Dai titolari di incarichi di ricerca agli addetti al controllo delle corse ippiche, la Gestione separata INPS accoglie nuovi soggetti, tenuti ad iscriversi e a versare i relativi contributi
Si estende il perimetro della Gestione separata INPS, che accoglie ora anche i titolari di incarichi di ricerca e gli addetti al controllo delle corse ippiche.
Le novità sono contenute nella circolare INPS n. 142 del 12 novembre 2025, che amplia il novero di soggetti obbligati all’iscrizione e al versamento dei contributi.
Due nuove categorie per le quali vengono fornite istruzioni specifiche, sia sul fronte dell’iscrizione che per quel che riguarda la ripartizione dell’importo dovuto alla Gestione separata INPS.
Gestione separata INPS per i titolari di incarichi di ricerca: dall’iscrizione al versamento dei contributi
Partendo dai titolari di incarichi di ricerca, la circolare INPS n. 142/2025 recepisce e fornisce le istruzioni operative per l’obbligo contributivo derivante dall’introduzione dell’articolo 22-ter alla Legge n. 240/2010, avvenuta per mezzo dell’articolo 1-bis del D.L. n. 45/2025.
Gli incarichi di ricerca sono il nuovo strumento contrattuale volto a favorire l’accesso qualificato alla ricerca da parte dei giovani laureati. A conferire gli incarichi sono le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca.
I contratti possono essere stipulati con studenti in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni, nei confronti dei quali è possibile stipulare incarichi di durata minima di un anno e massima di tre anni, includendo eventuali rinnovi o proroghe, anche non continuativi
Dal punto di vista contributivo, il comma 6 dell’articolo 22-ter stabilisce l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, applicando l’aliquota IVS del 33 per cento e le aliquote aggiuntive per la tutela di maternità e paternità, malattia e degenza ospedaliera (0,72 per cento) e DIS-COLL (1,31 per cento).
In tutto quindi i contributi ammontano al 35,03 per cento, ripartiti nella misura di 1/3 a carico del titolare dell’incarico e per 2/3 a carico dell’istituzione. L’istituzione conferente è obbligata sia al pagamento del contributo (comprensivo della quota a carico dell’incaricato) sia all’invio del flusso Uniemens.
Gli incaricati di ricerca sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata INPS entro 30 giorni dall’avvio dell’attività, presentando richiesta tramite i canali web dell’Istituto, selezionando la categoria parasubordinato in fase di compilazione, o mediante gli intermediari autorizzati.
Nella Gestione separata INPS anche gli addetti alle corse ippiche
Dal 1° gennaio 2025 la specifica gestione INPS accoglie anche gli addetti all’ippica.
Sono in particolare obbligati all’iscrizione coloro che svolgono attività di controllo, disciplina e altre mansioni relative alle corse e alle manifestazioni equine sulle quali è autorizzato l’esercizio di scommesse sportive, iscritti nell’apposito registro istituito con Decreto Ministeriale 23 febbraio 2015.
I compensi percepiti sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, ai soli fini fiscali, tali godono di un’esenzione fino a 15.000 euro.
L’obbligo contributivo è regolato in modo specifico dall’articolo 2, comma 29-bis, della Legge n. 335/1995 (introdotto dalla L. 207/2024) e le aliquote variano a seconda della situazione previdenziale del soggetto.
Come indicato dalla circolare INPS, sull’importo dei compensi corrisposti si applica l’aliquota contributiva pari al 25 per cento ai fini della tutela IVS, nonché le aliquote previste ai fini delle prestazioni non pensionistiche pari al 2,03 per cento per le tutele della maternità/paternità, contro la malattia, della degenza ospedaliera e della DIS-COLL.
Il totale dovuto è pari al 27,03 per cento, nel caso in cui il soggetto sia privo di altra forma di previdenza obbligatoria. Al contrario, nel caso in cui lo stesso sia coperto da altra forma di previdenza o sia titolare di pensione diretta, l’aliquota è pari al 24 per cento.
Il contributo è dovuto solo sulla parte di reddito eccedente l’ammontare di 5.000 euro annui e, in aggiunta, fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione IVS si calcola solo sul 50 per cento dell’imponibile contributivo (al netto della franchigia).
Anche in questo caso vige la regola della ripartizione: l’onere contributivo è suddiviso per due terzi a carico del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) committente e per un terzo a carico dell’addetto.
Per tutti gli ulteriori dettagli si rimanda alla circolare INPS di seguito allegata.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Gestione separata INPS, nuovi soggetti obbligati al versamento dei contributi