Decreto lavoro: le istruzioni INPS per la cassa integrazione straordinaria

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Arrivano le istruzioni INPS per la fruizione della cassa integrazione straordinaria per le imprese in crisi e difficoltà. Si tratta dell'intervento previsto dal decreto lavoro

Decreto lavoro: le istruzioni INPS per la cassa integrazione straordinaria

Il decreto lavoro ha previsto anche un intervento che concede un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria per le aziende in crisi e difficoltà.

Si tratta delle imprese, anche in liquidazione, già destinatarie di un precedente intervento di CIGS che nel corso del 2022 non sono riuscite a completare i piani di riorganizzazione e ristrutturazione previsti inizialmente per motivi non imputabili al datore di lavoro.

Il nuovo periodo di intervento è in continuità con il precedente e si colloca nel periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023. L’INPS ha messo a disposizione il nuovo codice evento147 - situazioni di perdurante crisi e difficoltà - art. 30 D.L. 48/23”.

Decreto lavoro: le istruzioni INPS per la cassa integrazione straordinaria

L’INPS con il messaggio n. 2512 del 4 luglio 2023 fornisce le istruzioni per le imprese che possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dal decreto lavoro.

Dopo un lungo iter parlamentare, il testo della legge di conversione del decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio.

Oltre alle misure come l’introduzione dell’assegno di inclusione, che sostituirà il reddito di cittadinanza dal 1° gennaio, e il nuovo taglio del cuneo fiscale, il provvedimento contiene anche la nuova disposizione in materia di CIGS.

Nello specifico, l’articolo 30 del DL n. 48/2023 prevede la possibilità di autorizzare, in deroga alla disciplina generale, un nuovo periodo di cassa integrazione straordinaria per il biennio 2022-2023 per le aziende che non sono riuscite a completare i piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per via di cause non imputabili al datore di lavoro. Rientrano in questa casistica anche le imprese in stato di liquidazione.

L’INPS, dunque, comunica le istruzioni per la corretta gestione del trattamento di integrazione salariale.

Il nuovo periodo viene concesso in continuità con quello autorizzato in precedenza e il trattamento ha l’obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali delle aziende e garantire una tutela del reddito per i lavoratori coinvolti. Nello specifico, il nuovo periodo di intervento può coprire l’arco temporale dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, per un massimo, quindi, di 15 mesi complessivi.

CIGS per imprese in crisi e difficoltà: istituito il nuovo codice evento

Il trattamento di CIGS delineato dal decreto lavoro, dunque, può essere concesso in deroga a tutti i limiti di durata (definiti dagli articoli 4 e 22 del Dlgs n. 148/2015), compreso quello che prevede, per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, l’autorizzazione di sospensioni del lavoro fino al massimo dell’80 per cento delle ore lavorabili nell’unità produttiva interessata.

“Per espressa previsione normativa, inoltre, al nuovo periodo di trattamenti non si applicano le disposizioni in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione della domanda previste, rispettivamente, dagli articoli 24 e 25 del D.lgs n. 148/2015.”

Il trattamento di integrazione salariale è concesso nel limite delle risorse stanziate, 13 milioni di euro per il 2023 e 0,9 milioni di euro il 2024. Sarà l’Istituto a monitorare le spese.

L’INPS ricorda che in caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro deve inviare all’INPS tutti i dati necessari per il versamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello del periodo di integrazione salariale. Se successivo entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

In caso di inadempienza, il pagamento della prestazione e i relativi oneri saranno a carico del datore di lavoro.

Per quanto riguarda le istruzioni procedurali, l’Istituto comunica che nell’ambito del codice intervento “333 nel “Sistema UNICO” è stato istituito il nuovo codice evento147 - situazioni di perdurante crisi e difficoltà - art. 30 D.L. 48/23”.

I pagamenti saranno effettuati tramite una procedura centralizzata.

INPS - Messaggio n. 2512 del 4 luglio 2023
Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale

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