Bonus prima casa under 36, limite di 40.000 euro anche con ISEE corrente

Anna Maria D’Andrea - Modello Isee

Bonus prima casa under 36, è valido anche il modello ISEE corrente per determinare il rispetto del limite di 40.000 euro. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 12/2021, che legittima l'uso dell'attestazione aggiornata in caso di variazioni di reddito e patrimonio.

Bonus prima casa under 36, limite di 40.000 euro anche con ISEE corrente

Bonus prima casa under 36, vale anche l’ISEE corrente per attestare il rispetto del limite dei 40.000 euro.

A specificarlo è la circolare n. 12 dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 14 ottobre 2021, che fornisce un focus sui requisiti per l’accesso alle agevolazioni fiscali previste dal decreto Sostegni bis per l’acquisto della prima casa da parte di giovani di età inferiore ai 36 anni.

Il modello ISEE corrente consente di fotografare in maniera più accurata la reale situazione economica del contribuente, considerando che in luogo di redditi e patrimoni dei due anni prima prende in considerazione la situazione relativa ai 12 mesi precedenti alla presentazione della DSU.

Una regola volta a rendere più accurato il calcolo dell’ISEE in specifiche situazioni e che, anche alla luce delle difficoltà legate all’emergenza sanitaria, agevola l’accesso al bonus prima casa per i giovani under 36.

Bonus prima casa under 36, limite di 40.000 euro anche con ISEE corrente

Ai fini dell’accesso al bonus prima casa previsto dal decreto Sostegni bis è necessario, accanto al requisito dell’età, rispettare il limite relativo al modello ISEE.

Non bisognerà aver compiuto i 36 anni nell’anno solare in cui viene stipulato l’atto traslativo e il valore dell’ISEE dell’acquirente non dovrà superare il limite di 40.000 euro.

A soffermarsi sui requisiti specifici per beneficiare dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, del credito d’imposta in caso di acquisto di casa con IVA e dell’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui è la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 14 ottobre 2021.

Tra i punti che meritano di essere approfonditi vi sono le regole relative al modello ISEE che, si ricorda, è calcolato sulla base di redditi e patrimoni relativi al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU del nucleo familiare.

Il modello ISEE fotografa quindi una situazione “vecchia” di due anni e, in caso di peggioramento della propria condizione reddituale o patrimoniale, può far venir meno il diritto a bonus e agevolazioni riconosciute entro specifici limiti.

Un rischio per il quale l’Agenzia delle Entrate corre ai ripari, ammettendo la possibilità per il contribuente che intende accedere al bonus prima casa di utilizzare il modello ISEE corrente che, a differenza dell’attestazione ordinaria, fotografa una situazione più recente e aggiornata.

Bonus prima casa under 36, quando si può presentare il modello ISEE corrente

Le regole relative alla presentazione del modello ISEE corrente sono disciplinate dal DPCM n. 159/2013, recentemente modificato dal decreto interministeriale del 5 luglio 2021.

Sulla base delle novità introdotte, a partire dal 1° aprile di ogni anno potrà essere presentato anche in caso di variazioni patrimoniali consistenti rispetto all’anno precedente.

Tenuto conto delle indicazioni operative fornite dall’INPS con il messaggio numero 3155 del 21 settembre 2021, si potrà quindi aggiornare la certificazione ISEE ordinaria in caso di variazioni significative della situazione lavorativa, economica o patrimoniale del nucleo familiare di riferimento della DSU.

I casi in cui è possibile richiedere il modello ISEE corrente, anche ai fini del rispetto del limite dei 40.000 euro per l’accesso al bonus prima casa, sono i seguenti:

  • sospensione, riduzione o perdita dell’attività lavorativa;
  • interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari;
  • diminuzione superiore al 25 per cento del reddito familiare complessivo (rispetto all’ISEE ordinario);
  • diminuzione superiore al 20 per cento della situazione patrimoniale (rispetto all’ISEE ordinario).

In caso di variazione solo dei redditi, il modello ISEE corrente avrà sei mesi di validità dalla data di presentazione del modello sostitutivo della DSU. Sarà valido fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione in caso di variazione di patrimoni o di ambedue le componenti, sia reddituale che patrimoniale.

In ogni caso, laddove intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

Bonus casa under 36, modello ISEE da richiedere prima del rogito

Il modello ISEE ai fini dell’accesso al bonus prima casa per i giovani under 36 dovrà essere richiesto prima della stipula dell’atto di acquisto.

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, il requisito ISEE dei 40.000 euro dovrà essere riscontrato alla data di stipula del contratto, e non è possibile per il contribuente ottenere un’attestazione che abbia validità retroattiva, rilasciata in una data successiva a quella dell’atto.

Sarà quindi alla data del rogito che il contribuente dovrà essere in possesso di un modello ISEE in corso di validità e la presentazione della DSU dovrà essere effettuata prima o contestualmente all’atto.

In sede di stipula dell’atto sarà infatti necessario provare di avere un valore ISEE non superiore ai 40.000 euro e, ai fini della prova dell’avvenuta richiesta, per l’Agenzia delle Entrate è opportuno indicare nell’atto il numero di protocollo relativo all’attestazione ISEE in corso di validità o della DSU presentata dal contribuente.

Bonus prima casa giovani under 36, non solo ISEE e età: gli ulteriori requisiti

Per completezza si specifica che, accanto ai requisti relativi all’età e al limite ISEE di 40.000 euro, l’agevolazione introdotta dal decreto Sostegni bis richiede il rispetto delle ulteriori condizioni previste per l’accesso al bonus prima casa, ossia:

  • avere o stabilire la propria residenza nel comune in cui l’immobile è ubicato entro 18 mesi dall’acquisto o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività;
  • dichiarare nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
  • dichiarare, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”, ovvero, in caso contrario, alienare l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

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