttore la propria decisione di revocare l’opzione;
  • non aver corrisposto l’imposta sostitutiva con riferimento all’anno in cui si intende revocare l’opzione.
Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 530 del 28 ottobre 2022
Tardiva comunicazione revoca regime cedolare secca - Remissione in bonis - Articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23

Revoca cedolare secca con presentazione modello RLI e versamento sanzione di 250 euro

Al pari della tardiva presentazione del modello RLI per l’applicazione della cedolare secca, la remissione in bonis:

“per motivi di equità e trasparenza che caratterizzano i rapporti con l’Amministrazione finanziaria, si ritiene applicabile anche alla comunicazione tardiva della revoca del regime in parola l’istituto appena richiamato, ove si riscontri un comportamento coerente con la scelta comunicata in ritardo.”

Al contribuente che intende revocare tardivamente l’opzione per la cedolare secca è quindi richiesto di procedere secondo i seguenti passaggi:

  • inviare il modello RLI con la revoca entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ovvero entro il prossimo 30 novembre 2022 per l’anno in corso;
  • versare, senza possibilità di compensazione, la sanzione minima di 250 euro per la remissione in bonis;
  • versare tardivamente, ove non già corrisposta, l’imposta di registro, maggiorata degli interessi e delle sanzioni di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, riducibili mediante il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso;
  • assoggettare il canone di locazione ad imposta ordinaria e compilare la dichiarazione annuale in modo coerente con la scelta fatta.

Questi i passaggi che legittimano quindi l’applicazione dell’IRPEF in luogo della cedolare secca anche in caso di omissione nell’invio del modello RLI per la revoca dell’opzione.

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