Bonus Covid Sostegni bis, 20 giorni per la domanda di riesame: le istruzioni INPS

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Bonus Covid previsti dal Decreto Sostegni bis, fino a 20 giorni dal rigetto per presentare la domanda di riesame. Le istruzioni per i lavoratori autonomi, dipendenti stagionali e dello spettacolo che hanno richiesto l'indennità arrivano con il messaggio INPS n. 3530 del 18 ottobre 2021.

Bonus Covid Sostegni bis, 20 giorni per la domanda di riesame: le istruzioni INPS

Bonus Covid previsti dal Decreto Sostegni bis: dall’INPS le istruzioni per presentare domanda di riesame.

Con il messaggio numero 3530 del 18 ottobre 2021 l’Istituto comunica di aver completato la prima fase di gestione delle istanze e spiega come richiedere la revisione delle domande respinte per non avere superato i controlli sui requisiti.

Si tratta, innanzitutto, delle richieste rigettate per l’indennità di 1.600 euro destinata ad alcune categorie di lavoratori danneggiate dalle chiusure dovute all’emergenza sanitaria, tra cui stagionali e dello spettacolo, per i mesi giugno e luglio 2021.

Ci sono, poi, quelle presentate dai lavoratori agricoli e dai pescatori autonomi ai quali, rispettivamente, il Decreto Sostegni bis ha concesso un bonus una tantum di 800 e 950 euro.

Tra questa ampia platea, chi ha già ricevuto la comunicazione di rigetto ha tempo 20 giorni dalla pubblicazione del messaggio per richiedere il riesame. In caso di domande respinte successivamente i 20 giorni decorrono dalla data della comunicazione di diniego.

Il richiedente può, seguendo le istruzioni dell’INPS, inviare ulteriore documentazione a sostegno della richiesta di riesame accedendo alla stessa sezione del sito tramite cui è stata presentata la domanda del bonus Covid.

Bonus Covid Sostegni bis, 20 giorni per la domanda di riesame: le istruzioni INPS

Entro 20 giorni dalla pubblicazione del messaggio numero 3530 o, se il rigetto è successivo, dalla data di comunicazione del rifiuto, il lavoratore interessato potrà inoltrare all’INPS domanda di riesame.

Così come per le indennità previste dal primo Decreto Sostegni, trascorso questo termine la domanda deve intendersi definitivamente respinta.

Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili sul sito dell’INPS avvalendosi del servizio denominato “Indennità Covid-19 (decreto Sostegni Bis 2021)”, alla voce “Esiti”.

In particolare, nella stessa sezione l’utente ha la possibilità di allegare i documenti richiesti per il riesame, da individuare in base al presupposto del rifiuto.

L’INPS, proprio per aiutare a capire quali sono le informazioni utili da inoltrare per richiedere il supplemento di istruttoria, mette a disposizione una tabella titolata “LEGENDA ESITI DI REIEZIONE” di seguito allegata.

INPS - allegato 1 del messaggio numero 3530 del 10 ottobre 2021
Scarica la LEGENDA ESITI DI REIEZIONE

In particolare, l’interessato può inviare la documentazione richiesta attraverso le seguenti modalità:

  • accedendo al link “Esiti” nel servizio denominato “Indennità Covid-19 (decreto Sostegni Bis 2021)” tramite l’apposita funzionalità che espone i motivi di reiezione;
  • inviando la documentazione alla Struttura territoriale di competenza via mail alla casella di posta istituzionale dedicata, istituita per ogni Sede INPS e denominata:

[email protected]”.

L’INPS specifica che l’interessato a cui è stata respinta la domanda perché presentata erroneamente per una categoria diversa può correggerla proprio attraverso la procedura di riesame.

Per le domande respinte viene infatti sempre visualizzato il seguente messaggio:

NOTA. Se l’utente ritiene di aver selezionato su tale domanda la errata categoria di appartenenza potrà, in caso di eventuale reiezione, presentare da questo stesso applicativo una richiesta di riesame”.

Tuttavia, se l’istanza di riesame con categoria diversa non sia sufficientemente motivata (ossia se ad esempio non è indicata in maniera chiara la corretta categoria di apparetenenza), questa sarà considerata non procedibile, con conseguente richiesta al cittadino di integrare le informazioni necessarie.

Bonus Covid Sostegni bis, domande di riesame: il riepilogo dei requisiti richiesti

Con l’istanza di riesame l’interessato richiede all’INPS di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di ciascuna categoria.

Nel dettaglio, si ricorda che i lavoratori ritenuti particolarmente colpiti dall’emergenza epidemiologica e ricompresi nella platea designata dal Decreto Sostegni bis, sono i seguenti:

  • lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

A costoro è stata riservata un’indennità, sulla falsa riga di quelle precedentemente previste, di 1.600 euro per i mesi di giugno e luglio 2021.

Il documento di prassi con le istruzioni per il riesame riguarda anche i lavoratori agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo nell’anno 2020, beneficiari dell’indennità una tantum pari a 800 euro.

A questi contributi si aggiunge quello, stavolta pari a 950 euro, in favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative.

Per ciascuna di questa categoria l’INPS pone in essere le verifiche dei requisiti.

Tra questi è specificato che i lavoratori stagionali, somministrati e a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché i lavoratori dello spettacolo devono rispettare il requisito dell’assenza di un rapporto di lavoro al 27 maggio 2021.

Anche per i lavoratori autonomi condizione di accesso all’indennità è l’assenza di un contratto di lavoro autonomo occasionale al 27 maggio 2021.

Per i lavoratori stagionali e somministrati presso settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, per i lavoratori intermittenti, autonomi occasionali, e lavoratori incaricati alle vendite a domicilio il requisito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato doveva sussistere al momento della domanda, a meno che non si tratti di lavoro intermittente.

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda al testo integrale del messaggio INPS numero 3530.

INPS - messaggio numero 3530 del 18 ottobre 2021
Indennità COVID-19 previste dagli articoli 42 e 69 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto Sostegni bis). Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami

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