Assegno di inclusione 2024: requisiti, importo e come fare domanda

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Da gennaio 2024 è attivo il nuovo assegno di inclusione, lo strumento che assieme al supporto per la formazione e il lavoro sostituisce il reddito di cittadinanza. La guida con i requisiti necessari, gli importi erogabili, le istruzioni per inviare la domanda e le date di pagamento

Assegno di inclusione 2024: requisiti, importo e come fare domanda

L’assegno di inclusione (ADI), assieme al supporto per la formazione e il lavoro, è il nuovo strumento introdotto per contrastare la povertà.

La prestazione è attiva dal 1° gennaio 2024, ma già dallo scorso 18 dicembre 2023 è possibile inviare la domanda per riceverla.

Il sussidio è stato introdotto dal decreto lavoro in sostituzione del reddito di cittadinanza e spetta ai nuclei familiari con almeno un minore, una persona disabile, con più di 60 anni oppure in condizioni di svantaggio.

Come per il RdC sono previsti requisiti relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno e alle condizioni economiche.

La fruizione dell’assegno è legata anche all’iscrizione sulla piattaforma SIISL e alla sottoscrizione del patto di attivazione digitale (PAD) per i membri del nucleo.

I beneficiari ricevono un’indennità di massimo 500 euro mensili, che può arrivare a 780 sommando il contributo per l’affitto, esenti da IRPEF.

Il sussidio viene erogato dal mese successivo a quello di sottoscrizione del PAD.

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I requisiti per l’assegno di inclusione

Come noto, la Legge di Bilancio 2023 ha abolito il reddito di cittadinanza, rimasto in vigore fino alla fine dello scorso anno. Al suo posto, il decreto lavoro ha introdotto il supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e l’assegno di inclusione (ADI).

La pubblicazione del decreto attuativo della misura e delle istruzioni INPS contenute nella circolare n. 105, hanno reso operativa la misura, che si può richiedere dallo scorso 18 dicembre.

L’ADI è, dunque, attivo dal 1° gennaio 2024 per le famiglie con almeno una persona:

  • minorenne;
  • con disabilità;
  • con più di 60 anni;
  • in condizione di svantaggio e inserita in un programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

La definizione di “condizione di svantaggio” è stata fornita nel decreto attuativo, si tratta di persone:

  • con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
  • in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, oppure inseriti in percorsi assistenziali integrati;
  • con problematiche legate a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari;
  • vittime di tratta in carico ai servizi sociali o socio-sanitari;
  • vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari;
  • ex detenuti, definite svantaggiate ai sensi dell’art. 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena;
  • individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa;
  • senza dimora in condizione di povertà;
  • neo-maggiorenni, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria.

La condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari certificati dalle pubbliche Amministrazioni devono sussistere prima della presentazione della domanda.

A ciò, poi, si aggiungono specifici requisiti relativi alla cittadinanza e alle condizioni economiche, come indicato all’articolo 2, comma 2 del DL n. 48/2023 e all’articolo 3 del DM del 13 dicembre 2023.

  • Requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno:
    • il richiedente deve essere cittadino UE o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure titolare dello status di protezione internazionale;
    • residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
    • residenza in Italia dei componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza.
  • Requisiti relativi alla condizione economica:
    • il nucleo familiare del richiedente deve avere un valore ISEE valido non superiore a 9.360 euro;
    • un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza corrispondente (in caso di nucleo composto interamente da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni oppure da persone con almeno 67 anni e da altri familiari disabili o non autosufficienti, la soglia sale a 7.560 euro annui moltiplicata per la scala di equivalenza).

Attenzione: Per le domande presentate fino a febbraio 2024, nel caso in cui non si disponga di un ISEE in corso di validità, la verifica dei requisiti per l’erogazione a gennaio e febbraio 2024, se ne ricorrono le condizioni, sarà basata sull’ISEE valido al 31 dicembre 2023.

  • Requisiti patrimoniali:
    • un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
    • un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000, euro, incrementati di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo (questi massimali sono incrementati di altri 5.000 euro per ogni componente disabile e di 7.500 euro per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente).
  • Requisiti relativi al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita:
    • nessun componente del nucleo deve risultare intestatario o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi precedenti;
    • nessun componente del nucleo deve risultare intestatario o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto o aeromobili;
    • non essere stati sottoposti a misura cautelare o di prevenzione e non essere stati condannati in via definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta;
    • non risultare disoccupati per dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni. (escluse dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale del rapporto)

La scala di equivalenza è pari a 1 ed è incrementata fino a un massimo di 2,2 e ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come indicato nell’immagine.

L’INPS nel documento ha fornito alcuni esempi relativi all’applicazione della scala di equivalenza, ai fini della determinazione della soglia di accesso al beneficio.

