Cassa integrazione 2023: a chi spetta, come funziona e novità

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Come funziona la cassa integrazione nel 2023? Chi può richiedere la CIG ordinaria, straordinaria o in deroga? Tutte le regole e le novità per l'anno in corso

Cassa integrazione 2023: a chi spetta, come funziona e novità

Con la fine dell’emergenza sanitaria, nel 2023 sono calate notevolmente le ore di cassa integrazione autorizzate rispetto agli anni passati, in cui si è dimostrato uno strumento fondamentale.

La CIG resta comunque una delle misure principali in materia di ammortizzatori sociali.

Permette ai lavoratori di aziende in situazioni di difficoltà che hanno dovuto interrompere o sospendere l’attività lavorativa di ricevere una integrazione salariale.

Di seguito una carrellata sulle regole alla base della cassa integrazione e sulle novità in vigore nell’anno in corso introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 e dal decreto lavoro.

Cassa integrazione 2023: a chi spetta, come funziona e novità

Cassa integrazione: cos’è e a cosa serve?

La cassa integrazione è uno degli ammortizzatori sociale attivi in Italia, cioè una misura che offrire sostegno economico ai lavoratori dipendenti delle aziende che si trovano in situazioni di difficoltà.

Si tratta nello specifico di una integrazione salariale che viene riconosciuta in presenza di un rapporto di lavoro con l’obiettivo di garantire un supporto economico ai lavoratori.

Le ultime modifiche più consistenti alla disciplina, il decreto legislativo n. 148 del 2015, sono arrivate con la Legge di Bilancio 2022 che ha rivisto in più punti la normativa, anche alla luce dell’utilizzo durante l’emergenza Covid, estendendo la platea dei destinatari degli ammortizzatori sociali, migliorando le prestazioni e costruendo un sistema di ammortizzatori sociali più inclusivo, realizzato tramite il principio dell’universalismo “differenziato”.

A gestire gli ammortizzatori sociali è l’INPS che, in presenza di avvenimenti che portano alla riduzione o sospensione dell’attività, eroga una parte dello stipendio ai dipendenti delle aziende, direttamente o tramite conguaglio al datore di lavoro.

Esistono diverse tipologie di situazioni che consentono l’accesso alla cassa integrazione e di conseguenza sono disponibili specifiche tipologie di intervento: cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga.

Il trattamento di integrazione spetta dal 1° gennaio 2022 a tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti, che abbiano svolto almeno 30 giornate di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto.

CIG ordinaria 2023, come funziona e chi può richiederla

La cassa integrazione ordinaria (CIGO) anche per il 2023 può essere richiesta dai datori di lavoro per integrare o sostituire la retribuzione dei dipendenti che so sono visti sospendere o ridurre l’attività per via di:

  • situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
  • situazioni temporanee di mercato.

La temporaneità implica la previsione certa della ripresa dell’attività lavorativa.

Come indicato all’articolo 10 del Dlgs n. 148/2015 che disciplina la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, possono richiedere la CIGO tutti i datori di lavoro che rientrano nelle seguenti categorie:

  • imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  • cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
  • imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • imprese addette all’armamento ferroviario;
  • imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  • imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  • imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Quando si verificano sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa i datori di lavoro devono comunicare in via preventiva ai sindacati le cause che hanno comportato la riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata della sospensione/riduzione e il numero di lavoratori interessati.

Per poter beneficiare dell’integrazione è necessario presentare un’apposita domanda all’INPS. Una volta effettuate tutte le verifiche il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all’80 per cento della retribuzione giornaliera, calcolata in base alle ore non lavorate.

Di norma la durata massima è di 13 settimane continuative, le quali possono essere prorogate trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane nel cosiddetto biennio mobile.

CIG straordinaria 2023, come funziona e chi può richiederla

Al fianco della CIGO c’è la CIGS, cioè la cassa integrazione straordinaria, che viene riconosciuta quando si verificano eventi aziendali strutturali, come ad esempio riorganizzazioni, crisi o contratti di solidarietà.

L’integrazione spetta ai lavoratori dipendenti di diverse categorie di datori di lavoro che si trovano in difficoltà per motivi che non possono risolversi in un breve periodo. Bisogna, però, tenere anche conto del numero di dipendenti impiegati nei sei mesi precedenti la domanda.

Lavoratori impiegati Categorie di aziende
Mediamente più di 15 dipendenti a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini;

b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;

c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;

d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbia comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;

e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;

f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;

g) imprese di vigilanza
Più di 50 dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti a) imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;

b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici
A prescindere dal numero dei dipendenti a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale;

b) partiti e movimenti politici

La durata massima della CIGS dipende dalle specifiche causali utilizzate ma in ogni caso non può superare i 24 mesi nell’arco di un quinquennio.

Anche in questo caso i datori di lavoro devono inviare la comunicazione alle organizzazioni sindacali per accedere alla cassa integrazione straordinaria. La domanda però andrà trasmessa anche al Ministero del Lavoro oltre che all’INPS.

Allo stesso modo della CIGO, ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale pari all’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.

CIG in deroga 2023, come funziona e chi può richiederla

La cassa integrazione in deroga (CIGD) spetta alle aziende che non possono accedere a CIGO e CIGS.

Questo particolare trattamento di integrazione salariale, infatti, può essere richiesto:

  • dalle imprese nella definizione del codice civile (articolo n. 2082);
  • i piccoli imprenditori;
  • cooperative sociali.

Il trattamento viene essere concesso ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, che abbiano maturato un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento.

La sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa deve essere ricondotta alle seguenti causali:

  • situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
  • situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
  • crisi aziendali;
  • ristrutturazione o riorganizzazione.

