Aiuti di Stato Covid: istruzioni sul calcolo per verificare il rispetto dei limiti e l’eventuale superamento

Rosy D’Elia - Dichiarazioni e adempimenti

Aiuti di Stato Covid: istruzioni sul calcolo per verificare il rispetto dei limiti e sulle conseguenze in caso di eventuale superamento nel decreto MEF che stabilisce le regole per la presentazione dell'autodichiarazione. Il testo è stato firmato lo scorso dicembre, ed è in arrivo a inizio anno in Gazzetta Ufficiale.

Aiuti di Stato Covid: istruzioni sul calcolo per verificare il rispetto dei limiti e l'eventuale superamento

Aiuti di Stato Covid: in arrivo le istruzioni ufficiali sulla verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previste per l’erogazione delle agevolazioni e sulle modalità di redazione dell’autodichiarazione, in base a quanto previsto dal primo Decreto Sostegni.

Dopo una lunga gestazione, il Decreto attutivo del Ministero dell’Economia e delle Finanze è in arrivo in Gazzetta Ufficiale e ad annunciarlo è proprio il MEF con la notizia pubblicata il 13 gennaio 2022.

Nel testo e nella relazione illustrativa le regole su come effettuare il calcolo e verificare il superamento delle soglie previste e su come rimediare.

Le indicazioni di dettaglio sull’autodichiarazione dovranno essere definite, poi, dall’Agenzia delle Entrate.

Aiuti di Stato Covid: istruzioni sul rispetto dei limiti

Già da metà novembre circola una bozza del provvedimento attuativo di quanto previsto dall’articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sugli Aiuti di stato Covid.

Il testo, poi, è stato firmato l’11 dicembre dal Ministro Daniele Franco e ora, dopo una lunga attesa, sta per arrivare in Gazzetta Ufficiale, come si legge nell’annuncio pubblicato dal Dipartimento delle Finanze il 13 gennaio.

Si definiscono Aiuti di Stato i trasferimenti di risorse pubbliche a favore di alcune imprese o produzioni che, attribuendo un vantaggio economico selettivo, falsano o minacciano di falsare la concorrenza. Di norma sono vietati dalla normativa europea, ma per far fronte agli effetti economici della pandemia, è stato approvato il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”.

Previsto fino al 31 dicembre 2021, è stato prorogato fino alla scadenza del 30 giugno 2022.

Nel corso del 2020 e del 2021 sono stati erogati una serie di agevolazioni, contributi a fondo perduto e bonus che rientrano in questa cornice.

Dal momento che i beneficiari delle misure emergenziali sono tenuti a rispettare precise condizioni e specifici limiti modificati nel tempo, il Decreto Sostegni ha definito le modalità applicative per la verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 e al monitoraggio e al controllo degli Aiuti di Stato riconosciuti dal Decreto Rilancio al Decreto Sostegni bis.

Aiuti di Stato CovidRiferimenti normativi
Cancellazione acconto IRAP; Contributi a fondo perduto, Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro; Bonus affitto, Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d’Italia; Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico articoli 24, 25, 28, 120, 129-bis e 177 del Decreto Rilancio
Esenzioni dall’imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo articolo 78, del decreto Agosto
Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive; Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda; Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite a specifici codici ATECO articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9 e 9-bis del Decreto Ristori
Contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione articolo 2 del decreto Natale
Esenzione dalla prima rata effetti connessi all’emergenza dell’IMU 2021 degli immobili per specifiche attività dei settori del turismo, della ricettività; credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo articolo 1, commi 599 e 602, della Legge di Bilancio 2021
Contributi a fondo perduto; contributi a fondo perduto per le start up; Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza COVID-19; Esenzione canone rai; Esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria; articoli 1, articoli 1-ter, 5, 6, 6-sexies del Decreto Sostegni
Contributi a fondo perduto; Credito d’imposta per i canoni di locazione
degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
articoli 1 e 4 del decreto Sostegni bis

Aiuti di Stato Covid: istruzioni sul calcolo per verificare il rispetto dei limiti

Nell’arco temporale preso in considerazione dal Decreto MEF sul monitoraggio degli Aiuti di Stato i beneficiari devono rispettare i limiti che seguono.

