Cassa integrazione e sostegno al reddito: dall’INPS tutte le novità per il 2023

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

L'INPS nella circolare n. 4 del 16 gennaio riepiloga tutte le misure in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie previste dalla Legge di Bilancio 2023 e dal decreto Milleproroghe. Tra queste la cassa integrazione, il congedo parentale e l'adeguamento ai fondi di solidarietà

Cassa integrazione e sostegno al reddito: dall'INPS tutte le novità per il 2023

Quali sono le principali misure in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie nel 2023?

L’INPS nella circolare n. 4 del 16 gennaio fornisce il quadro completo dei provvedimenti già in vigore dagli anni precedenti e delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 e dal Decreto Milleproroghe.

L’Istituto passa in rassegna le varie tipologie di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, dalla cassa integrazione per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa a quella per i lavoratori dei call center.

Da segnalare la proroga del termine per l’adeguamento dei fondi di solidarietà bilaterali, con la nuova scadenza che passa al 30 giugno 2023.

Novità importanti anche per quanto riguarda il congedo parentale, con l’innalzamento dell’indennità di retribuzione.

Cassa integrazione e sostegno al reddito: dall’INPS tutte le novità per il 2023

Tramite la circolare n. 4 pubblicata il 16 gennaio, l’INPS fornisce una sintesi di tutte le principali misure in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie previsti dalla Legge di Bilancio 2023 e dal Decreto Milleproroghe per l’anno in corso.

L’Istituto si sofferma in particolar modo sugli interventi previsti quanto riguarda la cassa integrazione, i vari trattamenti di sostegno al reddito, il congedo parentale e la proroga del termine di adeguamento dei decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali ma anche sui provvedimenti che continueranno ad essere in vigore anche nel 2023.

Cassa integrazione: disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Le misure previste dalla Legge di Bilancio 2023 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro sono specificate all’articolo 1, commi da 324 a 329 e comma 510.

Nello specifico, la Manovra incrementa di 250 milioni di euro il Fondo sociale per occupazione e formazione a partire dal 2023. 70 milioni di euro a valere su tale fondo, poi, sono dedicati alla prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese che operano in aree di crisi industriale complessa.

Viene prorogata per il 2023 la misura di sostegno al reddito per i lavoratori dei call center, con una spesa di 10 milioni di euro. Questa prevede l’erogazione di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale.

Infine, viene estesa al 2023 anche la possibilità di accedere alla CIGS per le aziende che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, ai fini della gestione degli esuberi di personale. Per la misura sono stati stanziati 50 milioni di euro e potrà essere concessa per massimo 12 mesi direttamente al lavoratore.

Cassa integrazione: le altre disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in vigore

Nella circolare n. 4 l’INPS riassume anche le altre principali disposizioni in materia di cassa integrazione in vigore nel 2023.

Anche quest’anno sarà concesso il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dall’attività o impiegati a orario ridotto che sono impiegati da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria. La proroga è stata prevista per il triennio 2021-2023 dalla Legge di Bilancio 2021.

La Manovra 2022, invece, ha prorogato fino al 2024 la misura che prevede il trattamento straordinario di integrazione salariale per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento di crisi complessi.

Le imprese con rilevanza economica strategica e problematiche occupazionali, infatti, possono richiedere un ulteriore periodo di CIGS di diversa durata a seconda della causale.

CausaleDurata
Crisi aziendale 6 mesi
Riorganizzazione aziendale 12 mesi
Contratto di solidarietà 12 mesi

Nel 2023 continuerà ad essere applicato anche l’intervento straordinario di integrazione salariale per gli accordi di transizione occupazionale, per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale. Anche in questo caso è possibile richiedere un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria di 12 mesi.

Possono usufruirne i datori di lavoro che nei sei mesi precedenti hanno occupato almeno 15 dipendenti.

Infine, per il 2023 sarà possibile ricorrere al trattamento straordinario di integrazione salariale con causali riferite a processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.

La misura è rivolta ai datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della CIGS ma che non possono accedere ad ulteriori trattamenti perché hanno raggiunto i limiti massimi nel quinquennio mobile. Il trattamento può avere una durata di massimo 52 settimane, fruibili dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

Le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali previste dal decreto Milleproroghe

Tra le varie misure estese dal Decreto Milleproroghe ci sono anche quelle di competenza del Ministero del Lavoro. L’INPS nella circolare n. 4 si sofferma su quelle attinenti agli ammortizzatori sociali, specificate ai commi 3 e 5 dell’articolo 9.

Il primo provvedimento riguarda la proroga del termine di adeguamento dei decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali che slitta di sei mesi, al 30 giugno 2023.

Come previsto dalla Legge di Bilancio 2022, infatti, è stato assegnato ai fondi di solidarietà bilaterali un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove disposizioni della riforma degli ammortizzatori sociali.

In caso di mancato adeguamento, i datori di lavoro dei relativi settori confluiscono nel fondo di integrazione salariale (FIS). La scadenza precedentemente fissata al 31 dicembre 2022, quindi, viene spostata al 30 giugno. Tutte le indicazioni sono fornite nella circolare n. 18/2022 dell’Istituto.

Il decreto Milleproroghe ha previsto anche una norma per considerare valide le domande di accesso alla prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale, a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, inviate tra gennaio e settembre 2022.

Congedo parentale: le novità della Legge di Bilancio 2023

Infine, per quanto riguarda il congedo parentale, la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto un’importante novità a sostegno delle famiglie.

L’articolo 1, comma 359, infatti, prevede l’innalzamento dal 30 all’80 per cento dell’indennità di retribuzione per un massimo di un mese di un congedo e fino al sesto anno di vita del bambino.

La nuova misura può essere fruita da entrambi i genitori e si applica nei confronti di lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo, maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2022. L’INPS provvederà a fornire tutte le istruzioni a riguardo tramite un’apposita circolare.

INPS - Circolare n. 4 del 16 gennaio 2023
Anno 2023. Sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie

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