Green Pass base e rafforzato: proroga fino al 31 marzo 2022

Sacha Malgeri - Leggi e prassi

Green Pass base e rafforzato: il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che proroga lo stato di emergenza e le norme sulla certificazione verde fino al 31 marzo 2022. Esteso anche il protocollo d'intesa volto a garantire prezzi calmierati per i tamponi rapidi.

Green Pass base e rafforzato: proroga fino al 31 marzo 2022

Green Pass base e rafforzato: con la riunione di martedì 14 dicembre, il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo stato di emergenza in Italia fino al 31 marzo 2022 e ha esteso anche le norme sulla certificazione verde.

La scadenza iniziale per i due certificati era prevista per il 15 gennaio 2022. Tra le altre cose, il governo ha previsto la proroga del protocollo d’intesa con le farmacie che garantisce prezzi calmierati per i test antigenici rapidi.

Le norme che introducono la distinzione tra i due Green Pass sono entrate in vigore lunedì 6 dicembre 2021. Il Green Pass rafforzato si può ottenere solo tramite la vaccinazione contro la SARS-CoV-2 o dopo la guarigione dalla malattia, ed è obbligatorio per l’accesso nei ristoranti e nei bar con consumazione al tavolo, per eventi sportivi, spettacoli, cerimonie pubbliche, sale da ballo e discoteca.

Il Green Pass base, invece, si può ottenere anche effettuando un tampone rapido o molecolare. Servirà per accedere ai luoghi di lavoro, per utilizzare il trasporto pubblico (locale, regionale ed interregionale), per entrare negli alberghi, negli spogliatoi degli impianti sportivi, per accedere alle cerimonie civili e religiose.

Le nuove regole rimarranno in vigore fino al 31 marzo 2022, e verranno applicate anche in zona bianca. Sono previsti degli ulteriori inasprimenti in caso di cambio di colore della zona di riferimento e le certificazioni hanno una validità di 9 mesi, che si riduce a 6 per chi l’ha ottenuta dopo essere guarito dal Covid-19.

In vista dell’avvio dei nuovi obblighi, il Governo ha messo a disposizione sul suo sito delle FAQ per rispondere ai dubbi più comuni dei cittadini sul nuovo certificato, insieme ad una tabella riassuntiva.

Facciamo, quindi, il punto su cosa si potrà fare con il Green Pass base e rafforzato dal 6 dicembre 2021.

Green Pass base e rafforzato, cosa si può fare? Dal lavoro al tempo libero, cosa cambia dal 6 dicembre

Il Decreto Legge n. 172/2021 aggiorna la normativa sul Green Pass, introducendo una distinzione tra due diversi tipi di certificazione:

  • il Green Pass “base”, che si può ottenere sottoponendosi a tampone rapido o molecolare;
  • il Green Pass “rafforzato”, ottenibile solo con la vaccinazione o dopo la guarigione dalla Covid-19, chiamato comunemente “Super Green Pass”.

Il Green Pass base è necessario per poter utilizzare il trasporto pubblico ad ogni livello, per l’accesso al posto di lavoro, per partecipare a cerimonie civili e religiose, e per entrare negli alberghi e negli spogliatoi degli impianti sportivi.

Per ottenerlo basterà “risultare negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti”.

La versione rafforzata, invece, si potrà ottenere tramite la vaccinazione anti Covid-19 oppure dopo essere guariti dal virus nei 6 mesi precedenti.

Basterà anche una dose sola per ottenere il Green Pass: la piattaforma nazionale DGC lo renderà disponibile dopo 12 giorni dalla somministrazione, e sarà valido “dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose”.

Chi è già in possesso di un Green Pass ottenuto grazie alla vaccinazione o alla guarigione dalla Covid-19 non dovrà scaricarne uno nuovo: quello già in possesso diventa automaticamente un Green Pass rafforzato.

Il Decreto, tra le altre cose, ha previsto l’abbassamento della durata della certificazione da 12 a 9 mesi dalla data di somministrazione del vaccino. Non cambia nulla, invece, per i guariti: la certificazione verde dopo la guarigione ha una durata di 6 mesi.

Queste regole vengono applicate anche in zona bianca.

