Cassa integrazione per lavoratrici e lavoratori colpiti dall’alluvione: domanda dal 15 giugno

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Il DL Alluvione ha introdotto la cassa integrazione per i lavoratori e le lavoratrici delle zone colpite dagli eventi climatici. I datori di lavoro possono inviare la domanda dallo scorso 15 giugno. Dall'INPS arrivano nuove istruzioni da seguire dopo quelle comunicate nella circolare numero 53 del 2023

Cassa integrazione per lavoratrici e lavoratori colpiti dall'alluvione: domanda dal 15 giugno

Si può inviare dal 15 giugno la domanda per ottenere la cassa integrazione emergenziale, uno degli aiuti previsti dal Decreto Alluvione.

La richiesta deve essere presentata dai datori di lavoro dei cittadini e delle cittadine in possesso dei requisiti richiesti e che si trovano o che lavorano nelle zone dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana colpite dagli eventi climatici.

Con la circolare numero 53 del 2023 l’INPS ha fornito tutte le istruzioni da seguire, integrata con le precisazioni del messaggio numero 2215 del 14 giugno. Nuovi dettagli poi sono stati forniti il 1° agosto con il messaggio numero 2857.

La misura di sostegno viene erogata con pagamento diretto da parte dell’INPS. Sono stati stanziati in totale 620 milioni di euro.

Come per i trattamenti di integrazione salariale per il 2023 l’importo massimo mensile che viene riconosciuto è di 1.244,36 euro netti.

La cassa integrazione legata all’alluvione, però, non è riconducibile ad altre forme di CIG dato che rappresenta una novità:

“La nuova misura di sostegno introdotta dall’articolo 7 del decreto–legge n. 61/2023, erogata direttamente dall’Istituto ai lavoratori dipendenti del settore privato in possesso dei requisiti illustrati (...) per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, si qualifica come un nuovo “ammortizzatore sociale unico”, comprensivo di relativa contribuzione figurativa, differente dai vari trattamenti oggi esistenti (Cassa integrazione ordinaria; Assegno di integrazione salariale; Cassa integrazione speciale operai agricoli) e si affianca a questi ultimi ai fini di gestire in modo adeguato e più snello la situazione emergenziale di cui trattasi”.

Precisa l’INPS.

La misura, pertanto, non è compatibile con gli altri strumenti di integrazione salariale standard di cui possono beneficiare i datori di lavoro. Se la richiesta è già inoltrata è ad ogni modo possibile annullare l’istanza e richiedere l’accesso alla cassa integrazione emergenziale.

Domanda dal 15 giugno per la cassa integrazione del DL alluvione

Dal 15 giugno i datori di lavoro possono presentare la domanda di accesso alla cassa integrazione legata all’alluvione per un’ampia platea di cittadini e cittadine:

  • lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, sono impossibilitati a prestare attività lavorativa presso datori di lavoro con sede legale/unità operative, anche se si tratta di un solo settore produttivo, nei territori colpiti in Emilia Romagna, nella Marche e in Toscana che, in conseguenza degli eventi alluvionali, hanno sospeso l’attività lavorativa, ma anche nel caso in cui sia impossibile raggiungere il datore di lavoro che si trova fuori dalle zone colpite;
  • lavoratori agricoli che si trovano nelle seguenti condizioni alla data del 1° maggio 2023:
    • a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, hanno un rapporto di lavoro attivo e sono impossibilitati a prestare attività lavorativa che si svolge in uno dei Comuni colpiti;
    • hanno un rapporto di lavoro attivo e sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni interessati e sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che svolgono attività lavorativa oltre le zone colpite;
    • a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo e sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché si svolge in uno dei Comuni colpiti;
    • sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati, non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo, sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023 e sono impossibilitati a recarsi la lavoro presso datori di lavoro che svolgono l’attività lavorativa al di fuori dei territori colpiti.

In questi ultimi due casi la cassa integrazione è riconoscibile dall’assunzione.

Sulla data da considerare per la verifica dei requisiti con il messaggio numero 2215 del 14 giugno 2023, l’INPS ha precisato:

“Con riferimento al momento temporale in cui, ai fini dell’ammissione alla menzionata tutela, i lavoratori subordinati del settore privato devono essere residenti, domiciliati o risultare alle dipendenze di un datore di lavoro che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell’allegato 1 al decreto–legge n. 61/2023, considerato che il 1° maggio è un giorno festivo, la suddetta data deve intendersi differita al primo giorno lavorativo successivo (2 maggio 2023)”.

INPS - Messaggio numero 2215 del 14 giugno 2023
Precisazioni sulla circolare numero 53 dell’8 giugno 2023.

