Reddito di cittadinanza addio: dal 2024 arriva l’assegno di inclusione, requisiti e importi

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Tra le novità del Decreto Lavoro 2023 c'è l'assegno di inclusione, lo strumento che dal 2024 sostituirà il reddito di cittadinanza. Chi sono i nuovi beneficiari della misura e quale importo riceveranno?

Reddito di cittadinanza addio: dal 2024 arriva l'assegno di inclusione, requisiti e importi

Si sta per concludere l’iter di conversione in legge del Decreto Lavoro, con importanti novità, dal taglio del cuneo fiscale agli incentivi per l’occupazione giovanile.

Dopo l’approvazione con modificazioni al Senato il testo aggiornato sarà votato in settimana alla Camera.

L’assegno di inclusione, dunque, dal 2024 sarà il nuovo strumento per il contrasto alla povertà in sostituzione del reddito di cittadinanza. A ricevere il sussidio saranno i nuclei familiari con almeno un membro minorenne, disabile o con più di 60 anni.

Come per il RdC sono previsti requisiti relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno e alle condizioni economiche.

I beneficiari potranno ricevere un importo massimo di 500 euro mensili, 780 sommando il contributo per l’affitto, esenti da IRPEF. Il sostegno sarà erogato agli aventi diritto per 18 mesi, termine rinnovabile per un ulteriore anno.

Reddito di cittadinanza addio: dal 2024 arriva l’assegno di inclusione, requisiti e importi

Dopo un susseguirsi di diverse ipotesi, dalla MIA, la Misura di Inclusione Attiva, alla GIL, la Garanzia per l’inclusione, accompagnata da PAL e GAL, cioè la Prestazione di accompagnamento al lavoro e la Garanzia per l’attivazione lavorativa, dal prossimo anno sarà in vigore la nuova misura che andrà a sostituire il reddito di cittadinanza, abolito dalla Legge di Bilancio 2023.

A prevederla è il Decreto Lavoro (DL n. 48/2023) attualmente in fase di conversione in legge. Un iter che ha introdotto diverse novità anche per quel che riguarda il sostegno in questione.

Il nuovo assegno di inclusione è una misura di contrasto alla povertà, che prevede un sussidio economico erogato solamente in favore dei nuclei familiari con almeno una persona:

  • minorenne;
  • con disabilità;
  • con più di 60 anni.

Inoltre, è necessario essere in possesso di specifici requisiti relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e a specifiche condizioni economiche.

Come si legge nel testo ufficiale del Decreto Lavoro, i nuclei familiari, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, devono rispettare le seguenti condizioni:

  • Requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno:
    • il richiedente deve essere cittadino UE o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure titolare dello status di protezione internazionale;
    • residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
    • residente in Italia (requisito esteso anche ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza).
  • Requisiti relativi alla condizione economica:
    • il nucleo familiare del richiedente deve avere un valore ISEE valido non superiore a 9.360 euro;
    • un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza corrispondente (in caso di nucleo composto interamente da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni oppure da persone con almeno 67 anni e da altri familiari disabili o non autosufficienti, la soglia sale a 7.560 euro annui moltiplicata per la scala di equivalenza);
    • un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
    • un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000, euro, incrementati di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo (questi massimali sono incrementati di altri 5.000 euro per ogni componente disabile e di 7.500 euro per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente).
  • Requisiti relativi al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita:
    • nessun componente del nucleo deve risultare intestatario o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi precedenti;
    • nessun componente del nucleo deve risultare intestatario o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto o aeromobili;
    • non essere stati sottoposti a misura cautelare o di prevenzione e non essere stati condannati in via definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta.

La scala di equivalenza è pari a 1 ed è incrementata fino a un massimo di 2,2 e ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Nello specifico, si incrementa di:

  • 0,50 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente;
  • 0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
  • 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura;
  • 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;
  • 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo

Sono questi i nuovi valori della scala di equivalenza, frutto di uno degli emendamenti presentati al testo del DDL di conversione approvato durante il passaggio al Senato.

Assegno di inclusione: quanto spetta ai beneficiari del nuovo sussidio

Qual è l’importo che riceveranno i beneficiari dell’assegno di inclusione?

Come si legge nel testo del Decreto Lavoro, il beneficio mensile non potrà avere un importo inferiore a 480 euro all’anno, esenti da IRPEF.

I nuclei familiari beneficiari potranno ricevere fino a 6.000 euro annui, quindi 500 euro al mese, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Il limite sale a 7.560 euro annui nel caso di nucleo familiare composto interamente da persone di età pari o superiore a 67 anni o da persone con più di 67 anni e da altri familiari disabili o non autosufficienti.

A questi si aggiunge un ulteriore contributo per l’affitto di massimo 280 euro mensili.

L’assegno di inclusione si richiede presentando l’apposita domanda in modalità telematica all’INPS o presso i CAF convenzionati.

Il beneficio verrà erogato con cadenza mensile, per un periodo massimo di 18 mesi, e può essere rinnovato per un ulteriore anno. L’importo spettante sarà pagato dall’Istituto attraverso uno strumento di pagamento elettronico, la Carta di inclusione.

Il nucleo beneficiario dovrà sottoscrivere un patto di attivazione digitale e aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa. Il percorso viene definito nell’ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

Inoltre, i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 59 anni e non sono considerati “fragili”, perdono il beneficio se rifiutano un’offerta di lavoro con precise caratteristiche.

Un altro intervento approvato in Senato modifica proprio la parte relativa all’offerta di lavoro che deve essere accetta se:

  • riferita a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza su tutto il territorio nazionale;
  • riferita a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno;
  • prevede una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi;
  • riferita a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, nel caso in cui il luogo di lavoro non dista più di 80 km dal domicilio del soggetto o è raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

L’obbligo di accettare offerte su tutto il territorio nazionale viene meno se nel nucleo familiare sono presenti figli con meno di quattordici anni, anche nel caso in cui i genitori siano legalmente separati. In questo caso l’offerta va accettata se il luogo di lavoro è a meno di 80 km o raggiungibile in massimo due ore con i mezzi pubblici.

Per favorire l’occupazione, sono previsti dei bonus assunzione per i datori di lavoro che impiegano i beneficiari dell’assegno di inclusione. A questi sarà riconosciuto, per un anno, un esonero contributivo del 100 per cento nel limite di 8.000 euro.

In caso di attività di lavoro da parte di uno o più componenti del nucleo familiare durante l’erogazione dell’assegno di inclusione, il reddito da lavoro percepito non contribuisce alla determinazione del beneficio economico, nel limite massimo di 3.000 euro lordi annui.

Una ulteriore prestazione economica, il Supporto per la formazione e il lavoro, viene riconosciuta dal 1° settembre 2023 ai soggetti occupabili che si trovano in condizioni di povertà assoluta e fanno parte di nuclei familiari che non possiedono i requisiti per l’assegno di inclusione oppure che non sono calcolati nella scala di equivalenza.

Questi riceveranno un contributo diverso, con l’obiettivo di sostenerli durante il percorso di inserimento lavorativo.

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