La normativa prevede delle norme più stringenti in caso di cambiamento di colore nella zona o nella Regione in cui si vive:

  • Zona Gialla: non ci sono modifiche sostanziali rispetto alla Zona Bianca. L’unica differenza è l’obbligo di portare la mascherina all’aperto;
  • Zona Arancione: l’uso del Green Pass rafforzato viene esteso a tutte le attività di svago, ad esempio anche per le consumazioni al banco nei bar. Anche gli spostamenti fuori dal Comune di residenza vengono consentiti solo con il possedimento del Green Pass rafforzato, salve ragioni di lavoro, necessità e urgenza;
  • Zona Rossa: scatta la chiusura delle attività non necessarie. Gli spostamenti fuori dal comune di residenza sono previsti solo per motivi di lavoro, necessità e urgenza.

Il Green Pass si può scaricare sulla pagina dedicata del Governo, con l’app Immuni o IO, o dal Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale.

Consiglio dei Ministri - Tabella attività consentite con Green Pass base e rafforzato
Tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass «base» e con green pass "rafforzato” per il periodo dal 6/12/2021 al 15/1/2022.

Green Pass base e rafforzato: cosa cambia a lavoro

Come spiegato in precedenza, il Green Pass base sarà necessario per l’accesso ai posti di lavoro, sia nel settore pubblico che nel privato.

Sono i datori di lavoro a definire le “modalità operative per l’organizzazione delle verifiche” del rispetto della normativa da parte dei dipendenti, si legge nelle FAQ, “prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni”.

Per verificare la validità del Green Pass basterà usare l’app Verifica C19.

Oltre a questa, la legge prevede la possibilità di adottare delle funzionalità specifiche per automatizzare il processo di verifica, come l’integrazione del sistema di lettura del QR code nelle zone di accesso al luogo di lavoro o l’utilizzo di Greenpass50+ per le aziende con più di 50 dipendenti.

Il Decreto Legge n. 172/2021, tra le altre cose, ha esteso l’obbligo vaccinale per una serie di categorie: il personale amministrativo della scuola; tutti i lavoratori in ambito socio-sanitario; il personale militare e della difesa; alle forze di polizia e al personale del soccorso pubblico.

L’obbligo vaccinale prevede il completamento del ciclo vaccinale, compresa la dose di richiamo.

Le uniche eccezioni per chi appartiene a queste categorie riguardano i casi di “accertato pericolo della salute”. Il mancato rispetto dell’obbligo comporterà la sospensione del lavoratore fino al completamento del ciclo vaccinale. Durante il periodo di sospensione “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso”.

Un limite in più, inoltre, è previsto per i professionisti in ambito sanitario che stanno completando l’iscrizione all’Ordine professionale territoriale. Senza la vaccinazione, infatti, non potranno completare l’iscrizione fino al 15 giugno 2022.

Green Pass base e rafforzato: i controlli e le sanzioni

La circolare n. 15350/117/2/1 del Ministero dell’Interno spiega come funzioneranno i controlli relativi al Green Pass dal 6 dicembre 2021.

I controlli sui luoghi di lavoro spettano alla Polizia Locale, col coordinamento della Guardia di Finanza.

Chi viola le norme accedendo ad un’attività senza il Green Pass apposito potrà ricevere una multa che va dai 400 ai 1.000 euro. Potrà essere ridotta del 30 per cento se pagata entro 5 giorni dalla sanzione.

La stessa pena pecuniaria è prevista per gli esercenti che non effettuano i controlli sulla validità del Green Pass. Se l’attività dovesse ricevere tre multe viene comminata una pena accessoria: 10 giorni di chiusura dell’attività.

Per quanto riguarda i dipendenti, chi si presenta sul luogo di lavoro senza la certificazione verde rischia una multa che può andare da un minimo di 600 euro ad un massimo di 1.500 euro. Se il lavoratore dovesse violare questa regola per 5 giorni di seguito, scatta la sospensione.

I Carabinieri e la Polizia, invece, hanno il compito di effettuare le verifiche sui mezzi pubblici. Si tratterà di controlli a campione, effettuati in modo tale da non compromettere:

le esigenze di fluidità del servizio, soprattutto allo scopo di scongiurare, specie nel trasporto pubblico locale di superficie, possibili assembramenti ed eventuali ricadute di ordine pubblico.”

Non cambia, invece, la normativa penale sulla falsificazione dei Green Pass. In base all’art. 482 del Codice Penale sulla falsità materiale commessa dal privato, i trasgressori possono essere puniti con la reclusione da quattro mesi a due anni. La stessa pena è prevista per chi utilizza un Pass falsificato da terzi, in base all’art. 489 del Codice Penale.

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