Quale importo spetta alle famiglie

Quanto spetta ai beneficiari dell’assegno di inclusione?

Le famiglie riceveranno fino a 6.000 euro annui, quindi 500 euro al mese, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. La somma ricevuta è esente da IRPEF.

A tale somma si aggiunge l’eventuale contributo per l’affitto, massimo 280 euro mensili.

Il limite aumenta a 7.560 euro annui e 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto interamente da persone con almeno 67 anni oppure da persone con più di 67 anni e da altri familiari disabili o non autosufficienti.

L’indennità non può avere un importo inferiore a 480 euro all’anno. Per degli esempi di calcolo si rimanda al testo integrale della circolare INPS n. 105/2023.

Il sussidio viene erogato ogni mese per un periodo continuativo di massimo 18 mesi. La prestazione può essere rinnovata per un ulteriore anno previa sospensione di un mese.

Come per il RdC, l’assegno di inclusione viene erogato su una carta ricaricabile, chiamata Carta di inclusione”.

I beneficiari possono utilizzare la carta per soddisfare le esigenze già previste per la Carta acquisti e tutte le altre ad esclusione dei prodotti individuati nel decreto.

Con la carta ADI, dunque, non è possibile compare:

  • giochi con vincite in denaro o altre utilità;
  • sigarette (anche elettroniche) e derivati del fumo;
  • prodotti alcolici;
  • fare acquisti on-line o tramite servizi di direct-marketing;
  • giochi pirotecnici;
  • armi;
  • materiale pornografico e beni e servizi per adulti;
  • servizi finanziari, creditizi e di trasferimento di denaro;
  • servizi assicurativi;
  • articoli di gioielleria e pellicceria;
  • navi, imbarcazioni da diporto, servizi portuali (anche noleggio/leasing);
  • fare acquisti presso gallerie d’arte e affini o in club privati.

La carta, inoltre, non può essere utilizzata all’estero e nei negozi che vendono in prevalenza i beni e i servizi che non si possono acquistare.

Si potranno effettuare prelievi di contante entro il limite mensile di 100 euro per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e potrà essere eseguito un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di affitto.

L’ADI può essere erogato suddividendo l’importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza.

La richiesta di individualizzazione della Carta ADI può essere presentata sia contestualmente alla richiesta, che successivamente tramite il modello “ADI – Com esteso.

Come indicato nel decreto del Ministero del Lavoro, se viene presentata insieme alla domanda per l’ADI, vengono emesse un numero di Carte ADI corrispondenti al numero di persone cui deve essere liquidata la prestazione e la suddivisione dell’importo decorre dal primo mese di erogazione del beneficio.

Il contributo per l’affitto, invece, è attribuito al beneficiario intestatario del contratto.

La Carta ADI si ritira presso gli uffici postali dopo dell’accredito del primo pagamento. I beneficiari vengono avvisati della disponibilità tramite portale SIISL o SMS/mail.

Per conoscere la cifra dell’assegno di inclusione ancora a disposizione e consultare la lista dei movimenti i beneficiari dell’ADI possono utilizzare gli sportelli Postamat, inserendo la carta e digitando il PIN (il codice viene consegnato assieme alla carta al momento del ritiro).

Saldo e movimenti si possono ottenere anche recandosi agli sportelli all’interno dell’ufficio postale oppure utilizzando l’apposito servizio di lettura telefonica. In questo caso, gli interessati possono conoscere il saldo e la lista dei movimenti chiamando:

  • il numero verde 800.666.888 gratuito da telefono fisso dall’Italia;
  • il numero +39 06.4526.6888 per le chiamate da telefono cellulare e dall’estero (il costo della chiamata è determinato in base al piano tariffario dell’operatore).

In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente o autonomo il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio nel limite massimo di 3.000 euro lordi annui.

Come fare domanda all’INPS

La prestazione viene erogata da gennaio, ma il via libera alla presentazione delle domande è arrivato lo scorso 18 dicembre 2023.

Come specificato nel decreto del Ministero del Lavoro e nelle istruzioni INPS, la richiesta si può presentare direttamente online sul sito dell’Istituto, accedendo tramite SPID almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) nell’apposita sezione dedicata.

In alternativa è possibile rivolgersi ai Patronati oppure ai CAF.

La fruizione del sussidio è legata all’iscrizione sulla piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), la stessa del supporto per la formazione e il lavoro, attraverso la quale viene attuato il patto di attivazione digitale per l’adesione a un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa.

Il percorso viene definito nell’ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

Quando arriva il pagamento

Quando viene pagato l’assegno di inclusione?

L’INPS, dopo le prime indicazioni fornite nel messaggio n. 25 del 4 gennaio, ha definito il calendario con le date di pagamento dell’ADI fino alla mensilità di luglio con il messaggio n. 835 del 26 febbraio.

