La Nota integrativa del Bilancio d’esercizio

Carla Mele - Bilancio e principi contabili

Finalità e contenuto della nota integrativa ai fini della normativa vigente e principali differenze tra bilancio redatto in forma ordinaria e in forma abbreviata.

La Nota integrativa del Bilancio d'esercizio

La Nota integrativa è un documento analitico del Bilancio, che fornisce informazioni complementari a quelle contenute nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.

Essa svolge la duplice funzione di completamento e integrazione delle informazioni contenute nel Bilancio d’Esercizio, oltre che a fornire notizie indipendenti dal contenuto contabile, quali ad esempio il numero di dipendenti, il numero o il valore nominale delle azioni.

Spieghiamo di seguito come va redatta nel rispetto del Codice Civile e delle disposizione dell’Oic 12.

La Nota integrativa del Bilancio d’esercizio: riferimenti normativi

L’Oic 12 specifica che la Nota Integrativa del Bilancio d’esercizio è necessaria per spiegare alcuni dati contabili non immediatamente analizzabili e integra le informazioni esistenti nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale.

Essa deve contenere:

  • un commento esplicativo dei dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto economico, che per loro natura sono sintetici e quantitativi, e un commento delle variazioni rilevanti intervenute nelle voci tra un esercizio e l’altro (funzione esplicativa);
  • una evidenza delle informazioni di carattere qualitativo che per la loro natura non possono essere fornite dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico. La nota integrativa contiene, in forma descrittiva, informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dagli schemi di Bilancio (funzione integrativa).

Le informazioni richieste dalla nota integrativa sono specificate negli articoli 2427 e 2427 bis del Codice Civile.

Nota integrativa Bilancio ordinario grandi aziende

Il Bilancio redatto in forma ordinaria dalle aziende di gradi dimensioni necessita di una nota integrativa dal contenuto fortemente dettagliato. Vanno in essa elencati:

  • i criteri utilizzati per valutare le poste di bilancio;
  • i movimenti di ciascuna voce delle Immobilizzazioni e le relativa variazioni di valore;
  • la composizione della voce di Costo ricerca e sviluppo;
  • le variazioni intervenute nel Patrimonio Netto attraverso la realizzazione di un prospetto;
  • l’elenco delle Partecipazioni possedute direttamente o tramite società fiduciaria e interposta persona;
  • il dettaglio dei Crediti e dei Debiti di durata superiore a cinque anni, specificando se esistono debiti assistiti da garanzie reali sui beni della società;
  • il dettaglio della voce Ratei e Risconti e delle voci altri fondi e altre riserve;
  • la composizione dei Conti d’ordine;
  • la ripartizione dei Ricavi per categorie o aree geografiche;
  • i Proventi da partecipazione diversi dai dividendi;
  • il dettaglio degli interessi dovuti e gli Oneri finanziari relativi ai prestiti obbligazionari;
  • la composizione della voce Proventi e oneri straordinari;
  • un prospetto contenente la descrizione e le variazioni della voce Imposte anticipate e differite e i riflessi della stessa in conto economico o in stato patrimoniale;
  • il Numero medio dei dipendenti;
  • l’ammontare dei compensi corrisposti ai Sindaci e agli Amministratori;
  • il dettaglio sul numero, la categoria e il valore nominale delle azioni della società, delle azioni di godimento, delle obbligazioni convertibili e il numero e le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi dalla società;
  • il dettaglio dei finanziamenti effettuati dai soci alla società;
  • l’esistenza di patrimoni destinati ad uno specifico affare;
  • le operazioni di locazione finanziaria.

Oltre agli obblighi informativi richiesti dall’art. 2427 del Codice Civile, la nota integrativa deve fornire delle informazioni subordinate per assolvere a specifici obblighi informativi richiesti dalla legge:

  • informazioni complementari articolo 2423 comma 3 del c.c.;
  • deroghe in casi eccezionali articolo 2423 comma 4 del c.c.;
  • modifica dei criteri di valutazione articolo 423 bis comma 6 del c.c.;
  • raggruppamento voci articolo 2423 ter comma 2 del c.c.;
  • modifiche del piano di ammortamento articolo 2426 comma 2 del c.c.;
  • valutazione delle partecipazioni articolo 2426 comma 3 e comma 4 del c.c.;
  • ammortamento dell’avviamento articolo 2426 comma 6 del c.c.;
  • valutazione delle rimanenze art. 2426 comma 9,10,11 del c.c.;

Nota integrativa Bilancio delle piccole e medie imprese

Le imprese di minori dimensioni che redigono il Bilancio in forma abbreviata sono sottoposte a vincoli meno stringenti riguardo alla redazione della nota integrativa.

Le aziende che possono redigere il Bilancio in forma abbreviata sono quelle che, nel primo esercizio e in seguito per due consecutivi, non hanno superato i seguenti limiti dimensionali:

  • attivo Stato Patrimoniale: € 4.400.000
  • ricavi delle vendite: € 8.800.00
  • numero medio dipendenti: 50

Il D.lgs. 139/2015 ha ridotto notevolmente gli obblighi informativi da introdurre nella nota integrativa in forma abbreviata; il numero delle informazioni richieste è minore rispetto al passato, in quanto vengono eliminate le seguenti voci:

  • riduzioni di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali;
  • variazioni del patrimonio netto, fondi e Tfr;
  • partecipazioni in imprese controllate e collegate;
  • variazioni nei cambi valutari;
  • crediti e debiti relativi ad operazioni pronti contro termine;
  • proventi da partecipazioni diversi dai dividendi;
  • corrispettivi del revisore legale;
  • azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e titoli, valori e altri strumenti finanziari emessi;
  • finanziamenti effettuati dai soci;
  • patrimoni e finanziamenti destinati a uno specifico affare.

Lo stesso decreto ha introdotto la possibilità per le c.d. micro imprese di redigere il Bilancio in forma super semplificata. Dal 01/01/2016 infatti per le aziende che non superano i seguenti limiti dimensionali:

  • Totale attivo stato patrimoniale: euro 175.000;
  • Ricavi di vendite e prestazioni: euro 350.000;
  • Media dipendenti occupati durante l’esercizio: 5,

è riconosciuta la facoltà (ma non l’obbligo) di omettere la presentazione della nota integrativa, presentando un Bilancio comprensivo solo del Conto economico e dello Stato patrimoniale.

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