Supporto per la formazione e il lavoro: quali sono le offerte che bisogna accettare

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Il supporto per la formazione e il lavoro dovrebbe diventare ufficialmente operativo dal 1° settembre. I beneficiari dell'indennità sono tenuti ad aderire alle misure di formazione e attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato e devono accettare offerte di lavoro con determinate caratteristiche

Supporto per la formazione e il lavoro: quali sono le offerte che bisogna accettare

Quali offerte di lavoro devono obbligatoriamente accettare i percettori del nuovo supporto per la formazione e il lavoro?

Il decreto attuativo della misura, atteso in Gazzetta Ufficiale, specifica le modalità di fruizione dell’indennità di 350 euro mensili, che spetta per la partecipazione a percorsi di formazione e di attivazione al lavoro.

Gli interessati sono tenuti ad aderire alle misure indicate nell’apposito patto di servizio personalizzato e devono accettare la prima offerta di lavoro congrua, cioè con determinate caratteristiche, per evitare di perdere il sussidio.

Supporto per la formazione e il lavoro: quali sono le offerte che bisogna accettare

Il supporto per la formazione e il lavoro (SFL) è il nuovo strumento per favorire l’inclusione sociale e lavorativa, che assieme all’assegno di inclusione (ADI) prenderà il posto del reddito di cittadinanza, attivo fino al prossimo 31 dicembre.

Si tratta di una indennità dal valore di 350 euro mensili che viene erogata per la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro.

Possono farne richiesta dal 1° settembre tutti i cittadini e le cittadine in possesso dei requisiti specificati nel decreto lavoro, tra cui:

  • avere un’età compresa tra 18 e 59 anni;
  • appartenere a un nucleo familiare con ISEE fino a 6.000 euro;
  • non poter accedere all’assegno di inclusione o non essere considerato nella scala di equivalenza.

Il decreto attuativo della misura è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro. Per la piena operatività del SFL si attendono la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e le istruzioni da parte dell’INPS.

Per poter accedere al supporto, infatti, è necessario in primo luogo presentare un’apposita domanda all’Istituto.

Dopodiché i beneficiari saranno tenuti ad iscriversi alla piattaforma SIISL, Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, attraverso la quale, dopo la firma del patto di servizio personalizzato, potranno ricevere offerte di lavoro o servizi di orientamento/accompagnamento al lavoro e potranno essere inseriti in specifici progetti di formazione.

Ministero del Lavoro - Decreto n. 108 dell’8 agosto 2023
Modalità di attuazione per l’avvio e la messa in esercizio, a decorrere dal primo settembre 2023, del Supporto per la formazione e il lavoro

Supporto per la formazione e il lavoro: quali offerte accettare e dove trovarle

Come detto, i beneficiari del supporto per la formazione e il lavoro riceveranno le proposte tramite la piattaforma SIISL. Qui, infatti, gli interessati possono ricevere oppure individuare autonomamente offerte di lavoro e servizi di orientamento/accompagnamento al lavoro sulla base delle attività proposte e definite all’interno del patto di servizio personalizzato.

In caso di patto di servizio personalizzato già attivo o di coinvolgimento in programmi e azioni di politica attiva, questo verrà semplicemente aggiornato oppure integrato.

Nelle misure del SFL rientrano tutte le attività di formazione, qualificazione o riqualificazione professionale, comprese quelle del Programma GOL (Garanzia occupabilità dei lavoratori).

Se è lo stesso interessato ad individuare le attività dovrà comunicarlo al SIISL tramite il soggetto con cui ha sottoscritto il patto del servizio personalizzato.

La partecipazione alle attività in questione dà diritto al riconoscimento dell’indennità di 350 euro mensili.

I beneficiari, dunque, come stabilito dal decreto lavoro (articolo 9 del DL n. 48/2023) sono tenuti ad accettare la prima offerta di lavoro che presenti una serie di determinate caratteristiche:

  • si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale;
  • si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno;
  • prevede una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi;
  • si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, nel caso in cui il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Inoltre, solo nei casi in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con meno di 14 anni, non si applica l’obbligo di accettare proposte su tutto il territorio nazionale. L’offerta va accettata se il luogo di lavoro è a meno di 80 chilometri dal domicilio o raggiungibile in 120 minuti con i mezzi pubblici.

In caso di mancata accettazione senza un motivo giustificato si perde il beneficio. Se, invece, si accetta un’offerta di durata compresa tra 1 e 6 mesi, l’erogazione viene sospesa per tutto il periodo del rapporto di lavoro, per poi essere ripristinata al termine dello stesso.

Il SFL e il reddito da lavoro sono compatibili fino a quando quest’ultimo non supera il limite massimo di 3.000 euro lordi annui.

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