I beneficiari riceveranno la somma spettante sulla propria Carta di Inclusione nelle seguenti date.

Mensilità Data di pagamento dell’ADI
Marzo 2024 mercoledì 27
Aprile 2024 venerdì 26
Maggio 2024 martedì 28
Giugno 2024 giovedì 27
Luglio 2024 sabato 27

Le date di fine mese riguardano tutti i beneficiari che hanno già ottenuto almeno una mensilità del sostegno economico e continuano a mantenere i requisiti di accesso alla prestazione.

I beneficiari che accedono alla misura per la prima volta, invece, ricevono la prima mensilità del sussidio il giorno 15 del mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, in quanto l’importo viene precaricato direttamente sulla carta.

L’iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD possono essere effettuate insieme al momento della presentazione della domanda.

Il percorso di inclusione sociale e lavorativa

I beneficiari dell’assegno di inclusione sono tenuti a presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla firma del patto di attivazione digitale, pena la decadenza.

I percettori non attivabili al lavoro, poi, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali o i patronati ogni 90 giorni per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.

I servizi sociali valutano i bisogni del nucleo familiare al fine della sottoscrizione di un patto per l’inclusione. In tale ambito, i componenti tra i 18 e i 59 anni con l’obbligo di partecipazione al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa sono tenuti a firmare il patto di servizio personalizzato presso i CPI o soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Anche in questo caso la propria posizione va aggiornata ogni 90 giorni.

I componenti del nucleo beneficiario dell’ADI, attivabile al lavoro e preso in carico dai servizi per il lavoro competenti devono sottoscrivere il patto di servizio personalizzato entro 60 giorni dalla comunicazione. Il patto di attivazione digitale individuale deve essere firmato entro 30 giorni dalla valutazione.

Questi sono tenuti ad accettare la prima offerta di lavoro con specifiche caratteristiche, pena la decadenza dalla prestazione.

Obblighi e condizioni per il mantenimento del beneficio

Oltre a dover accettare l’offerta di lavoro presentata, ci sono anche altri obblighi e condizioni da rispettare per evitare di perdere l’assegno di inclusione.

In primo luogo è obbligatorio comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e per il suo mantenimento entro quindici giorni dall’evento modificativo, compreso il reddito percepito da uno o più componenti del nucleo.

Inoltre, ai beneficiari tra i 18 e i 29 anni si applicano gli obblighi in tema di iscrizione e frequenza ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello se non sono in possesso del diploma.

In sintesi, il nucleo familiare perde il beneficio economico se un componente:

  • non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
  • non sottoscrive il patto per l’inclusione o il patto di servizio personalizzato, salvi i casi di esonero;
  • non partecipa, senza un giustificato motivo, alle attività formative o alle altre iniziative di politica attiva o di attivazione nei quali è inserito secondo il patto di servizio personalizzato, oppure non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali o non frequenta regolarmente un percorso di istruzione quando obbligatorio;
  • non accetta, senza giustificato motivo, un’offerta di lavoro con le caratteristiche indicate all’art. 9 del DL Lavoro;
  • non rispetta le previsioni di cui all’articolo 3, commi 7, 8, 10 e 11 oppure effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
  • non presenta una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
  • viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza averlo comunicato.

Il nucleo familiare che ha perso il beneficio per mancata partecipazione alle politiche attive potrà ripresentare la domanda solo dopo 6 mesi dalla revoca o decadenza.

Incentivi per chi assume i beneficiari

Allo stesso modo del reddito di cittadinanza, sono previsti degli incentivi per i datori di lavoro che assumono i percettori dell’assegno di inclusione. Tutti i dettagli e le istruzioni operative sono state fornite dall’INPS nella circolare n. 111 del 29 dicembre 2023.

Le agevolazioni spettano per le assunzioni con:

  • contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale;
  • contratto di apprendistato;
  • trasformazione da tempo determinato.

L’importo dell’esonero spettante varia in base al contratto di assunzione:

  • sgravio contributivo totale per un anno, nel limite massimo di 8.000 euro (666,66 euro mensili), per assunzioni a tempo indeterminato;
  • sgravio contributivo del 50 per cento per un anno, nel limite massimo di 4.000 euro (333,33 euro mensili), per assunzioni a tempo determinato o stagionale.

Se il beneficiario dell’ADI nei 2 anni successivi si licenzia, salvo i casi per giusta causa o per giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili.

Per tutti i dettagli sulla misura dell’assegno di inclusione si rimanda al testo integrale della circolare INPS n. 105/2023 e del decreto del Ministero del Lavoro del 13 dicembre.

Ministero del Lavoro - Decreto n. 154 del 13 dicembre 2023
Assegno di inclusione
INPS - Circolare n. 105 del 16 dicembre 2023
Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 del, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”. Prime indicazioni sulla misura dell’Assegno di inclusione

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