Accesso ai siti della PA per chi non ha SPID o CIE: come funziona la nuova delega

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Chi non ha lo SPID o la carta d'identità elettronica può comunque accedere ai siti della pubblica amministrazione delegando una persona di fiducia

Accesso ai siti della PA per chi non ha SPID o CIE: come funziona la nuova delega

Chi non ha lo SPID o la CIE potrà accedere ai siti della pubblica amministrazione delegando chi ce l’ha.

È in dirittura d’arrivo il decreto che definisce i criteri, le condizioni e i limiti per delegare persone di fiducia per l’accesso ai servizi online della PA.

Il provvedimento ha ottenuto il via libera da parte del Garante della privacy e ora mancano solo gli ultimi dettagli prima dell’approvazione definitiva.

Tramite la nuova piattaforma di gestione deleghe, cittadini e cittadine iscritte nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente potranno delegare fino a due persone per l’accesso ai servizi online delle pubbliche amministrazioni che richiedono l’identificazione digitale (CIE, SPID).

Accesso ai siti della PA senza SPID o CIE: come funziona la nuova delega

Lo schema di DPCM che disciplina il funzionamento della nuova piattaforma di gestione deleghe ha ottenuto il primo via libera.

Il Garante della privacy ha espresso parere favorevole sul provvedimento che consente a cittadini e cittadine di delegare, tramite la piattaforma, fino a due persone per l’accesso ai servizi online delle pubbliche amministrazioni che richiedono l’identificazione tramite SPID o carta d’identità elettronica (CIE).

In pratica chi non ha un’identità digitale potrà incaricare chi ne possiede una affinché acceda, per proprio conto, ai siti della pubblica amministrazione.

Al momento dell’accesso da parte del cittadino delegato all’accesso ai servizi in rete erogati dalle PA che richiedono l’identificazione, sarà data la possibilità di scegliere se operare per conto proprio o per conto di chi ha conferito la delega. In quest’ultimo caso, l’Identity provider consente l’accesso solo dopo aver verificato che alla persona corrisponda una delega valida.

La delega vale solo per i servizi digitali destinati esclusivamente ai cittadini. Sono, quindi, esclusi i servizi e le funzionalità destinati a professionisti, lavoratori, dipendenti, professionisti e collaboratori a vario titolo, per lo svolgimento di attività professionali.

Le richieste di utilizzo della delega da parte del delegato vengono registrate e sempre consultabili su richiesta del delegante e/o del delegato, sia online che presso il Comune di residenza.

I dati relativi alle deleghe registrate nella piattaforma saranno resi disponibili anche sull’IT wallet, il sistema di portafoglio digitale italiano attivo sull’App IO.

La delega vale per un periodo massimo di 2 anni, trascorsi i quali dovrà essere ripresentata, ferma restando la possibilità di revoca.

Come si presenta la delega?

Per ciascun delegato possono essere registrate massimo 5 deleghe, senza contare quelle presentate da chi esercita la responsabilità genitoriale, tutori, curatori e amministratori di sostegno.

All’atto di richiesta di registrazione della delega, il delegato deve dichiarare di agire a titolo personale e che la delega conferita non è connessa a compenso o fatturazione.

Lo schema di DPCM prevede tre diverse modalità di presentazione della delega:

  • tramite l’apposito portale;
  • con l’assistenza remota del gestore della piattaforma;
  • tramite il Comune di residenza.

Vediamole in dettaglio.

Presentazione della delega tramite il Portale

La delega può essere presentata tramite il portale secondo una delle seguenti modalità:

  • il delegante accede al portale (tramite identità digitale con livello di sicurezza almeno significativo) e presenta la delega in favore di una persona, che la accetta entro 30 giorni, accedendo al portale con le stesse modalità. In questo caso, la delega è registrata nella piattaforma al momento dell’accettazione da parte del delegato;
  • il delegato accede al portale (tramite identità digitale con livello di sicurezza almeno significativo) e presenta la delega ricevuta tramite documento informatico sottoscritto con firma digitale (o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata generata tramite CIE dal delegante o comunque dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad autenticare la firma). In tale caso, la delega è registrata al momento della verifica dei documenti e della validità delle sottoscrizioni;
  • il genitore o il tutore del minore accede al portale (tramite identità digitale con livello di sicurezza almeno significativo) e presenta la delega per accedere ai servizi per conto del minore, previo esito positivo delle relative verifiche svolte dalla piattaforma. Anche in questo caso, la delega è registrata all’esito positivo delle verifiche;
  • il tutore, il curatore dell’inabilitato o l’amministratore di sostegno accede al portale e presenta la delega per accedere ai servizi per conto dell’interdetto, dell’inabilitato o del beneficiario, previo esito positivo della verifica delle informazioni. Anche in tale caso, la delega è registrata all’esito positivo della verifica;
  • il genitore, il tutore, il curatore dell’inabilitato o l’amministratore di sostegno accede al portale e presenta la delega per conto del minore, dell’interdetto, dell’inabilitato o del beneficiario dell’amministrazione di sostegno in favore di un altro soggetto, che la accetta previo accesso al portale tramite le stesse modalità. In questo caso, la delega è registrata al momento dell’accettazione da parte del delegato, previo esito positivo della verifica sulla qualifica del soggetto delegante.

Presentazione della delega con l’assistenza remota del gestore della Piattaforma

Il secondo metodo di presentazione della delega prevede l’assistenza del soggetto gestore della piattaforma.

Questa modalità è riservata ai cittadini e alle cittadine iscritte all’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) con almeno 65 anni d’età e in condizioni di disabilità ai sensi della legge n. 104/1992.

In questo caso, il delegato accede allo specifico servizio del portale (tramite identità digitale con livello di sicurezza almeno significativo), inserisce il numero identificativo della carta di identità del delegante e richiede l’assistenza del gestore della Piattaforma per effettuare la registrazione della delega ricevuta.

Sarà necessario selezionare una data e un orario, tra quelli disponibili, per prenotare un incontro virtuale volto al conferimento della delega. L’operatore registra la volontà della delega insieme alla copia del documento d’identità del delegante e del delegato che dovranno essere esibiti anche in originale a video. A seguito della conclusione delle operazioni e all’esito della positiva verifica dei requisiti, la delega viene registrata nella piattaforma.

Presentazione della delega tramite il Comune di residenza

L’ultimo metodo prevede il conferimento fisico della delega, presso il Comune di residenza. In questo caso, il delegante deve recarsi in Comune sottoscrivere la relativa richiesta (utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione) che deve essere firmata in presenza del dipendente addetto al procedimento, esibendo anche il proprio documento d’identità.

Nel caso in cui la persona fosse allettata, ricoverata o impossibilitata per motivi sanitari a recarsi presso il Comune di residenza, la delega può essere presentata direttamente dal delegato.

In questo caso, oltre alla delega firmata dal delegante e alla copia del documento bisogna consegnare al dipendente comunale anche un certificato sanitario redatto da un medico SSN che attesti l’impossibilità della persona di recarsi presso lo sportello oppure una certificazione di disabilità rilasciata ai sensi della legge n. 104/1992.

A seguire, il delegato accede al portale e accetta la delega inserita.

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