ADI e SFL: come funziona l’esonero contributivo per l’assunzione dei beneficiari, le istruzioni INPS

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Quali sono i bonus per i datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro nel 2024? Sono previsti esoneri contributivi fino a 8.000 euro per un anno. Le istruzioni INPS

ADI e SFL: come funziona l'esonero contributivo per l'assunzione dei beneficiari, le istruzioni INPS

I datori di lavoro che nel 2024 assumono i beneficiari dell’assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro possono usufruire di specifici bonus.

L’obiettivo è quello di incentivare l’occupazione di queste particolari categorie secondo quanto previsto dal decreto lavoro. Le prime istruzioni operative sono arrivate dall’INPS nella circolare del 29 dicembre 2023.

L’incentivo consiste in un esonero contributivo totale fino a 8.000 euro per un anno per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato. Lo sgravio si dimezza invece in caso di assunzione a tempo determinato.

Per poterne beneficiare i datori di lavoro devono inserire l’offerta di lavoro nel sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, il SIISL.

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ADI e SFL: come funziona l’esonero contributivo per l’assunzione dei beneficiari, le istruzioni INPS

L’INPS con la circolare n. 111, pubblicata sul sito il 29 dicembre 2023, fornisce le prime istruzioni operative in merito agli incentivi previsti in favore dei datori di lavoro che assumono i beneficiari dei nuovi strumenti di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale: il supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e l’assegno di inclusione (ADI).

Secondo quanto previsto dal decreto lavoro, infatti, per incentivare l’occupazione dei percettori delle misure, ai datori di lavoro spettano specifici bonus assunzione.

In particolare, possono beneficiare un esonero dal pagamento della contribuzione previdenziale a loro carico, ad esclusione dei premi e dei contributi INAIL, fino a 8.000 euro per un anno.

L’esonero contributivo spetta a tutti i datori di lavoro privati, imprenditori o meno, compresi quelli del settore agricolo. Si applica per tutte le assunzioni a tempo indeterminato, a tempo determinato o stagionale, comprese le trasformazioni da tempo determinato. Sono esclusi i rapporti di lavoro intermittente.

L’importo dell’esonero spettante varia in base al contratto di assunzione:

  • sgravio contributivo totale per un anno, nel limite massimo di 8.000 euro (666,66 euro mensili), per assunzioni a tempo indeterminato;
  • sgravio contributivo del 50 per cento per un anno, nel limite massimo di 4.000 euro (333,33 euro mensili), per assunzioni a tempo determinato o stagionale.

In caso di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, il bonus è riconosciuto nel limite massimo di ventiquattro mesi, dato che vengono inclusi i periodi di esonero fruiti in precedenza per assunzioni a tempo determinato e agevolati al 50 per cento.

L’INPS sottolinea come l’esonero contributivo sia riconosciuto anche nei confronti delle agenzie per il lavoro, che ricevono un contributo pari al 30 per cento dell’incentivo massimo annuo (massimo 2.400 euro oppure 1.200 euro).

Inoltre, nel caso di assunzione di una persona con disabilità, avvenuta grazie all’attività di intermediazione svolta da particolari enti (patronati, enti bilaterali, associazioni senza fini di lucro, enti del terzo settore e imprese sociali), a questi viene riconosciuto contributo pari:

  • al 60 per cento dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro;
  • all’80 per cento dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro.

Bonus assunzione ADI e SFL: le condizioni per beneficiare dell’esonero

Il bonus per l’assunzione dei beneficiari di ADI e SFL è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che inseriscono l’offerta di lavoro nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, la piattaforma SIISL.

L’incentivo, inoltre, viene riconosciuto al rispetto delle specifiche condizioni previste dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 e dalla legge n. 296/2006:

  • l’assunzione non costituisce attuazione di un obbligo preesistente;
  • l’assunzione non viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
  • non sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale;
  • l’assunzione non riguarda lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da parte del datore di lavoro;
  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi del DURC;
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali.

Inoltre, nel caso in cui il lavoratore venga licenziato nei 2 anni successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto a restituire l’incentivo fruito (ad esclusione del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo).

Per sapere con certezza l’ammontare del beneficio spettante, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS l’apposita domanda di ammissione all’agevolazione. Il modulo di istanza sarà predisposto dall’Istituto e reperibile a breve nella sezione “Portale delle Agevolazioni” del sito.

Per quanto riguarda il cumulo con altri tipi di esonero contributivo, l’INPS sottolinea come il bonus sia compatibile con l’incentivo economico per l’assunzione di persone disabili e con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.

Secondo quanto previsto dalla normativa, l’esonero sarebbe compatibile anche con il bonus assunzioni giovani under 36 e donne ma, dato che questi ultimi sono scaduti il 31 dicembre mentre il bonus ADI/SFL è partito dal 1° gennaio, nella pratica non c’è possibilità di cumulo.

Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale della circolare INPS n. 111/2023.

INPS - Circolare n. 111 del 29 dicembre 2023
Articoli 10 e 12, comma 10, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Esonero per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro. Prime indicazioni operative

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