Le domande di accesso alla CIG in deroga devono essere trasmesse dal datore di lavoro alla Regione competente.

La circolare INPS sulle principali novità previste dall’ultima Legge di Bilancio

Nel documento di prassi pubblicato a inizio anno l’INPS ha comunicato tutte le novità che la Legge di Bilancio 2023 e il decreto Milleproroghe hanno introdotto in materia di ammortizzatori sociali.

L’istituto ha fornito una panoramica completa delle misure nella circolare n. 4 pubblicata lo scorso 16 gennaio.

Nello specifico le novità riguardano una serie di aspetti diversi:

  • incremento del fondo sociale per occupazione e formazione a partire dal 2023;
  • prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese che operano in aree di crisi industriale complessa;
  • proroga per il 2023 della misura di sostegno al reddito per i lavoratori dei call center;
  • proroga della CIGS per le aziende che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, ai fini della gestione degli esuberi di personale
  • conferma del trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dall’attività o impiegati a orario ridotto che sono impiegati da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria.
  • conferma del trattamento straordinario di integrazione salariale per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento di crisi complessi;
  • conferma dell’intervento straordinario di integrazione salariale per gli accordi di transizione occupazionale, per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale.
  • trattamento straordinario di integrazione salariale con causali riferite a processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.

Il decreto Milleproroghe, poi, ha previsto la proroga del termine di adeguamento dei decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali al 30 giugno 2023.

Tutti i dettagli sono contenuti nel testo integrale della circolare INPS n. 4/2023.

INPS - Circolare n. 4 del 16 gennaio 2023
Anno 2023. Sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie

Le novità del decreto lavoro

Il decreto lavoro, oltre a prevedere i nuovi strumenti che sostituiranno il reddito di cittadinanza e un nuovo taglio del cuneo fiscale, ha introdotto anche delle novità in materia di cassa integrazione.

Nello specifico ha previsto un intervento che concede un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria per le aziende in crisi e difficoltà.

Si prevede, infatti, la possibilità di autorizzare, in deroga alla disciplina generale, un nuovo periodo di cassa integrazione straordinaria per il biennio 2022-2023 per le aziende che non sono riuscite a completare i piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per via di cause non imputabili al datore di lavoro. Rientrano in questa casistica anche le imprese in stato di liquidazione.

Il nuovo periodo di intervento può coprire l’arco temporale dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, per un massimo, quindi, di 15 mesi complessivi. Viene concesso in continuità con quello autorizzato in precedenza con l’obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali delle aziende e garantire una tutela del reddito per i lavoratori coinvolti.

Tutte le istruzioni a riguarda sono state fornite dall’INPS nel messaggio n. 2512 del 4 luglio 2023.

La cassa integrazione per eventi climatici

La cassa integrazione spetta anche nell’eventualità di eventi climatici straordinari come può esserlo ad esempio l’emergenza caldo. Le eccezionali emergenze climatiche rientrano infatti tra gli eventi oggettivamente non evitabili.

In questi giorni caratterizzati dalle alte temperature è tornato alla ribalta il tema dei rischi legati al caldo che richiedono azioni da parte dei datori di lavoro per la tutela dei lavoratori.

Come sottolineato sia dall’INPS che dall’Ispettorato del Lavoro, per evitare le conseguenze negative delle temperature estreme negli ambienti di lavoro è necessario tenere in considerazione gli orari, le mansioni, il luogo di lavoro e le caratteristiche del singolo lavoratore.

Inoltre, nel caso di temperature superiori a 35° è possibile richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria, con causale “eventi meteo”. La temperatura effettiva può anche essere inferiore se quella percepita è molto elevata.

Tra i settori che richiedono maggiori tutele ci sono infatti:

  • l’edilizia civile e stradale, in particolare i cantieri e i siti industriali;
  • il comparto estrattivo;
  • il settore agricolo e della manutenzione del verde;
  • il comparto marittimo e balneare.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla nota n. 5056 dell’INL pubblicata il 13 luglio e al messaggio INPS n. 2729 del 20 luglio 2023.

A fine luglio, inoltre, il Governo ha approvato un nuovo decreto per far fronte all’emergenza caldo introducendo diverse misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in relazione al periodo compreso tra luglio e dicembre 2023.

Si prevede, infatti, la neutralizzazione dei periodi di cassa integrazione ordinaria per emergenza climatica ai fini del calcolo dei limiti di durata massima, i quali non saranno appunto conteggiati. Gli stessi interventi sono previsti anche in relazione alla CISOA, la Cassa integrazione agricola.

Nel 2023 sono in vigore anche le misure introdotte in favore dei datori di lavoro dei cittadini e delle cittadine in possesso dei requisiti richiesti e che si trovano o che lavorano nelle zone dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana colpite dall’alluvione dello scorso maggio.

Il nuovo ammortizzatore sociale unico previsto dal DL Alluvione, però, rappresenta una novità in quanto non è riconducibile ad altre forme di CIG e non è compatibile con gli altri strumenti di integrazione salariale standard.

I datori di lavoro possono presentare la domanda di accesso alla cassa integrazione legata all’alluvione per un’ampia platea di cittadini e cittadine a partire dallo scorso 15 giugno.

Con la circolare n. 53 del 2023 l’INPS ha fornito tutte le istruzioni da seguire, integrata poi con le precisazioni dei messaggi n. 2215 del 14 giugno e n. 2325 del 22 giugno. Nuovi dettagli, inoltre, sono stati forniti il 1° agosto tramite il messaggio n. 2857.

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