Aiuti di Stato, doppia proroga per gli obblighi di pubblicazione: rinvio delle sanzioni per 2021 e 2022

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Aiuti di Stato, doppia proroga per le sanzioni previste in materia di obblighi informativi sulle erogazione pubbliche. Si applicheranno dal 1° luglio 2022 in caso di omessa pubblicazione delle somme erogate nel corso del 2020, mentre quelle del 2021, da pubblicare nel 2022, si passa al 1° gennaio 2023.

Aiuti di Stato, doppia proroga per gli obblighi di pubblicazione: rinvio delle sanzioni per 2021 e 2022

Aiuti di Stato, una doppia proroga nella legge di conversione del decreto Milleproroghe 2022.

Il testo approvato definitivamente in Senato il 24 febbraio 2022 interviene su un adempimento che ha caratterizzato il calendario di chiusura dello scorso anno, rinviando la decorrenza delle sanzioni in caso di mancata pubblicazione degli aiuti pubblici.

Si passa dal 1° gennaio al 1° luglio 2022, ma non è questa l’unica novità.

La proroga prevista nell’ambito degli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche riguarda anche l’anno 2022: l’applicaizone delle sanzioni slitta al 1° gennaio 2023.

Aiuti di Stato, doppia proroga per gli obblighi di pubblicazione: rinvio delle sanzioni per 2021 e 2022

Slitta nuovamente l’applicazione delle sanzioni in caso di mancata pubblicazione degli aiuti di Stato sul sito internet aziendale.

Il rinvio porta la data di decorrenza della disciplina sanzionatoria prevista dall’articolo 1, comma 125-ter della legge n. 124/2017 al 1° luglio 2022.

Sei mesi di tempo in più quindi rispetto alla data precedentemente fissata al 1° gennaio, che salva in corner le imprese che nel corso del 2020 hanno percepito aiuti pubblici ma non hanno ancora provveduto al rispetto degli obblighi di trasparenza.

Si ricorda che in caso di omissione, la sanzione applicata è pari all’1 per cento degli importi ricevuti, con un minimo di 2000 euro, alla quale si aggiunge la sanzione accessoria che impone l’obbligo di pubblicazione.

In caso di mancato versamento della sanzione e pubblicazione entro 90 giorni dalla constatazione, è invece richiesta la restituzione integrale delle somme percepite.

La data di decorrenza delle sanzioni in caso di omessa pubblicazione degli aiuti percepiti nel corso del 2020 era già stata rinviato al 1° gennaio 2022 in sede di conversione del decreto Riaperture n. 87/2021.

Ora si interviene ex post, e nel dettaglio è con l’articolo 1, comma 28-ter della legge di conversione del decreto Milleproroghe, approvata il 24 febbraio 2022, che l’applicabilità delle sanzioni previste dalla legge n. 124/2017 slitta al 1° luglio.

La proroga guarda però anche agli obblighi di trasparenza relativi agli aiuti di Stato riconosciuti nel 2021 e che dovranno essere pubblicati nel 2022.

L’articolo 3-septies, introdotto sempre in sede di conversione, dispone il rinvio della decorrenza al 1° gennaio 2023.

Decreto Milleproroghe 2022 - il testo della legge di conversione
Scarica il testo della legge di conversione del decreto Milleproroghe 2022, approvato in via definitiva in Senato il 24 febbraio

Proroga pubblicazione aiuti di Stato 2021 e 2022, non cambiano le regole: informazioni sul sito internet aziendale o tramite associazioni

È entro il 30 giugno di ogni anno che i titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa sono tenuti a pubblicare sul proprio sito internet aziendale l’elenco degli aiuti di Stato ricevuti nell’anno precedente.

In mancanza di sito internet aziendale, la pubblicazione dovrà avvenire sui portali online delle associazioni di categoria di appartenenza.

La proroga della disciplina sanzionatoria, che fa conseguentemente slittare in avanti la data ultima per il rispetto degli obblighi di trasparenza, non modifica le regole generali da tenere a mente, disciplinate dai commi da 125 a 129, articolo 1, della legge n. 124/2017.

Soggette all’obbligo di pubblicità sono le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente da parte delle pubbliche amministrazioni.

Per effetto delle modifiche apportate dal decreto Crescita n. 34/2019, l’obbligo ricorre esclusivamente se l’importo degli aiuti di Stato percepiti nel periodo considerato sia superiore a 10.000 euro.

In merito all’ambito soggettivo, l’obbligo si applica a tutti i soggetti iscritti al Registro delle Imprese, ossia società di capitali e di persone, ditte individuali, associazioni, Onlus e fondazioni, comprese le cooperative sociali.

Si specifica che per le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria la pubblicazione degli aiuti di Stato è effettuata in nota integrativa.

L’obbligo di pubblicare i contributi pubblici ricevuti sul sito internet aziendale o tramite le associazioni di categoria è invece espressamente previsto dall’articolo 1, comma 125-bis del decreto Concorrenza n. 124/2017 per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e per quelli non tenuti alla redazione della nota integrativa.

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