Aiuti di importo limitato - Sezione 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19
Tipologia di impresaImportoPeriodo
Impresa unica 800.000 euro Dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021
1.800.000 euro Dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021
Imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura 120.000 euro Dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021
270.000 euro Dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021
Imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli 100.000 euro Dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021
225.000 euro Dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021
Aiuti sotto forma di sostegni a costi fissi non coperti - Sezione 3.12 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19
Tipologia di impresaImportoPeriodo
Impresa unica 3.000.000 di euro Dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021
10.000.000 di euro Dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021

Queste soglie sono state ulteriormente innalzate con la proroga del Quadro temporaneo degli Aiuti di Stato al 30 giugno 2022.

Aiuti di importo limitato - Sezione 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19
Tipologia di impresaImporto dal 31 dicembre al 30 giugno 2022
Impresa unica 2.300.000 euro
Imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura 345.000 euro
Imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli 290.000 euro
Aiuti sotto forma di sostegni a costi fissi non coperti - Sezione 3.12 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19
Tipologia di impresaImporto dal 31 dicembre al 30 giugno 2022
Impresa unica 12.000.000 euro

Risulta fondamentale avere una panoramica dei limiti da rispettare nei diversi periodi dal momento che è proprio in base alla data in cui il credito d’imposta, il contributo a fondo perduto o qualsiasi altra agevolazione è stata messa a disposizione del beneficiario che si applica una soglia più o meno alta.

All’articolo 2, comma 3, del Decreto MEF atteso in Gazzetta Ufficiale, infatti, si legge:

“Ai fini del rispetto dei diversi massimali di cui ai commi 1 e 2 rileva la data è stato messo a disposizione del beneficiario, come individuata al punto 95, secondo punto, della decisione della Commissione europea C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021”.

E la relazione illustrativa specifica le regole da seguire per individuare correttamente il giorno di riferimento e verificare il rispetto dei limiti degli Aiuti di Stato.

Bisogna considerare:

  • la data di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell’aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione;
  • la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d’imposta;
  • la data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi.

Per quanto riguarda gli Aiuti sotto forma di sostegni a costi fissi non coperti è bene specificare che le imprese beneficiarie nell’autodichiarazione devono indicare non solo il rispetto dei massimali, ma anche delle seguenti condizioni:

  • un calo pari almeno al 30 per cento dell’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati nel periodo di riferimento rilevante per beneficiare della misura rispetto al corrispondente periodo del 2019;
  • l’importo dell’agevolazione richiesto ai sensi della Sezione 3.12 non deve essere superiore al 70 per cento dei costi fissi non coperti sostenuti nel periodo in cui spetta il beneficio, la percentuale arriva al 90 per cento per le micro e piccole imprese.

Aiuti di Stato Covid: istruzioni sul pagamento in caso di superamento dei limiti

Ma che cosa accade se si verifica il superamento dei limiti degli Aiuti di Stato Covid previsti?

Le istruzioni di dettaglio, ancora una volta, dovranno arrivare dall’Agenzia delle Entrate. Ma una prima risposta a questa domanda è già contenuta nel decreto MEF in via di pubblicazione.

Tre sono le strade possibili nel caso di un mancato rispetto delle soglie previste:

  • l’impresa beneficiaria procede alla restituzione volontaria dell’importo eccedente;
  • se ciò non accade, ci sono due alternative:
    • l’importo, a cui vanno aggiunti gli interessi, viene sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti;
    • in assenza di nuovi aiuti, o nel caso in cui l’ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il recupero, l’importo dovrà essere effettivamente riversato.

In ogni caso, non sembrano esserci all’orizzonte delle sanzioni.

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto Ministeriale dell’11 dicembre 2021
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19” e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network