L’impossibilità di recarsi al lavoro è collegata ai seguenti fattori, da indicare in fase di richiesta e da documentare adeguatamente:

  • un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso allo straordinario evento emergenziale;
  • interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione;
  • inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;
  • inagibilità della abitazione di residenza o domicilio;
  • condizioni di salute di familiari conviventi;
  • ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili agli eventi climatici.

A prescindere dalle condizioni che determinano la possibilità di beneficiare della misura di sostegno, dovrà essere sempre il datore di lavoro a presentare domanda per ottenere la cassa integrazione legata all’alluvione.

La durata della cassa integrazione legata all’alluvione può arrivare fino a 15 giorni o fino a 90 giorni.

Tipologia di lavoratrici e lavoratoriDurata
Lavoratori subordinati del settore privato – che risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso datori di lavoro che hanno sede legale/operativa in uno dei Comuni ricompresi nell’allegato n. 1 al decreto–legge n. 61/2023 – impossibilitati a prestare attività lavorativa Per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, fino ad un massimo di 90
Lavoratori subordinati del settore privato – che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati – impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati al di fuori dei territori individuati dal DL Alluvione Per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, fino ad un massimo di 15
Lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso datori di lavoro che svolgono l’attività lavorativa in uno dei Comuni alluvionati Per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, fino ad un massimo di 90
Lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, hanno un rapporto di lavoro attivo e che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati, impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che operano al di fuori dei comuni alluvionati medesimi Per le giornate di mancata prestazione di attività lavorativa, fino ad un massimo di 15
Lavoratori agricoli senza rapporto di lavoro in essere al 1° maggio 2023, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché alle dipendenze di datori di lavoro che operano in uno dei Comuni alluvionati, ovvero residenti o domiciliati nei Comuni negli stessi Comuni Per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte quelle lavorate nell’anno in corso, fino ad un massimo di 90
Lavoratori agricoli senza rapporto di lavoro in essere al 1° maggio 2023, che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati, impossibilitati a recarsi a lavoro presso datori di lavoro che operano al di fuori dei Comuni alluvionati Per le giornate di mancata prestazione di attività lavorativa, fino ad un massimo di 15

“Ai sensi di quanto previsto dal quinto comma dell’articolo 7 del decreto–legge n. 61/2023, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, la misura di sostegno di cui trattasi, per le giornate di sospensione delle attività lavorativa, è equiparata a lavoro ai fini della maturazione del diritto delle prestazioni di disoccupazione agricola e del calcolo delle stesse”.

Si legge nella circolare.

Come presentare domanda per la cassa integrazione del DL alluvione: le istruzioni da seguire

La scadenza per presentare domanda di accesso alla cassa integrazione prevista dal DL Alluvione è fissata entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa.

La data non ha carattere decadenziale ma è necessario rispettare i tempi per fare in modo che l’INPS eroghi in maniera tempestiva le somme ai lavoratori e alle lavoratrici che ne hanno diritto.

Dal punto di vista pratico le imprese dovranno compilare un flusso informativo, esclusivamente in formato .csv, con i dati dei destinatari della misura.

Il documento dovrà essere trasmesso all’INPS tramite il sistema della Comunicazione Bidirezionale, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente / Contatti, sotto la voce “CIGO- CIGS - Solidarietà”, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”.

L’allegato 3 alla circolare numero 53 del 2023 rappresenta il modello da seguire.

INPS - Circolare numero 53 dell’8 giugno 2023
Allegato 3

Tutte le istruzioni sono contenute nel testo integrale del documento.

INPS - Circolare numero 53 dell’8 giugno 2023
Cassa integrazione emergenziale - Le istruzioni INPS per la domanda

Con il nuovo messaggio n. 2857, pubblicato il 1° agosto 2023, l’INPS è tornato sulla materia fornendo alcuni chiarimenti e istruzioni operative per quanto riguarda il riconoscimento della misura in favore dei lavoratori somministrati che svolgevano o svolgono l’attività in sedi produttive/operative nei territori colpiti ma che però risultano formalmente alle dipendenze di agenzie di somministrazione con sede in località diverse.

A questi proposito, l’Istituto chiarisce come ai fini del riconoscimento del nuovo ammortizzatore sociale la sede di lavoro rilevante deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere dunque da dove è ubicata la sede dell’agenzia di somministrazione.

Al contrario, la prestazione non potrà essere riconosciuta se il lavoratore somministrato dipende da un’agenzia con sede nei territori colpiti ma lavorava in altri territori.

Tutti i dettagli sulle informazioni aggiuntive da inserire nella domanda sono illustrate all’interno del messaggio n. 2857/2023.

INPS - Messaggio n. 2857 del 1° agosto 2023
Sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori colpiti dall’eccezionale evento meteorologico che ha interessato in particolare la Regione Emilia-Romagna. Riconoscimento della misura di integrazione al reddito in favore dei lavoratori somministrati.

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